CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18280/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0388RX4) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il mancato proscioglimento del ricorrente ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è affetto da conclamata genericità, perché le deduzioni cui è affidato risultano indeterminate, atteso che non indicano i dati di fatto e le ragioni di diritto che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/0