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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 1972

Cassazione n. 01786/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/02/1972 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 28 febbraio 2022, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 18 dicembre 2020, ha rideterminato la pena e confermato nel reso la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto lui ascritto, risulta meramente riproduttivo di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 4 della sentenza impugnata ha difatti ritenuto integrato il dolo di ricettazione in capo al prevenuto dal rinvenimento nella sua disponibilità del telefono di provenienza delittuosa, della quale questi non ha saputo offrire alcuna plausibile giustificazione, uniformandosi così alla pacifica giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120); Considerato che la seconda doglianza, che censura il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondata, in quanto, come correttamente osservato dal secondo giudice, l'applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, non solo quanto al valore in sé della cosa sottratta, ma anche per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/02/1972 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 28 febbraio 2022, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 18 dicembre 2020, ha rideterminato la pena e confermato nel reso la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto lui ascritto, risulta meramente riproduttivo di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 4 della sentenza impugnata ha difatti ritenuto integrato il dolo di ricettazione in capo al prevenuto dal rinvenimento nella sua disponibilità del telefono di provenienza delittuosa, della quale questi non ha saputo offrire alcuna plausibile giustificazione, uniformandosi così alla pacifica giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120); Considerato che la seconda doglianza, che censura il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondata, in quanto, come correttamente osservato dal secondo giudice, l'applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, non solo quanto al valore in sé della cosa sottratta, ma anche per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]
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