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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 settembre 2021

Cassazione n. 30935/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito ex art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza emessa in data 21 settembre 2021 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], con la quale è stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti del ricorrente per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione al quale il predetto è stato condannato alla pena di anni otto di reclusione, all'esito del giudizio di secondo grado che lo ha assolto dall'accusa relativa al reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R :309/90.

Il Tribunale ha ritenuto corretta la valutazione già operata dalla Corte di appello per l'assenza di elementi di novità idonei a giustificare una modifica del regime cautelare, atteso che nonostante la disposta riforma della condanna per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, le modalità del fatto ascritto al capo T), per il quale la condanna è stata confermata, sono state ritenute comunque indicative del suo stabile inserimento nel circuito criminale del traffico di stupefacenti nel territorio toscano.

2. Con atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento del provvedimento, deducendo vizio della motivazione circa la sussistenza del pericolo di reiterazione, a fronte della disposta riforma della condanna per il reato di cui all'art. 74 d.

P.R. 309/90 per il quale. l'imputato era stato condannato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Si osserva che il Kalthi si trova detenuto in custodia cautelare in carcere dal 20 marzo 2017 e che le argomentazioni utilizzate dalla Corte di appello e condivise dal Tribunale in sede di appello cautelare sono prive di concretezza rispetto alla ritenuta necessità della custodia in carcere ed alla valutata inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari presso l'abitazione della sorella sita nella provincia di Pistoia, in territorio distante da quello in cw aveva la propria sede l'associazione criminale di cui si tratta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Le valutazioni del Tribunale non contengano illogicità, ma appaiono sorrette da argomentazioni congrue e coerenti alle risultanze istruttorie acquisite.

Il Tribunale ha escluso l'adeguatezza della misura degli arresti donniciliari, anche con braccialetto elettronico, avendo valorizzato l'estrema pericolosità criminale del ricorrente che, benchè assolto dal reato associativo, ha dimostrato capacità organizzative non comuni di elevato spesso criminale, per avere promosso ed organizzato, grazie alle sue conoscenze nel porto di Livorno, l'acquisto di un quantitativo notevole di cocaina (59 chili)„ da smerciare nel territorio nazionale.

Con ampie e diffuse argomentazioni è stato escluso che il riferimento alla sede dell'associazione criminale in Calabria possa avere attinenza con la ravvisata pericolosità del ricorrente, considerato che il reato per il quale è stata confermata la condanna risulta commesso in Toscana, e soprattutto tenuto conto del livello elevato dei legami criminali anche all'estero che rendono poco significativo il luogo di esecuzione della misura.

L'inadeguatezza di misure diverse dalla custodia in carcere, compresa quella degli arresti domiciliari con applicazione del cd. braccialetto elettronico, è stata desunta dalla pericolosità del contesto criminale in cui il ricorrente è stato ritenuto stabilmente inserito, mentre il ricorrente censura tale aspetto per escludere la necessità della custodia in carcere, adducendo una ricostruzione dei fatti diversa e riduttiva che contrappone a quella del Giudice di merito.

Quindi, la motivazione è coerente e logica, perché ha valorizzato la ravvisata professionalità criminale del ricorrente come indice di attualità del pericolo fornendo adeguata risposta a tutte le deduzioni difensive che sono state pedissequamente riproposte in questa sede senza individuare profili di effettiva e manifesta illogicità nel percorso argomentativo svolto dal Giudice dell'impugnazione cautelare.

3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 4 lug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito ex art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza emessa in data 21 settembre 2021 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], con la quale è stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti del ricorrente per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione al quale il predetto è stato condannato alla pena di anni otto di reclusione, all'esito del giudizio di secondo grado che lo ha assolto dall'accusa relativa al reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R :309/90. Il Tribunale ha ritenuto corretta la valutazione già operata dalla Corte di appello per l'assenza di elementi di novità idonei a giustificare una modifica del regime cautelare, atteso che nonostante la disposta riforma della condanna per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, le modalità del fatto ascritto al capo T), per il quale la condanna è stata confermata, sono state ritenute comunque indicative del suo stabile inserimento nel circuito criminale del traffico di stupefacenti nel territorio toscano. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento del provvedimento, deducendo vizio della motivazione circa la sussistenza del pericolo di reiterazione, a fronte della disposta riforma della condanna per il reato di cui all'art. 74 d. P.R. 309/90 per il quale. l'imputato era stato condannato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Si osserva che il Kalthi si trova detenuto in custodia cautelare in carcere dal 20 marzo 2017 e che le argomentazioni utilizzate dalla Corte di appello e condivise dal Tribunale in sede di appello cautelare sono prive di concretezza rispetto alla ritenuta necessità della custodia in carcere ed alla valutata inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari presso l'abitazione della sorella sita nella provincia di Pistoia, in territorio distante da quello in cw aveva la propria sede l'associazione criminale di cui si tratta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Le valutazioni del Tribunale non contengano illogicità, ma appaiono sorrette da argomentazioni congrue e coerenti alle risultanze istruttorie acquisite. Il Tribunale ha escluso l'adeguatezza della misura degli arresti donniciliari, anche con braccialetto elettronico, avendo valorizzato l'estrema pericolosità criminale del ricorrente che, benchè assolto dal reato associativo, ha dimostrato capacità organizzative non comuni di elevato spesso criminale, per avere promosso ed organizzato, grazie alle sue conoscenze nel porto di Livorno, l'acquisto di un quantitativo notevole di cocaina (59 chili)„ da smerciare nel territorio nazionale. Con ampie e diffuse argomentazioni è stato escluso che il riferimento alla sede dell'associazione criminale in Calabria possa avere attinenza con la ravvisata pericolosità del ricorrente, considerato che il reato per il quale è stata confermata la condanna risulta commesso in Toscana, e soprattutto tenuto conto del livello elevato dei legami criminali anche all'estero che rendono poco significativo il luogo di esecuzione della misura. L'inadeguatezza di misure diverse dalla custodia in carcere, compresa quella degli arresti domiciliari con applicazione del cd. braccialetto elettronico, è stata desunta dalla pericolosità del contesto criminale in cui il ricorrente è stato ritenuto stabilmente inserito, mentre il ricorrente censura tale aspetto per escludere la necessità della custodia in carcere, adducendo una ricostruzione dei fatti diversa e riduttiva che contrappone a quella del Giudice di merito. Quindi, la motivazione è coerente e logica, perché ha valorizzato la ravvisata professionalità criminale del ricorrente come indice di attualità del pericolo fornendo adeguata risposta a tutte le deduzioni difensive che sono state pedissequamente riproposte in questa sede senza individuare profili di effettiva e manifesta illogicità nel percorso argomentativo svolto dal Giudice dell'impugnazione cautelare. 3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 4 lug
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