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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 settembre 2026

Cassazione n. 25556/2026

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controComune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore;-intimati-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Sicilia n.4461/2024 depositata il 10/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di 2° grado della Siciliaaccoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] (ADER)avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di CalabriaCarmela avverso la cartella di pagamento relativa all’ICI 2010 di cui ilNumero registro generale 19539/2024Numero sezionale 5640/2026Numero di raccolta generale 25556/2026Data pubblicazione 18/09/2026Comune di [OSCURATO:SOCIETA] era l’ente impositore.2.

In particolare, i giudici di 2° grado ritenevano, per quanto qui inparticolare interessa, che l’omessa indicazione del responsabile dellaformazione del ruolo nella cartella di pagamento consegnata allacontribuente non potesse portare alla dichiarazione di nullità della cartelladi pagamento, “in quanto la natura vincolata del ruolo, che non presentain fase di formazione e redazione margini di discrezionalitàamministrativa, comporta l'applicazione del generale principio diirrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento ai sensi dell'art. 21octies l. n. 241/1990” richiamando espressamente il punto

9.2. dellamotivazione di Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 32213/2023 non massimata,che cita a sua volta Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 27561 del 30/10/2018.3.

Avverso siffatta pronuncia la contribuente ha proposto ricorso incassazione affidandosi a due motivi.4.

L’ADER e il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] non hanno depositato difese,restando intimati.5.

In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Ragioni logico-giuridiche impongono di esaminare preliminarmente ilsecondo motivo del ricorso con cui la contribuente lamenta la nullità dellasentenza impugnata sotto il profilo dell’art.360 primo comma n.4 c.p.c.per violazione e falsa applicazione art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.nonché art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’omologo art. 36, comma 2, n. 4 e61 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo l’invalidità della pronuncia gravata permotivazione apparente in quanto, secondo la ricorrente, la CGT di secondogrado avrebbe precluso ogni controllo sulla correttezza dell’iter logico-giuridico utilizzato per la decisione.1.1.

Il motivo è infondato.1.2.

Secondo giurisprudenza unanime di questa Corte, il sindacato diNumero registro generale 19539/2024Numero sezionale 5640/2026Numero di raccolta generale 25556/2026Data pubblicazione 18/09/2026legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispettodel "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass.n. 13248/2020; n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazionesia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. 23580/2025; 23577/2025; 7090/2022; 22598/2018;sez.

U. 8053/2014).1.3.

Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione non è, cioè, consentito alla ricorrenteimpugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorsoargomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base deglielementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinantiovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (ex multis, Cass.22748/2025, che cita Cass. 13366/2016; 21174/2024; 2689/2023).1.4.

Né può - in senso contrario - obiettarsi che il giudice del merito siatenuto a dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, cioèa discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sulla condivisibilità oconfutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo, invece, necessario esufficiente, in base all'art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ.,che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento della suadecisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gliargomenti non espressamente esaminati, ma considerati subvalentirispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass. 12732/2024; 3108/2022,che richiama Cass. 12652/2020; 18103/2021; 10937/2016).1.5. .

Ebbene, alla stregua dei su richiamati princìpi, non può ritenersiche la sentenza impugnata offra una motivazione apparente, contenendo,al contrario, un'adeguata esposizione delle ragioni sottese all’accoglimentodell’appello che, al di à di ogni considerazione sulla correttezza giuridicaNumero registro generale 19539/2024Numero sezionale 5640/2026Numero di raccolta generale 25556/2026Data pubblicazione 18/09/2026della soluzione adottata, è stato giustificato anche in relazione allaritenuta irrilevanza dell’omessa indicazione del responsabile delprocedimento di iscrizione a ruolo del tributo in questione, come emergechiaramente anche da quanto sopra riportato al punto 2 dei “Fatti dicausa” della presente pronuncia, ove i giudici di 2° grado pongonol’accento sulla natura assolutamente formale di siffatto vizio esull’irragionevolezza della soluzione contraria perché ritenuta in contrastocon il principio sostanzialistico che secondo la CGT di 2° grado informatutta l’attività amministrativa compresa quella dell’Amministrazione2.

Con il primo motivo, la ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione art. 36, comma 4 ter, d.l. n. 248/2007 conv. l. n. 31/2008 eart. 21-octies legge 241/1990, in riferimento art. 360 primo comma n. 3c.p.c., assumendo che la Corte di secondo grado, nonostante avesseaccertato l’omessa indicazione del responsabile del procedimento diiscrizione a ruolo, fosse incorsa in error in iudicando per non averdichiarato la nullità della cartella in violazione delle norme citate.2.1.

Il motivo è fondato.2.2.

Come recentemente affermato da questa Corte (vedi Cass.n.8467/2026) in tema di invalidità delle cartelle di pagamento, stante ladiversità tra il procedimento di emissione e notificazione della cartella dipagamento ed il procedimento di iscrizione a ruolo, la cartella dipagamento, notificata in data successiva al 1° giugno 2008, devecontenere a pena di nullità, ai sensi dell'art. 36, comma 4 ter, del d.l. 248del 2007, convertito nella l. 31 del 2008, nella versione applicabile rationetemporis, l'indicazione del nominativo sia del responsabile delprocedimento di emissione e notificazione dell'atto sia del responsabile delprocedimento di iscrizione a ruolo.2.3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dare continuità a tale principio considerato cheesso fa correttamente leva sul tenore letterale dell’art. 36, comma 4-ter,Numero registro generale 19539/2024Numero sezionale 5640/2026Numero di raccolta generale 25556/2026Data pubblicazione 18/09/2026del D.L. n. 248 del 2007 (applicabile ratione temporis, considerato chetale comma è stato abrogato dall’art. 2, comma 4, lett. d, D.Lgs. 30dicembre 2023, n. 219, e la cartella impugnata è stata emessapacificamente nella vigenza del citato comma 4 ter) il quale prescrive chela cartella di pagamento debba contenere, a pena di nullità, sial’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo siaquella del responsabile del procedimento di emissione e notificazione dellacartella.

L’utilizzo della congiunzione “e” da parte del legislatore rendenecessario che entrambe le figure siano individuate nominativamente.

Inparticolare, va valorizzata la finalità della norma di garantire latrasparenza dell’azione amministrativa, la piena informazione delcontribuente e l’effettività del diritto di difesa mediante lapersonalizzazione del rapporto tra amministrazione e cittadino.

Il cherende, pertanto, insufficiente l’indicazione dell’ufficio competente o deldirigente responsabile della struttura, occorrendo, invece, l’indicazionedella persona fisica concretamente responsabile del procedimento.

Delresto, militano in tal senso i precedenti di legittimità (vedi Cass. n.33565/2018 e Cass. n. 8413/2021), con cui si è affermato che ilprocedimento di iscrizione a ruolo e quello di emissione e notificazionedella cartella sono procedimenti distinti e autonomi.

Di conseguenza,l’indicazione del responsabile della sola fase di emissione e notificazionedella cartella non può sanare l’omessa indicazione del responsabiledell’iscrizione a ruolo.2.4.

Orbene, la CGT di 2° grado, pur avendo accertato l’omessaindicazione nella cartella impugnata del nominativo del responsabile delprocedimento di iscrizione a ruolo, non ha fatto corretta applicazione disiffatti principi, considerato che, trattandosi di cartella emessasuccessivamente al 1° giugno 2008, riferendosi all’ICI 2010, essa deveritenersi nulla alla stregua dell’art.36 cit., applicabile ratione temporis, inconsiderazione dell’omessa indicazione nominativa di tale responsabile.Numero registro generale 19539/2024Numero sezionale 5640/2026Numero di raccolta generale 25556/2026Data pubblicazione 18/09/20262.5.

Il motivo va quindi accolto e cassata l’impugnata sentenza.2.6.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa va,quindi, decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso originario inragione dell’accertata nullità della cartella impugnata, disponendonel’annullamento.3.

Le spese dei gradi di merito e del presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo condistrazione a favore del procuratore antistatario della ricorrente.

P.Q.MLa Corte, accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nelmerito, accoglie l’originario ricorso della contribuente, annullando lacartella impugnata.Condanna gli intimati al pagamento, con distrazione in favore delprocuratore antistatario della ricorrente, delle spese dei gradi di merito edel giudizio di legittimità che così liquida: per il primo grado, Euro 800,00per compenso; per il secondo grado, Euro 900,00 per compenso; per ilgiudizio di legittimità, Euro 1.200,00 per compenso, Euro 200,00 peresborsi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge, sedovuti.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 10/9/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
controComune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore;-intimati-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Sicilia n.4461/2024 depositata il 10/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di 2° grado della Siciliaaccoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] (ADER)avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di CalabriaCarmela avverso la cartella di pagamento relativa all’ICI 2010 di cui ilNumero registro generale 19539/2024Numero sezionale 5640/2026Numero di raccolta generale 25556/2026Data pubblicazione 18/09/2026Comune di [OSCURATO:SOCIETA] era l’ente impositore.2. In particolare, i giudici di 2° grado ritenevano, per quanto qui inparticolare interessa, che l’omessa indicazione del responsabile dellaformazione del ruolo nella cartella di pagamento consegnata allacontribuente non potesse portare alla dichiarazione di nullità della cartelladi pagamento, “in quanto la natura vincolata del ruolo, che non presentain fase di formazione e redazione margini di discrezionalitàamministrativa, comporta l'applicazione del generale principio diirrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento ai sensi dell'art. 21octies l. n. 241/1990” richiamando espressamente il punto 9.2. dellamotivazione di Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 32213/2023 non massimata,che cita a sua volta Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 27561 del 30/10/2018.3. Avverso siffatta pronuncia la contribuente ha proposto ricorso incassazione affidandosi a due motivi.4. L’ADER e il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] non hanno depositato difese,restando intimati.5. In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Ragioni logico-giuridiche impongono di esaminare preliminarmente ilsecondo motivo del ricorso con cui la contribuente lamenta la nullità dellasentenza impugnata sotto il profilo dell’art.360 primo comma n.4 c.p.c.per violazione e falsa applicazione art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.nonché art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’omologo art. 36, comma 2, n. 4 e61 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo l’invalidità della pronuncia gravata permotivazione apparente in quanto, secondo la ricorrente, la CGT di secondogrado avrebbe precluso ogni controllo sulla correttezza dell’iter logico-giuridico utilizzato per la decisione.1.1. Il motivo è infondato.1.2. Secondo giurisprudenza unanime di questa Corte, il sindacato diNumero registro generale 19539/2024Numero sezionale 5640/2026Numero di raccolta generale 25556/2026Data pubblicazione 18/09/2026legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispettodel "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass.n. 13248/2020; n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazionesia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. 23580/2025; 23577/2025; 7090/2022; 22598/2018;sez. U. 8053/2014).1.3. Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione non è, cioè, consentito alla ricorrenteimpugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorsoargomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base deglielementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinantiovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (ex multis, Cass.22748/2025, che cita Cass. 13366/2016; 21174/2024; 2689/2023).1.4. Né può - in senso contrario - obiettarsi che il giudice del merito siatenuto a dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, cioèa discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sulla condivisibilità oconfutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo, invece, necessario esufficiente, in base all'art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ.,che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento della suadecisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gliargomenti non espressamente esaminati, ma considerati subvalentirispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass. 12732/2024; 3108/2022,che richiama Cass. 12652/2020; 18103/2021; 10937/2016).1.5. . Ebbene, alla stregua dei su richiamati princìpi, non può ritenersiche la sentenza impugnata offra una motivazione apparente, contenendo,al contrario, un'adeguata esposizione delle ragioni sottese all’accoglimentodell’appello che, al di à di ogni considerazione sulla correttezza giuridicaNumero registro generale 19539/2024Numero sezionale 5640/2026Numero di raccolta generale 25556/2026Data pubblicazione 18/09/2026della soluzione adottata, è stato giustificato anche in relazione allaritenuta irrilevanza dell’omessa indicazione del responsabile delprocedimento di iscrizione a ruolo del tributo in questione, come emergechiaramente anche da quanto sopra riportato al punto 2 dei “Fatti dicausa” della presente pronuncia, ove i giudici di 2° grado pongonol’accento sulla natura assolutamente formale di siffatto vizio esull’irragionevolezza della soluzione contraria perché ritenuta in contrastocon il principio sostanzialistico che secondo la CGT di 2° grado informatutta l’attività amministrativa compresa quella dell’Amministrazione2. Con il primo motivo, la ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione art. 36, comma 4 ter, d.l. n. 248/2007 conv. l. n. 31/2008 eart. 21-octies legge 241/1990, in riferimento art. 360 primo comma n. 3c.p.c., assumendo che la Corte di secondo grado, nonostante avesseaccertato l’omessa indicazione del responsabile del procedimento diiscrizione a ruolo, fosse incorsa in error in iudicando per non averdichiarato la nullità della cartella in violazione delle norme citate.2.1. Il motivo è fondato.2.2. Come recentemente affermato da questa Corte (vedi Cass.n.8467/2026) in tema di invalidità delle cartelle di pagamento, stante ladiversità tra il procedimento di emissione e notificazione della cartella dipagamento ed il procedimento di iscrizione a ruolo, la cartella dipagamento, notificata in data successiva al 1° giugno 2008, devecontenere a pena di nullità, ai sensi dell'art. 36, comma 4 ter, del d.l. 248del 2007, convertito nella l. 31 del 2008, nella versione applicabile rationetemporis, l'indicazione del nominativo sia del responsabile delprocedimento di emissione e notificazione dell'atto sia del responsabile delprocedimento di iscrizione a ruolo.2.3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dare continuità a tale principio considerato cheesso fa correttamente leva sul tenore letterale dell’art. 36, comma 4-ter,Numero registro generale 19539/2024Numero sezionale 5640/2026Numero di raccolta generale 25556/2026Data pubblicazione 18/09/2026del D.L. n. 248 del 2007 (applicabile ratione temporis, considerato chetale comma è stato abrogato dall’art. 2, comma 4, lett. d, D.Lgs. 30dicembre 2023, n. 219, e la cartella impugnata è stata emessapacificamente nella vigenza del citato comma 4 ter) il quale prescrive chela cartella di pagamento debba contenere, a pena di nullità, sial’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo siaquella del responsabile del procedimento di emissione e notificazione dellacartella. L’utilizzo della congiunzione “e” da parte del legislatore rendenecessario che entrambe le figure siano individuate nominativamente. Inparticolare, va valorizzata la finalità della norma di garantire latrasparenza dell’azione amministrativa, la piena informazione delcontribuente e l’effettività del diritto di difesa mediante lapersonalizzazione del rapporto tra amministrazione e cittadino. Il cherende, pertanto, insufficiente l’indicazione dell’ufficio competente o deldirigente responsabile della struttura, occorrendo, invece, l’indicazionedella persona fisica concretamente responsabile del procedimento. Delresto, militano in tal senso i precedenti di legittimità (vedi Cass. n.33565/2018 e Cass. n. 8413/2021), con cui si è affermato che ilprocedimento di iscrizione a ruolo e quello di emissione e notificazionedella cartella sono procedimenti distinti e autonomi. Di conseguenza,l’indicazione del responsabile della sola fase di emissione e notificazionedella cartella non può sanare l’omessa indicazione del responsabiledell’iscrizione a ruolo.2.4. Orbene, la CGT di 2° grado, pur avendo accertato l’omessaindicazione nella cartella impugnata del nominativo del responsabile delprocedimento di iscrizione a ruolo, non ha fatto corretta applicazione disiffatti principi, considerato che, trattandosi di cartella emessasuccessivamente al 1° giugno 2008, riferendosi all’ICI 2010, essa deveritenersi nulla alla stregua dell’art.36 cit., applicabile ratione temporis, inconsiderazione dell’omessa indicazione nominativa di tale responsabile.Numero registro generale 19539/2024Numero sezionale 5640/2026Numero di raccolta generale 25556/2026Data pubblicazione 18/09/20262.5. Il motivo va quindi accolto e cassata l’impugnata sentenza.2.6. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa va,quindi, decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso originario inragione dell’accertata nullità della cartella impugnata, disponendonel’annullamento.3. Le spese dei gradi di merito e del presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo condistrazione a favore del procuratore antistatario della ricorrente. P.Q.MLa Corte, accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nelmerito, accoglie l’originario ricorso della contribuente, annullando lacartella impugnata.Condanna gli intimati al pagamento, con distrazione in favore delprocuratore antistatario della ricorrente, delle spese dei gradi di merito edel giudizio di legittimità che così liquida: per il primo grado, Euro 800,00per compenso; per il secondo grado, Euro 900,00 per compenso; per ilgiudizio di legittimità, Euro 1.200,00 per compenso, Euro 200,00 peresborsi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge, sedovuti.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 10/9/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]