Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33234/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23856/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, viale delle Milizie n. 4; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente - Oggetto: Accertamento IRPEF –plusvalenza 23– 23856 - 20 15 – 25 /10/2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Puglia –Bari n. 455/14/2015 pronunciata il 04 febbraio 201 5 e depositata il 04 marzo 2015, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO All’esito di invio di questionario, l’Ufficio accertava nei confronti della signora [OSCURATO:PERSONA] maggior reddito per plusvalenza da cessione a titolo oneroso di terreno, ai sensi dell’art. 67, primo comma, lett. b) e 68, secondo comma. d.P.R. n. 917/1986.

La ripresa a tassazione separata era calcolata per maggior Irpef pari a €.20.880,00, cui si aggiungeva la sanzione per infedele dichiarazione nella somma di €.21.777,00.

Reagiva la contribuente interponendo ricorso sull’affermazione non trattarsi di terreno edificabile, dacché soggetto a vincoli conformativi dello strumento urbanistico generale che lo identificavano come verde pubblico e verde di quartiere.

Altresì protestava doversi aver riguardo al prezzo di acquisto secondo il valore dichiarato nella denuncia di successione da cui il compendio immobiliare era pervenuto ad essa contribuente.

Nelle more del deposito della sentenza di primo grado, oltre quindi il termine utile per far valere l’interruzione del processo, veniva a mancare la contribuente accertata, alla cui successione -tra i diversi chiamati-veniva la sola [OSCURATO:PERSONA].

Il rigetto del ricorso di primo grado era gravato d’appello dall’erede sig.a Iacobbe che vedeva nuovamente respinte le proprie ragioni con conferma della sentenza di primo grado, donde propone ricorso affidato a tre mezzi, cui replica il patrono erariale con tempestivo controricorso.

In prossimità dell’adunanza la parte contribuente ha depositato memoria.

CONSIDERATO Vendono proposti tre motivi di ricorso. 23– 23856 - 20 15 – 25 /10/2023 MMF Con il primo si profila censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.pc. e art. 36, secondo comma, n. 4 d.lgs. n. 546/1992, nella sostanza lamentando ommessa o apparente motivazione della sentenza.

Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass.

VI-5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d.

"minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.

S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass.

VI - 5, n. 5209/2018).

In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi(cfr. Cass V, n. 24313/2018).

Giudice del fatto processuale, questa Corte rinviene nella sentenza in scrutinio una concisa ma intelligibile motivazione, ben al di sopra del minio costituzionale sopracitato, segnatamente laddove il collegio di secondo grado afferma che il certificato di destinazione urbanistica preveda per il terreno in oggetto una destinazione a verde pubblico o verde di quartiere che ne esclude l’assoluta inedificabilità, ben potendosi realizzare quelle infrastrutture per la fruizione del verde da parte della collettività e, segnatamente, da parte dei residenti di quartiere.

La motivazione è dunque presente e non tautologica, donde il motivo è infondato a va disatteso. 23– 23856 - 20 15 – 25 /10/2023 MMF Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 67, primo comma, lett. b) d.P.R. n. 917/1986, in relazione alla l. n. 413/1991, nello specifico lamentando la sostanziale assenza di capacità edificatoria del terreno oggetto della cessione accertata e, quindi, l’impossibilità ad essere ricompreso fra i beni per i quali è prevista l’esposizione in denuncia dei redditi.

Sul punto è intervenuta più volte questa Suprema Corte di legittimità, con orientamento consolidato ormai risalente cui si intende qui dare continuità.

In tema di imposte sui redditi, un'area destinata dallo strumento urbanistico vigente a verde pubblico, pur essendo inserita nel piano regolatore generale in zona di completamento residenziale, non può considerarsi "suscettibile di utilizzazione edificatoria", ex art. 81, primo comma, lett. c) del d.P.R. n. 931 del 1986, per l'inserimento fra "i redditi diversi" della plusvalenza da cessione a titolo oneroso, quand'anche sia ipotizzabile un'edificabilità residua, finalizzata all'attrezzatura del verde pubblico (cfr. Cass.

V, n. 19668/2008; in termini, recentemente, Cass.

V, n. 17880/2021).

Va altresì ricordato che Secondo i principi enunciati, in tema di ICI, dalla giurisprudenza di questa Corte ai quali il collegio intende dare in questa sede continuità riassunti nella sentenza della Cassazione nr 23814/2016 -«in tema d'imposta comunale sugli immobili la nozione di edificabilità non si identifica e non si esaurisce in quella di edilizia abitativa" (Cass. 2004/19161), cosicchè l'inclusione di un'area in una zona destinata dal pianoregolatore generale ad attrezzature e impianti di interesse generale, o a servizi pubblici o di interesse pubblico, non esclude l'oggettivo carattere edificabile del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 2, atteso che i vincoli d'inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione, che condizionano, in concreto, l'edificabilità del suolo, ma non sottraggono l'area su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili e considerato che la destinazione prevista dalvincolo posto dal piano regolatore è realizzabile 23– 23856 - 20 15 – 25 /10/2023 MMF nonnecessariamente mediante interventi (o successive espropriazioni) di carattere pubblico, ma anche ad iniziativa privata o promiscua pubblico - privata (non importa se direttamente ovvero in seguito ad accordi di natura complessa) (Cass. 23814/2016 2004/19161; 2008/9510; 2010/9778; 2014/5161; 2015/14763).

Va quindi motivatamente disatteso il diverso orientamento (Cass.2008/25672; 2015/5992),secondo il quale le aree sottoposte dal piano regolatoregenerale a un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili allanozione tecnica di edificazione, non possono essere qualificatecome fabbricabili, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1,comma 2, e restano sottratte al regime fiscale dei suolifabbricabili.

Tali pronunce, infatti, non tengono conto che ilD.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), prevedendo che un terreno è considerato edificatorio sia quando la edificabilità risulti dagli strumenti urbanistici generali o attuativi, sia quando/ per lo stesso terreno, esistano possibilità effettive di costruzione, delinea una nozione di area edificabile ampia ed ispirata alla mera potenzialità edificatoria.

Essa, pertanto, non può essere esclusa dalla ricorrenza di vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionino in concreto, l'edificabilità del suolo, giacchè tali limiti, incidendo sulle facoltàdominicali connesse alla possibilità di trasformazioneurbanistico edilizia del suolo medesimo, ne presuppongono la vocazione edificatoria.

Ne discende che la presenza dei suddettivincoli non sottrae le, aree su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, ma incide soltanto sulla concretavalutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, sulla base imponibile (Cass. 2008/9510; 2010/9778; 2014/5161)».

Tale indirizzo ha trovato conferma anche con riferimento alla plusvalenza derivante da alienazione di terreno edificabile; si è infatti affermato che «In tema di accertamento ai finiirpef, le aree comprese nella zona G quali definite dallo strumento urbanistico ed ai sensi del D.M. lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, destinate ad opere di 23– 23856 - 20 15 – 25 /10/2023 MMF urbanizzazione "perservizi di quartiere con particolare destinazione ad attrezzaturescolastiche, sociali, culturali, assistenziali, a verde pubblico e parcheggio o per servizi di quartiere con particolare destinazione a verde pubblico", sono da ritenersi edificabili, comportando, in caso di relativa cessione a titolo oneroso, ladeterminazione delle plusvalenze di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. b), tenuto conto che lanorma non contiene alcun elemento dal quale possa evincersi la limitazione unicamente all'edilizia residenziale" (Cass. n. 15320/ 2013 e 584/2019).

Questa Corte, tuttavia, come evidenziato, ha anche avuto modo di precisare che, benché il terreno sia qualificato nominalmente dal PRG come destinato averde pubblico attrezzato, occorre accertare, caso per caso, quali interventi edificatori siano consentiti ai privati.

Occorre, invero, verificare, in concreto, se sia consentito lo sfruttamento edificatorio, seppure limitato e sottoposta a vincoli, dell'area,posto che l'inclusione di un'area in una zona destinata dal piano regolatore generale a verde pubblico attrezzato incide nella determinazione del valore venale dell'immobile, davalutare in base alla maggiore o minore potenzialità edificatoria, senza escluderne l'oggettivo carattere edificabile, atteso che i vincoli d'inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione (Cass n. 17811/2017, 14503 /2016;Cass., 14763/2015).Ne consegue che, al fine di accertare se in un'area compresa in una zona destinata in base a l piano regolatore generale a verde pubblico sia o meno preclusa ai privati ogni trasformazione del suolo che è riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, è necessario analizzare lo strumento urbanisticolocale (cfr. Cass.

VI-5, n. 10178/2022).

Donde il motivo è fondato ed assorbente.

Con il terzo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 68, secondo comma, d.P.R. n. 917/1986; proposto in via dichiaratamente subordinata, il motivo 23– 23856 - 20 15 – 25 /10/2023 MMF lamenta mancata corrispondenza fra chiesto e pronunciato, laddove il collegio di merito non si è espresso sulla violazione del riferimento al valore iniziale del bene, guardando alla denuncia di successione in luogo dell’avviso di liquidazione della successione.

Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del precedente.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in ragione del motivo accolto e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23856/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, viale delle Milizie n. 4; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente - Oggetto: Accertamento IRPEF –plusvalenza 23– 23856 - 20 15 – 25 /10/2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Puglia –Bari n. 455/14/2015 pronunciata il 04 febbraio 201 5 e depositata il 04 marzo 2015, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO All’esito di invio di questionario, l’Ufficio accertava nei confronti della signora [OSCURATO:PERSONA] maggior reddito per plusvalenza da cessione a titolo oneroso di terreno, ai sensi dell’art. 67, primo comma, lett. b) e 68, secondo comma. d.P.R. n. 917/1986. La ripresa a tassazione separata era calcolata per maggior Irpef pari a €.20.880,00, cui si aggiungeva la sanzione per infedele dichiarazione nella somma di €.21.777,00. Reagiva la contribuente interponendo ricorso sull’affermazione non trattarsi di terreno edificabile, dacché soggetto a vincoli conformativi dello strumento urbanistico generale che lo identificavano come verde pubblico e verde di quartiere. Altresì protestava doversi aver riguardo al prezzo di acquisto secondo il valore dichiarato nella denuncia di successione da cui il compendio immobiliare era pervenuto ad essa contribuente. Nelle more del deposito della sentenza di primo grado, oltre quindi il termine utile per far valere l’interruzione del processo, veniva a mancare la contribuente accertata, alla cui successione -tra i diversi chiamati-veniva la sola [OSCURATO:PERSONA]. Il rigetto del ricorso di primo grado era gravato d’appello dall’erede sig.a Iacobbe che vedeva nuovamente respinte le proprie ragioni con conferma della sentenza di primo grado, donde propone ricorso affidato a tre mezzi, cui replica il patrono erariale con tempestivo controricorso. In prossimità dell’adunanza la parte contribuente ha depositato memoria. CONSIDERATO Vendono proposti tre motivi di ricorso. 23– 23856 - 20 15 – 25 /10/2023 MMF Con il primo si profila censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.pc. e art. 36, secondo comma, n. 4 d.lgs. n. 546/1992, nella sostanza lamentando ommessa o apparente motivazione della sentenza. Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI-5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi(cfr. Cass V, n. 24313/2018). Giudice del fatto processuale, questa Corte rinviene nella sentenza in scrutinio una concisa ma intelligibile motivazione, ben al di sopra del minio costituzionale sopracitato, segnatamente laddove il collegio di secondo grado afferma che il certificato di destinazione urbanistica preveda per il terreno in oggetto una destinazione a verde pubblico o verde di quartiere che ne esclude l’assoluta inedificabilità, ben potendosi realizzare quelle infrastrutture per la fruizione del verde da parte della collettività e, segnatamente, da parte dei residenti di quartiere. La motivazione è dunque presente e non tautologica, donde il motivo è infondato a va disatteso. 23– 23856 - 20 15 – 25 /10/2023 MMF Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 67, primo comma, lett. b) d.P.R. n. 917/1986, in relazione alla l. n. 413/1991, nello specifico lamentando la sostanziale assenza di capacità edificatoria del terreno oggetto della cessione accertata e, quindi, l’impossibilità ad essere ricompreso fra i beni per i quali è prevista l’esposizione in denuncia dei redditi. Sul punto è intervenuta più volte questa Suprema Corte di legittimità, con orientamento consolidato ormai risalente cui si intende qui dare continuità. In tema di imposte sui redditi, un'area destinata dallo strumento urbanistico vigente a verde pubblico, pur essendo inserita nel piano regolatore generale in zona di completamento residenziale, non può considerarsi "suscettibile di utilizzazione edificatoria", ex art. 81, primo comma, lett. c) del d.P.R. n. 931 del 1986, per l'inserimento fra "i redditi diversi" della plusvalenza da cessione a titolo oneroso, quand'anche sia ipotizzabile un'edificabilità residua, finalizzata all'attrezzatura del verde pubblico (cfr. Cass. V, n. 19668/2008; in termini, recentemente, Cass. V, n. 17880/2021). Va altresì ricordato che Secondo i principi enunciati, in tema di ICI, dalla giurisprudenza di questa Corte ai quali il collegio intende dare in questa sede continuità riassunti nella sentenza della Cassazione nr 23814/2016 -«in tema d'imposta comunale sugli immobili la nozione di edificabilità non si identifica e non si esaurisce in quella di edilizia abitativa" (Cass. 2004/19161), cosicchè l'inclusione di un'area in una zona destinata dal pianoregolatore generale ad attrezzature e impianti di interesse generale, o a servizi pubblici o di interesse pubblico, non esclude l'oggettivo carattere edificabile del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 2, atteso che i vincoli d'inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione, che condizionano, in concreto, l'edificabilità del suolo, ma non sottraggono l'area su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili e considerato che la destinazione prevista dalvincolo posto dal piano regolatore è realizzabile 23– 23856 - 20 15 – 25 /10/2023 MMF nonnecessariamente mediante interventi (o successive espropriazioni) di carattere pubblico, ma anche ad iniziativa privata o promiscua pubblico - privata (non importa se direttamente ovvero in seguito ad accordi di natura complessa) (Cass. 23814/2016 2004/19161; 2008/9510; 2010/9778; 2014/5161; 2015/14763). Va quindi motivatamente disatteso il diverso orientamento (Cass.2008/25672; 2015/5992),secondo il quale le aree sottoposte dal piano regolatoregenerale a un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili allanozione tecnica di edificazione, non possono essere qualificatecome fabbricabili, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1,comma 2, e restano sottratte al regime fiscale dei suolifabbricabili. Tali pronunce, infatti, non tengono conto che ilD.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), prevedendo che un terreno è considerato edificatorio sia quando la edificabilità risulti dagli strumenti urbanistici generali o attuativi, sia quando/ per lo stesso terreno, esistano possibilità effettive di costruzione, delinea una nozione di area edificabile ampia ed ispirata alla mera potenzialità edificatoria. Essa, pertanto, non può essere esclusa dalla ricorrenza di vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionino in concreto, l'edificabilità del suolo, giacchè tali limiti, incidendo sulle facoltàdominicali connesse alla possibilità di trasformazioneurbanistico edilizia del suolo medesimo, ne presuppongono la vocazione edificatoria. Ne discende che la presenza dei suddettivincoli non sottrae le, aree su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, ma incide soltanto sulla concretavalutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, sulla base imponibile (Cass. 2008/9510; 2010/9778; 2014/5161)». Tale indirizzo ha trovato conferma anche con riferimento alla plusvalenza derivante da alienazione di terreno edificabile; si è infatti affermato che «In tema di accertamento ai finiirpef, le aree comprese nella zona G quali definite dallo strumento urbanistico ed ai sensi del D.M. lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, destinate ad opere di 23– 23856 - 20 15 – 25 /10/2023 MMF urbanizzazione "perservizi di quartiere con particolare destinazione ad attrezzaturescolastiche, sociali, culturali, assistenziali, a verde pubblico e parcheggio o per servizi di quartiere con particolare destinazione a verde pubblico", sono da ritenersi edificabili, comportando, in caso di relativa cessione a titolo oneroso, ladeterminazione delle plusvalenze di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. b), tenuto conto che lanorma non contiene alcun elemento dal quale possa evincersi la limitazione unicamente all'edilizia residenziale" (Cass. n. 15320/ 2013 e 584/2019). Questa Corte, tuttavia, come evidenziato, ha anche avuto modo di precisare che, benché il terreno sia qualificato nominalmente dal PRG come destinato averde pubblico attrezzato, occorre accertare, caso per caso, quali interventi edificatori siano consentiti ai privati. Occorre, invero, verificare, in concreto, se sia consentito lo sfruttamento edificatorio, seppure limitato e sottoposta a vincoli, dell'area,posto che l'inclusione di un'area in una zona destinata dal piano regolatore generale a verde pubblico attrezzato incide nella determinazione del valore venale dell'immobile, davalutare in base alla maggiore o minore potenzialità edificatoria, senza escluderne l'oggettivo carattere edificabile, atteso che i vincoli d'inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione (Cass n. 17811/2017, 14503 /2016;Cass., 14763/2015).Ne consegue che, al fine di accertare se in un'area compresa in una zona destinata in base a l piano regolatore generale a verde pubblico sia o meno preclusa ai privati ogni trasformazione del suolo che è riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, è necessario analizzare lo strumento urbanisticolocale (cfr. Cass. VI-5, n. 10178/2022). Donde il motivo è fondato ed assorbente. Con il terzo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 68, secondo comma, d.P.R. n. 917/1986; proposto in via dichiaratamente subordinata, il motivo 23– 23856 - 20 15 – 25 /10/2023 MMF lamenta mancata corrispondenza fra chiesto e pronunciato, laddove il collegio di merito non si è espresso sulla violazione del riferimento al valore iniziale del bene, guardando alla denuncia di successione in luogo dell’avviso di liquidazione della successione. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del precedente. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in ragione del motivo accolto e
Sentenza Cassazione n. 33234/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris