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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 38743/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna confermava il decreto emesso dal Tribunale in sede che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza associata all'obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di due anni, ritenendo detta misura idonea a fronteggiare la pericolosità sociale attuale del ricorrente, inquadrata nella categoria ex art. 1, lett. b), D. Lgs. n. 159 del 2011, e dimostrata dai plurimi reati commessi a scopo di lucro, molti dei quali al di fuori della regione di origine.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge, relativamente agli artt. 1, comma 1 lett. b), 6 e 7 del D. Lgs. n. 159 del 2011.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, per essere di stampo prettamente rivalutativo e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna confermava il decreto emesso dal Tribunale in sede che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza associata all'obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di due anni, ritenendo detta misura idonea a fronteggiare la pericolosità sociale attuale del ricorrente, inquadrata nella categoria ex art. 1, lett. b), D. Lgs. n. 159 del 2011, e dimostrata dai plurimi reati commessi a scopo di lucro, molti dei quali al di fuori della regione di origine. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge, relativamente agli artt. 1, comma 1 lett. b), 6 e 7 del D. Lgs. n. 159 del 2011. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, per essere di stampo prettamente rivalutativo e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 38743/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris