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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 45009/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza in data 2 marzo 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta, in data 15 giugno 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha correttamente desunto l'integrazione della ricettazione dal rinvenimento all'interno dell'immobile nella disponibilità dell'imputato delle res di provenienza delittuosa, senza che questi fornisse alcuna plausibile giustificazione circa detto possesso); Considerato che la seconda doglianza, che lamenta un vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio riservato al prevenuto, è manifestamente infondata, in quanto il secondo giudice ha puntualmente giustificato il quantum di pena inflitta, valorizzando la gravità del fatto e la personalità dell'imputato; Osservato, in ogni caso, che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza in data 2 marzo 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta, in data 15 giugno 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha correttamente desunto l'integrazione della ricettazione dal rinvenimento all'interno dell'immobile nella disponibilità dell'imputato delle res di provenienza delittuosa, senza che questi fornisse alcuna plausibile giustificazione circa detto possesso); Considerato che la seconda doglianza, che lamenta un vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio riservato al prevenuto, è manifestamente infondata, in quanto il secondo giudice ha puntualmente giustificato il quantum di pena inflitta, valorizzando la gravità del fatto e la personalità dell'imputato; Osservato, in ogni caso, che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il P
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