CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2024
Cassazione n. 27540/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05HWTGG) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all'art.73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990, in ordine diversi episodi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish e del tipo cocaina. Il ricorrente, con unico motivo di ricorso, deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990. La censura è manifestamente infondata. Nel caso in disamina, la Corte d'appello ha evidenziato che il ricorrente, avvalendosi del contributo di altri complici, per un periodo di tempo prolungato pari a circa un anno e mezzo, faceva fronte quotidianamente alle reiterate e continuative richieste di numerosi clienti, così dimostrando di avere accesso a importanti fonti di rifornimento tanto da poter assicurare alla propria clientela la cessione di sostanze stupefacenti di varia tipologia senza soluzione di continuità. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione del fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/04/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]