CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 17373/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che entrambi i motivi d’impugnazione, con i quali si censura, la sentenzaimpugnata in relazione, rispettivamente, alla attribuibilità al ricorrente del ruolo di capo o dipromotore delle associazioni contestate e in ordine alla configurabilità di un’associazionededita allo spaccio di stupefacenti, concorrente con l’associazione camorristica, sonopedissequamente riproduttivi dei medesimi profili di censura sviluppati con l’atto di appello,ritenuti aspecifici dalla corte di merito che, comunque, li ha disattesi con motivazionepuntuale, logica e non contraddittoria, sostanzialmente trascurata dal ricorrente che, così,incorre anche in questa sede nel vizio di aspecificità, dal che consegue l’inammissibilità delricorso, dovendosi ribadire che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motiviche si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmentedisattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltantoapparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentataavverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.277710 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]