CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 48547/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania del 28.3-11.4.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] D'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28.3-11.3.2022, il Tribunale di Catania ha respinto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento con il quale il GIP, in data 7.3.2022, aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere ravvisando, nei suoi confronti, gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di rapina pluriaggravata in concorso („4 nonché la sussistenza di esigenze cautelari non fronteggiabili se non)il ricorso alla misura più severa; 2. ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 2.1 vizio di motivazione in relazione all'art. 273 cod. proc. pen.: segnala che il Tribunale ha confermato la portata indiziaria degli elementi acquisiti sulla scorta del riconoscimento operato dalla PG e dalle persone offese limitandosi tuttavia a ripercorrere l'iter della ordinanza impugnata ed ha trascurato tutte le censure mosse dalla difesa e compendiate nella memoria depositata all'udienza del riesame in cui si era evidenziata la assenza di ogni elemento di riscontro a carico dell'indagato; aggiunge che non può certo condividersi quanto ritenuto dal Tribunale circa la attendibilità e la regolarità del riconoscimento fotografico eseguito dalle persone offese, che avevano dichiarato trattarsi di un uomo vestito da donna; 2.2 vizio di motivazione con riguardo all'art. 274 cod. proc. pen.: rileva il carattere apodittico della motivazione del Tribunale quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari fondate sulla ritenuta ricostruzione della vicenda e sulla altrettanto apodittica presunzione di non adeguatezza di misure diverse; aggiunge che il rischio di reiterazione nei reato deve essere non soltanto concreto ma anche attuale; 3. il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso; rileva che il primo motivo, pur rubricato ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., tende ad ottenere una rivalutazione dei fatti e l'infondatezza del secondo motivo circa il lamentato vizio motivazionale sulle esigenze cautelari; 4. la difesa del Calogero ha trasmesso una memoria con cui, contrastando le conclusioni della Procura Generale, insiste nelle doglianze articolate con il ricorso di cui chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché deduce censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1. Quanto al primo motivo, infatti, non è inutile ribadire i limiti alla sindacabilità, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale; è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il ricorso per Cassazione, con il quale si deduca la (in)sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propolé.e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). E' altresì pacifico che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 3, Sentenza n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). Tanto opportunamente premesso, si deve dare atto che la motivazione del Tribunale del Riesame, in punto di gravità indiziaria, risulta assolutamente congrua, esaustiva ed immune da profili di manifesta illogicità oltre che puntualmente ancorata alle emergenze acquisite di cui ha dato conto in termini del tutto adeguati. I giudici catanesi hanno fatto presente come l'episodio fosse stato ricostruito dagli investigatori che avevano potuto avvalersi delle immagini estrapolate dal circuito di videosorveglianza installato sia all'interno che all'esterno dell'esercizio commerciale e dalla cui visione gli operanti avevano potuto identificare l'odierno ricorrente a loro noto per essere stato sottoposto alla misura degli AA.DD. sino all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Hanno segnalato che anche le persone offese avevano riconosciuto l'indagato nella foto inserita nell'album fotografico a loro sottoposto chiarendo che si era trattato di un riconoscimento da ritenersi affidabile nonostante che, delle otto foto, sette corrispondessero a donne e solo una ad un uomo; sia perché le immagini ritraevano comunque soggetti dalle fattezze simili sia, anche, perché il rapinatore si era presentato con capelli lunghi ed abiti femminili (minuziosamente descritti dalle persone presenti). Non hanno inoltre trascurato l'allegazione difensiva ritenendo tuttavia non riscontrato il fatto che il Calogero si fosse sottoposto a trattamento di allungamento dei capelli in data successiva alla rapina dal momento che già nelle foto in possesso degli investigatori l'odierno ricorrente era stato ritratto con i capelli lunghi. Da ultimo, il Tribunale ha sottolineato che i problemi psicofisici dedotti dalla difesa del ricorrente non erano stati da creare difficoltà nella deambulazione. 2. Il provvedimento impugnato ha, inoltre, motivato in termini esaustivi e congrui anche con riguardo al profilo delle esigenze cautelari facendo leva, ai fini della diagnosi di reiterazione, sulle modalità di esecuzione della rapina e, per altro verso, argomentando, in diritto, in termini coerenti con l'orientamento condiviso dal collegio secondo cui il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr., Sez. 3 - , n. 9041 del 15/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282891 - 01;Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante, Rv. 266511 - 01; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, Verga, Rv. 269684 - 01). Tanto premesso, e tenuto conto del tenore del provvedimento impugnato, va allora anche in questa occasione ribadito che il testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del "titolo" di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa è stata tenuta rimangono in ogni caso concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (cfr., Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Silvestrin, Rv. 271522 - 01).D'altra parte, va pur detto che l'apprezzamento della pericolosità dell'indagato sottoposto alla misura coercitiva ed in merito alla adeguatezza o meno di una misura rispetto ad altra al fine di garantire il pur ravvisato pericolo di reiterazione nel reato, è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato (cfr., Sez. 3 -, n. 7268 del 24/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275851 01; Sez. 6, n. 17314 del 20/04/2011, Soriato, Rv. 250093 - 01). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria