CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39925/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 17862/23 [OSCURATO:PERSONA] + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per entrambi, [OSCURATO:PERSONA] anche per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nell'interesse di entrambi gli imputati; Ritenuto, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che i motivi con cui si denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento del vizio parziale di mente e alla sussistenza della responsabilità, attengono a censure vertenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche; Ritenuto, quanto agli ulteriori due motivi di ricorso comuni ad entrambi gli imputati, afferenti al giudizio di bilanciamento delle circostanze in termini di equivalenza anziché di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva e all'eccessività del trattamento sanzionatorio, che gli stessi sono privi di specificità in quanto non si confrontano con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito con riguardo alla dosimetria della pena, là dove si rappresenta, fra l'altro, il divieto ex lege di cui all'art. 69 cod. pen. con riferimento a [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec