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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 giugno 2024

Cassazione n. 25085/2024

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4333/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. MAZZINI, 142, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che l a rappresenta e difende - R icorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliatiin ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat i e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -Controricorrenti e r icorrent i incidental i - avverso la sentenza d ella CORTE D ’ APPELLO di MILANO n. 2484/2021depositata il 30/07/2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

F [OSCURATO:PERSONA]

1. La società DBF ([OSCURATO:PERSONA], di seguito, per brevità , DBF) s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di soci fideiussori della stessa, convennero dinnanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ex [OSCURATO:SOCIETA].) domandando: (i) l’accertamento della natura pro soluto della cessione intercorsa tra DBFs.r.l. e Mediocredito avente ad oggetto il credito -per la complessiva somma di euro 2.760.000,00 - derivante dal contratto di appalto sottoscritto tra DBFs.r.l. (appaltatr ice) e la società [OSCURATO:SOCIETA]. (committente); (ii) l’accertamento della condotta omissiva e negligente della cessionaria Mediocredito, per non avere tempestivamente escusso la garanzia prestata dalla società di diritto spagnolo “[OSCURATO:PERSONA] de Barcelona”- controllante della [OSCURATO:SOCIETA], debitrice ceduta - , con conseguente dichiarazione di estinzione della garanzia riconducibile a [OSCURATO:SOCIETA]. in qualità di cedente e delle fideiussioni prestate dai [OSCURATO:PERSONA] e dallaDe Martino in favore di Mediofactorings.p.a.

2. L a società [OSCURATO:SOCIETA]. chiese la condanna del la convenut a alla restituzione, in proprio favore , della complessiva somma di euro 1.436.846,36 (di cui euro 706.024,36 versati da DBF a deconto dell’anticipo della cessione, euro 460.000,00 quali residuo del credito ceduto ed euro 270.822,00, pari agli addebiti ascritti a DBF nell’arco temporale della permanenza della sua posizione debitoria causata dalla omissiva condotta di [OSCURATO:PERSONA]), oltre che la condanna al risarcimento del danno per avere Mediocredito violato gli obblighi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ.

3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propose domanda riconvenzionale di condanna della società DBFs.r.l., in solido con i soci fideiussori, al pagamento della somma di euro 1.724.162,44, oltre interessi, pari alla differenza tra le somme anticipate e le parziali restituzioni effettuate dalla cedente.

4. Con sentenza n. 4516/2020 Il Tribunale di Milano così statuì: (i) accertò la natura pro solvendodella cessione, ritenendo che dall’art. 6 delle condizioni generali del contratto di factoring emergesse chiaramente che l’assunzione del rischio di insolvenza del factor richiedeva un’accettazione scritta dello stesso e che, nella fattispecie, non avendo parte attrice provato l’esistenza di un accordo scritto in cui espressamente la società di factoring accettasse di assumere tale onere, non poteva ritenersi di mostrata la natura pro soluto della cessione; (ii) rigettò le ulteriori domande attoree sul presupposto che nessuna disposizione imponeva alla cessionaria di escutere la garanzia della società controllante, anziché richiedere l’adempimento alla debitrice ceduta e/o alla cedente e ai suoi garanti e che, inoltre, non poteva imputarsi alcuna violazione dell’obbligo di buona fede e correttezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in quanto quest’ultima aveva aderito al piano di risanamento avviato dalla debitrice ceduta e aveva intrattenuto una fitta corrispondenza con la stessa sino al suo fallimento (avvenuto nel maggio 2015); (iii) accolse la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA], preliminarmente ritenendo infondata l’eccezione di improcedibilità sollevata dagli attori (per non essere ancora stato emesso il decreto di omologa del concordato preventivo) e, nel merito, ritenendo pacifico il credito della cessionaria in assenza di contestazioni degli attori in ordine alla debenza di tali somme, condannò [OSCURATO:SOCIETA]. e i suoi so ci fideiussori, in solido tra loro, a pagare a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la somma di euro 1.724.162,44, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.

5. Avverso la predetta pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. e i suoi soci fideiussori interposero gravame dinnanzi alla Corte d’appello di Milano, e, in esito alla costituzione in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - a seguito di atto di fusione per incorporazione di [OSCURATO:SOCIETA]. - c on sentenza n. 2484/2021, la Corte d ’ appello di Milano ha accolto l’appello e ha dichiarato - ai sensi dell ’ art. 1267, secondo comma, cod. civ., nonché degli artt. 1175 e 1375 c od. civ. — la cessazione della garanzia di [OSCURATO:SOCIETA]. in qualità di cedente e l’estinzione delle fideiussioni prestate a tale titolo dai suoi soci in favore di Mediofactorings.p.a..

Sempre in riforma della sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. nel giudizio di primo grado.

6. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui DBF [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resist ono con controricorso, proponendo ricorso incidentale, con un unico motivo.

7. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 cod. proc. civ.

8. I controricorrenti e ricorrenti incidentali ha nno depositato memoria illustrativa.

M [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, primo co mma , n. 4, c od. proc. civ. , “ Violazione dell’art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. -Apparenza di motivazione - Nullità della sentenza ” , lamentando che la sentenza gravata è viziata da motivazione apparente, in quanto non è dato comprendere l’iter logico-giuridico che ha indotto la Corte territoriale a ribaltare il decisum del primo g iudice.

Argomenta la ricorrente che dalla sentenza gravata (ove si legge “ [..] se [OSCURATO:SOCIETA] avesse esercitato il proprio diritto di escutere la garanzia rilasciata dalla società controllante spagnola - tanto nel 2009 a seguito delle comunicazioni inoltratele da D.B.F., quanto nel maggio del 2012 (data di conferma della garanzia) - avrebbe ragionevolmente assicurato, da un lato, il soddisfacimento del proprio credito e, dall’altro, la liberazione di D.B.F. e dei suoi soci dagli obblighi di restituzione su di essi gravanti, evitando in tal modo di arrecare un evidente pregiudizio alla società cedente”(così a p. 10, 2° §, della sentenza) emerge chiaramente il vizio denunciato, non essendo possibile in alcun modo evincere nè il percorso logico- giuridico seguito dal giudice per assumere la decisione, né le prove dalle quali ha tratto il proprio convincimento.

2. Con il secondo motivo, laricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, primo co mma , nn. 3 e 5, c od. proc. civ. , “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 e n. 5 c.p.c.”, lamentando che la sentenza gravata è viziata nella parte in cui, con motivazione apparente, la Corte territoriale ha disatteso l’eccezione formulata dalla ricorrente con riguardo alla violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., ritenendola infondata.

A detta della ricorrente, la Corte territoriale ha ritenuto erroneamente che “Nel caso in esame, il gravame proposto individua in modo sufficientemente chiaro le questioni e i punti contestati della decisione appellata e, con essi, le relative doglianze, nonché le circostanze da cui sarebbe derivata la violazione della legge; di qui il rigetto dell’eccezione sollevata dalla Banca”(così a p. 7, terz’ultimo §, della sentenza), omettendo di illustrare il percorso logico svolto per “ignorare”l’eccezione proposta.

Espone la ricorrente che, al fine di verificare la corretta applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ., non è sufficiente che l’atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con idoneo grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (Cass.

SS.

UU. n. 16/2000, Cass.

SS.

U U 28498/2005) ; r eitera , pertanto, l’eccezionedi inammissibilità dell’atto di appello.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo co mma , nn. 3 e 5, c od. proc. civ. , “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e dell’art. 1267 cod. civ. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 e 5 c.p.c.”, lamentando che la sentenza gravata è, altresì, viziata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la responsabilità contrattuale di [OSCURATO:SOCIETA] (oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) per asserita violazione delle norme di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., argomentando che “gli obblighi di correttezza e buona fede sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. imponevano alla cessionaria - nel rispetto del correlato obbligo generale di solidarietà, che richiede a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra -di, quanto meno, tentare l’escussione della garanzia prestata dalla società spagnola, la quale si era impegnata -sin dalla stipula del contratto di factoring - a garantire verso [OSCURATO:SOCIETA] i debiti contratti dalla debitrice ceduta da essa controllata”(così a p. 11, 2° §, della sentenza).

Espone la ricorrente che dagli atti del giudizio emerge che: (i) contestualmente alla sottoscrizione del contratto di factoring , [OSCURATO:SOCIETA] ha chiesto il rilascio di fideiussione personale ai soci della [OSCURATO:SOCIETA]. , quale garanzia per le anticipazioni che avrebbe erogato in forza delle cessioni operate;(ii) la Lettre de Patronage è stata rilasciata - come riferito dagli stessi appellanti - ‹‹ come copertura Fidejussoria dell’appalto chiavi in mano denominato “Esecuzione montaggi meccanici ed elettronici relativi al Revamping dell’Impianto CP”[e, dunque, non a garanzia né della cedente DBF nè di SIMPE (debitore ceduto) ma a “patronage”di una ben precisa operazione finanziaria (appalto “chiavi in mano”)], e come tale da intendersi estremamente limitata a quella sola fattispecie, sussistendo per il Factoraltra garanzia (fideiussione) a protezione di tutti i crediti derivanti dalle anticipazioni fatte a D.B.F.; (iii) successivamente al manifestarsi dello stato di generale decozione della debitrice ceduta Simpe s .p.a (dopo il conclamarsi dell’inadempimento, il debitore ceduto ha proposto un piano di risanamento poi neppure onorato, cui è seguito il fallimento), tale lettre de patronage è stata “ confermata ” , “ essendo trasferita tale garanzia alla corretta esecuzione del piano di risanamento aziendale” al quale [OSCURATO:SOCIETA] aveva aderito; (iv) a seguito del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA], alla stregua delle condizioni generali di factoringe della fideiussione rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA] e dai [OSCURATO:PERSONA], ha richiesto la restituzionedelle anticipazioni a [OSCURATO:SOCIETA]. (cedente) ed ai suoi garanti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Ciro, Alessandra e Marco).

Lamenta che la Corte D’Appello si sarebbe fondata non già sulle prove fornite dalle parti, quanto, piuttosto, su di una mera aspettativa, e cioè che esistesse possibilità che l’escussione della lettre de patronagerilasciata da “[OSCURATO:PERSONA] de Barcelona” non avrebbe portato la cedente ed i suoi garanti ad essere esposti direttamente alle restituzioni spettanti al Factor, in forza degli obblighi con questo assunti.

La ricorrente sostiene che erroneamente la Corte territoriale ha ravvisato una condotta negligente ed in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., peraltro facendone discendere, in modo immotivato (con motivazione solo apparente), conseguenze gravissime e a totale vantaggio del cedente e dei suoi garanti,e cioè la cessazione della garanzia del cedente ai sensi dell’art. 1267 cod. civ.

Soggiunge di avere documentato di aver mantenuto costante corrispondenza con la Simpes.p.a., da cui risultava che aveva anche accettato il piano di risanamento aziendale da questa proposto, al fine del bonario rientro dell’esposizione, e che, pendente tale procedura di risanamento, non sarebbe stato possibile agire nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per il recupero del credito né, come erroneamente sostenuto dalla Corte d’appello, procedere alla escussione della garanzia prestata dalla società controllante spagnola che era stata confermata solo a garanzia della corretta esecuzione del piano di risanamento stesso.

Il lasso di tempo intercorso (circa tre anni) tra la prima richiesta di restituzione formulata da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA]. e l ’ apertura della procedura di risanamento aziendale della debitrice ceduta Simpes.p.a., ritenuto dalla Corte d’Appello di Milano eccessivo, era , in realtà, congruo , se si considera va la consueta durata delle procedure di accertamento e recupero dei crediti.Soggiunge che la decisione della Corte d ’ Appello di Milano sarebbe viziata ( recte carente) nella parte in cui non ha in alcun modo considerato la differenza - sul piano dell ’ efficacia giuridica - della fide i ussione rilasciata dai soci di [OSCURATO:SOCIETA]. (garanzia in senso proprio rilasciata da soggetti italiani e disciplinata nel nostro ordinamento) rispetto alla Lettre de Patronagerilasciata da [OSCURATO:PERSONA] de Barcelona (garanzia atipica rilasciata da un soggetto di diritto spagnolo).

Contesta pure alla Corte di merito di avere omesso di considerare che il richiamo al secondo comma dell’art. 1267 cod. civ., operato dalla parte appellante, era improprio e inconferente , dal momento che l’art. 5.2 (condizione accettata espressamente) delle condizioni generali di factoring riconosce va al Factor la facoltà di chiedere la restituzione delle anticipazioni senza l’onere di preventiva escussione del debitore ceduto.

4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo co mma , nn. 3 e 5, c od. proc. civ. , “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.-Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c. n. 5.”, lamentando che la Corte territoriale ha ritenuto di poter presumere che la escussione della garanzia (lettre de patronage) prestata avrebbe assicurato la soddisfazione del creditore ([OSCURATO:SOCIETA]) e avrebbe comportato la conseguente liberazione della cedente e dei suoi garanti (DBF e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) dall’obbligo di restituzione delle anticipazioni, senza, però, esporre l’iter logico-giuridico seguito.

Assume la ricorrente che il convincimento della Corte di merito si fondasu una presunzione semplice -prevista e disciplinata dall’art. 2729 cod. civ. -, dal momento che manca agli atti qualsiasi prova idonea a dimostrare che, se [OSCURATO:SOCIETA] avesse escusso la garanzia prestata da [OSCURATO:PERSONA] de Barcelona, la vicenda avrebbe avuto esito diverso.

5. Con riguardo al primo motivo, va rilevato che debbono considerarsi affette da nullità solo quelle decisioni che difettino di motivazione dal punto di vista grafico o quelle che presentino un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che contengano una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass., Sez.

Un., 07/04/2014, n. 8054), nonché anche quelle che offrano una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”, venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi”, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrare la motivazione con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez.

Un., 03/11/2016, n. 22232).

Nel caso di specie, la sentenza gravata non presenta i suddetti vizi, perché fornisce una intellegibile spiegazione delle ragioni a sostegno della decisione adottata e illustra in modo esaustivo ed adeguato il percorso logico e giuridico che sorregge il decisum. 6.Il secondo motivo è inammissibile in quanto , in violazione dell ’ art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., la ricorrente omette di trascrivere in ricorso, quanto meno nelle parti rilevanti, i motivi di appello e la sentenza di primo grado al fine di consentire di valutare la sollevata censuradi difetto di specificità dei motivi di gravame ( C ASS ., SEZ .L., 04/02/2022, N .3612; C ASS ., SEZ .1, 06/09/2021, N .24048).

Va rammentato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. 83/2012, conv. con modificazioni, dalla l. n. 134/2012, devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze: sicché, alla parte volitiva va affiancata una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza necessità di particolari forme sacramentali o di redazione di un progetto alternativo di decisione, da opporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., sez.U, 16/11/2017, n. 27199); dovendo le censure essere articolate in modo da contrapporsi, in virtù di compiute argomentazioni, alla motivazione della sentenza impugnata, mirando ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (Cass., 11 /05/ 2004, n. 8926; Cass. , sez.

U, 09/11/2011, n. 23299; Cass., 22/09/2015, n. 18704; Cass., 15/06/2016, n. 12280).

Occorre, tuttavia, ribadire, con particolare riferimento alla deduzione di inammissibilità dell’appello a norma dell’art. 342 cod. proc. civ., integrante error in procedendolegittimante l’esercizio dal giudice di legittimità del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, come esso presupponga pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura: sicché, il ricorrente che censuri la statuizione di inammissibilità,per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass., 29 /09/ 2017, n. 22880; Cass. , 06/09/2021, n. 24048).

Tale onere non è stato assolto dall’odierna parte ricorrente.

7. Anche il terzo motivo è inammissibile .

La censura solo apparentemente veicola una denuncia di violazione e falsa applicazione di legge, in quanto, in realtà, tende a sollecitare un riesame del merito, precluso in sede di legittimità.

Difatti, il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., sez. 5, n. 32505 del 22/11/2023; Cass., sez. 1, 01/03/2022, n. 6774).

Nella specie, la Corte territoriale, all’esito della valutazione delle prove offerte e della ricostruzione della vicenda fattuale, con accertamento di fatto non idoneamente attinto con la censura in esame, ha chiaramente posto in evidenza che “[OSCURATO:SOCIETA] avrebbe potuto, a seguito dell’avvenuto rilascio della lettera di patronage in sede di trattative contrattuali con D.B.F. provvedere ad escutere tempestivamente la garanzia prestata da [OSCURATO:PERSONA] de Barcelona a fronte dell’inadempimento posto in essere dalla debitrice ceduta, invece di rimanere inerte per quasi tre anni (maggio 2009 – aprile 2012), sino alla sua decisione di aderire al piano di risanamento della [OSCURATO:SOCIETA].”, puntualizzando che la cessionaria, nel lungo lasso di tempo trascorso, non solo aveva omesso di escutere la garanzia a prima richiesta prestata dalla società controllante della debitrice ceduta, ma neppure aveva dimostrato di avere rivolto verso la [OSCURATO:SOCIETA]., anch’essa fallita, alcuna specifica iniziativa intesa al soddisfacimento del proprio credito, né di avere quanto meno tentato l’escussione della garanzia prestata dalla società spagnola, la quale si era impegnata, sin dalla stipula del contratto di factoring, a garantire verso [OSCURATO:SOCIETA] i debiti contratti dalla debitrice ceduta da essa controllata.

8. Ilquarto motivo è inammissibile perché generico e non dedotto nei termini precisati delle Sezioni Unite con la sentenza n. 1785 del 24 gennaio 2018.

In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art.2729 cod. civ., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti".

Tuttavia, la denuncia, in cassazione, di violazione del citato art. 2729 cod. civ. può prospettarsi soltanto quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto notodella conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (in senso conforme, Cass., sez. 2, 21/03/2022,n. 9054).

In base alle considerazioni svolte, la deduzione del vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ., suppone allora un'attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito -assunto, però, come tale e, quindi, in factoper come è stato enunciato - risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza.

Di contro, la critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando, come nel caso di specie, invece , si concreta o in un'attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali, in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell'applicare il ragionamento presuntivo), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell'art. 2729, primo comma, cod. civ.; in questi casi, la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti , e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestioe ci si pone su un terreno che non è quello del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ. (falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ.), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti, non consentita (Cass., sez.

U, nn. 8053 e 8054 del 2014).

9. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso principaledeve essere rigettato.

10. Passando all’esame del ricorso incidentale, con l’unico motivo formulato i ricorrenti denuncia no , in relazione all ’ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., “Disapplicazione e/o errata applicazione della norma dettata dall’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, lamentando che Corte territoriale aveva disatteso la domanda di restituzione adducendo la mancanza della prova dei versamenti dedotti da [OSCURATO:SOCIETA].

Sostengono, al contrario, che la prova emergeva dal “contegno delle parti stesse” e, in particolare, da quanto esposto da Mediocredito nella comparsa di costituzione in primo grado, e che la Corte di Appello aveva a sua disposizione sia la certificazione ex art. 50 del d.lgs. n. 385/1993 (documento n. 13 allegato al fascicolo della convenuta), laddove , al netto degli interessi, veniva indicato il residuo debito di DBFs.r.l., pari ad euro 1.685.636,69, sia la non contestata anticipazione, pari ad euro 2.300.000,00, ricevuta da [OSCURATO:SOCIETA]. sulla cessione del credito rappresentato dalle fatture emesse a carico della [OSCURATO:SOCIETA] . ; sottraendo dall’importo di euro 2.300.000,00 quello di euro 1.685.636,69, si sarebbe ottenuta la differenza pari ad euro 614.363,25,costituente la somma sicuramente versata da [OSCURATO:SOCIETA]. in deconto alla anticipazione ricevuta ad alla cui restituzione aveva diritto una volta estinta la garanzia fideiussoria.

Il motivo è, anzitutto, inammissibile ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.

Invero, i n tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., sez.

U, 27/12/2019, n. 34469) .

In secondo luogo, la doglianza è volta ad un riesame del merito (Cass., sez.

U, n. 20867 del 2020), precluso in sede di legittimità, perché finalizzata ad attingere l’accertamento svolto dal giudice d’appello, che, sul punto, ha così motiva t o: “ Quanto, invece, alla domanda di D.B.F intesa ad ottenere la restituzione della complessiva somma di € 1.436.846,36 di cui € 706.024,36 versate dalla D.B.F a decanto dell’anticipo dell’intera somma ceduta, € 460.000,00 quale residuo del credito ceduto ed € 270.822,00, pari a tutti gli addebiti ascritti. alla D.B.F nel lasso temporale di permanenza della sua posizione debitoria causata dalla omissiva condotta di [OSCURATO:SOCIETA], si osserva che l’appellante D.B.F non ha fornito, a sostegno della propria domanda, prova alcuna dell’effettivo pagamento di tali somme, né ha offerto indicazioni di alcun genere circa i tempi e modalità in cui i pagamenti sarebbero stati effettuati, a ciò deve aggiungersi che la natura delle somme asseritamente corrisposte al factor (cfr., in particolare, l’importo di euro 460.000,00, pari alla differenza tra il valore nominale del credito e le anticipazioni effettuate) e l’estrema genericità con cui le stesse vengono indicate dall’appellante (cfr., in particolare, l’importo di euro 270.822,00, rappresentativo, in tesi, “di tutti gli addebiti ascritti alla D.B.F nell’arco temporale della illegittima permanenza della sua posizione debitoria causata dalla omissiva condotta di [OSCURATO:PERSONA]”) non consentono alla Corte di riconoscerne qui l’effettiva debenza in favore della stessa società appellante.

Ne segue il rigetto della domanda di condanna formulata nei confronti dell’appellata”.

Il ricorso incidentale è, quindi, inammissibile.

11. Le spese del giudizio di cassazione, in ragione della reciproca soccombenza, vanno integralmente compensatetra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorsoprincipale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Compensainteramente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4333/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. MAZZINI, 142, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che l a rappresenta e difende - R icorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliatiin ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat i e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -Controricorrenti e r icorrent i incidental i - avverso la sentenza d ella CORTE D ’ APPELLO di MILANO n. 2484/2021depositata il 30/07/2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. F [OSCURATO:PERSONA] 1. La società DBF ([OSCURATO:PERSONA], di seguito, per brevità , DBF) s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di soci fideiussori della stessa, convennero dinnanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ex [OSCURATO:SOCIETA].) domandando: (i) l’accertamento della natura pro soluto della cessione intercorsa tra DBFs.r.l. e Mediocredito avente ad oggetto il credito -per la complessiva somma di euro 2.760.000,00 - derivante dal contratto di appalto sottoscritto tra DBFs.r.l. (appaltatr ice) e la società [OSCURATO:SOCIETA]. (committente); (ii) l’accertamento della condotta omissiva e negligente della cessionaria Mediocredito, per non avere tempestivamente escusso la garanzia prestata dalla società di diritto spagnolo “[OSCURATO:PERSONA] de Barcelona”- controllante della [OSCURATO:SOCIETA], debitrice ceduta - , con conseguente dichiarazione di estinzione della garanzia riconducibile a [OSCURATO:SOCIETA]. in qualità di cedente e delle fideiussioni prestate dai [OSCURATO:PERSONA] e dallaDe Martino in favore di Mediofactorings.p.a. 2. L a società [OSCURATO:SOCIETA]. chiese la condanna del la convenut a alla restituzione, in proprio favore , della complessiva somma di euro 1.436.846,36 (di cui euro 706.024,36 versati da DBF a deconto dell’anticipo della cessione, euro 460.000,00 quali residuo del credito ceduto ed euro 270.822,00, pari agli addebiti ascritti a DBF nell’arco temporale della permanenza della sua posizione debitoria causata dalla omissiva condotta di [OSCURATO:PERSONA]), oltre che la condanna al risarcimento del danno per avere Mediocredito violato gli obblighi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. 3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propose domanda riconvenzionale di condanna della società DBFs.r.l., in solido con i soci fideiussori, al pagamento della somma di euro 1.724.162,44, oltre interessi, pari alla differenza tra le somme anticipate e le parziali restituzioni effettuate dalla cedente. 4. Con sentenza n. 4516/2020 Il Tribunale di Milano così statuì: (i) accertò la natura pro solvendodella cessione, ritenendo che dall’art. 6 delle condizioni generali del contratto di factoring emergesse chiaramente che l’assunzione del rischio di insolvenza del factor richiedeva un’accettazione scritta dello stesso e che, nella fattispecie, non avendo parte attrice provato l’esistenza di un accordo scritto in cui espressamente la società di factoring accettasse di assumere tale onere, non poteva ritenersi di mostrata la natura pro soluto della cessione; (ii) rigettò le ulteriori domande attoree sul presupposto che nessuna disposizione imponeva alla cessionaria di escutere la garanzia della società controllante, anziché richiedere l’adempimento alla debitrice ceduta e/o alla cedente e ai suoi garanti e che, inoltre, non poteva imputarsi alcuna violazione dell’obbligo di buona fede e correttezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in quanto quest’ultima aveva aderito al piano di risanamento avviato dalla debitrice ceduta e aveva intrattenuto una fitta corrispondenza con la stessa sino al suo fallimento (avvenuto nel maggio 2015); (iii) accolse la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA], preliminarmente ritenendo infondata l’eccezione di improcedibilità sollevata dagli attori (per non essere ancora stato emesso il decreto di omologa del concordato preventivo) e, nel merito, ritenendo pacifico il credito della cessionaria in assenza di contestazioni degli attori in ordine alla debenza di tali somme, condannò [OSCURATO:SOCIETA]. e i suoi so ci fideiussori, in solido tra loro, a pagare a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la somma di euro 1.724.162,44, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. 5. Avverso la predetta pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. e i suoi soci fideiussori interposero gravame dinnanzi alla Corte d’appello di Milano, e, in esito alla costituzione in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - a seguito di atto di fusione per incorporazione di [OSCURATO:SOCIETA]. - c on sentenza n. 2484/2021, la Corte d ’ appello di Milano ha accolto l’appello e ha dichiarato - ai sensi dell ’ art. 1267, secondo comma, cod. civ., nonché degli artt. 1175 e 1375 c od. civ. — la cessazione della garanzia di [OSCURATO:SOCIETA]. in qualità di cedente e l’estinzione delle fideiussioni prestate a tale titolo dai suoi soci in favore di Mediofactorings.p.a.. Sempre in riforma della sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. nel giudizio di primo grado. 6. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui DBF [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resist ono con controricorso, proponendo ricorso incidentale, con un unico motivo. 7. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 cod. proc. civ. 8. I controricorrenti e ricorrenti incidentali ha nno depositato memoria illustrativa. M [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, primo co mma , n. 4, c od. proc. civ. , “ Violazione dell’art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. -Apparenza di motivazione - Nullità della sentenza ” , lamentando che la sentenza gravata è viziata da motivazione apparente, in quanto non è dato comprendere l’iter logico-giuridico che ha indotto la Corte territoriale a ribaltare il decisum del primo g iudice. Argomenta la ricorrente che dalla sentenza gravata (ove si legge “ [..] se [OSCURATO:SOCIETA] avesse esercitato il proprio diritto di escutere la garanzia rilasciata dalla società controllante spagnola - tanto nel 2009 a seguito delle comunicazioni inoltratele da D.B.F., quanto nel maggio del 2012 (data di conferma della garanzia) - avrebbe ragionevolmente assicurato, da un lato, il soddisfacimento del proprio credito e, dall’altro, la liberazione di D.B.F. e dei suoi soci dagli obblighi di restituzione su di essi gravanti, evitando in tal modo di arrecare un evidente pregiudizio alla società cedente”(così a p. 10, 2° §, della sentenza) emerge chiaramente il vizio denunciato, non essendo possibile in alcun modo evincere nè il percorso logico- giuridico seguito dal giudice per assumere la decisione, né le prove dalle quali ha tratto il proprio convincimento. 2. Con il secondo motivo, laricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, primo co mma , nn. 3 e 5, c od. proc. civ. , “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 e n. 5 c.p.c.”, lamentando che la sentenza gravata è viziata nella parte in cui, con motivazione apparente, la Corte territoriale ha disatteso l’eccezione formulata dalla ricorrente con riguardo alla violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., ritenendola infondata. A detta della ricorrente, la Corte territoriale ha ritenuto erroneamente che “Nel caso in esame, il gravame proposto individua in modo sufficientemente chiaro le questioni e i punti contestati della decisione appellata e, con essi, le relative doglianze, nonché le circostanze da cui sarebbe derivata la violazione della legge; di qui il rigetto dell’eccezione sollevata dalla Banca”(così a p. 7, terz’ultimo §, della sentenza), omettendo di illustrare il percorso logico svolto per “ignorare”l’eccezione proposta. Espone la ricorrente che, al fine di verificare la corretta applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ., non è sufficiente che l’atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con idoneo grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (Cass. SS. UU. n. 16/2000, Cass. SS. U U 28498/2005) ; r eitera , pertanto, l’eccezionedi inammissibilità dell’atto di appello. 3. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo co mma , nn. 3 e 5, c od. proc. civ. , “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e dell’art. 1267 cod. civ. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 e 5 c.p.c.”, lamentando che la sentenza gravata è, altresì, viziata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la responsabilità contrattuale di [OSCURATO:SOCIETA] (oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) per asserita violazione delle norme di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., argomentando che “gli obblighi di correttezza e buona fede sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. imponevano alla cessionaria - nel rispetto del correlato obbligo generale di solidarietà, che richiede a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra -di, quanto meno, tentare l’escussione della garanzia prestata dalla società spagnola, la quale si era impegnata -sin dalla stipula del contratto di factoring - a garantire verso [OSCURATO:SOCIETA] i debiti contratti dalla debitrice ceduta da essa controllata”(così a p. 11, 2° §, della sentenza). Espone la ricorrente che dagli atti del giudizio emerge che: (i) contestualmente alla sottoscrizione del contratto di factoring , [OSCURATO:SOCIETA] ha chiesto il rilascio di fideiussione personale ai soci della [OSCURATO:SOCIETA]. , quale garanzia per le anticipazioni che avrebbe erogato in forza delle cessioni operate;(ii) la Lettre de Patronage è stata rilasciata - come riferito dagli stessi appellanti - ‹‹ come copertura Fidejussoria dell’appalto chiavi in mano denominato “Esecuzione montaggi meccanici ed elettronici relativi al Revamping dell’Impianto CP”[e, dunque, non a garanzia né della cedente DBF nè di SIMPE (debitore ceduto) ma a “patronage”di una ben precisa operazione finanziaria (appalto “chiavi in mano”)], e come tale da intendersi estremamente limitata a quella sola fattispecie, sussistendo per il Factoraltra garanzia (fideiussione) a protezione di tutti i crediti derivanti dalle anticipazioni fatte a D.B.F.; (iii) successivamente al manifestarsi dello stato di generale decozione della debitrice ceduta Simpe s .p.a (dopo il conclamarsi dell’inadempimento, il debitore ceduto ha proposto un piano di risanamento poi neppure onorato, cui è seguito il fallimento), tale lettre de patronage è stata “ confermata ” , “ essendo trasferita tale garanzia alla corretta esecuzione del piano di risanamento aziendale” al quale [OSCURATO:SOCIETA] aveva aderito; (iv) a seguito del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA], alla stregua delle condizioni generali di factoringe della fideiussione rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA] e dai [OSCURATO:PERSONA], ha richiesto la restituzionedelle anticipazioni a [OSCURATO:SOCIETA]. (cedente) ed ai suoi garanti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Ciro, Alessandra e Marco). Lamenta che la Corte D’Appello si sarebbe fondata non già sulle prove fornite dalle parti, quanto, piuttosto, su di una mera aspettativa, e cioè che esistesse possibilità che l’escussione della lettre de patronagerilasciata da “[OSCURATO:PERSONA] de Barcelona” non avrebbe portato la cedente ed i suoi garanti ad essere esposti direttamente alle restituzioni spettanti al Factor, in forza degli obblighi con questo assunti. La ricorrente sostiene che erroneamente la Corte territoriale ha ravvisato una condotta negligente ed in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., peraltro facendone discendere, in modo immotivato (con motivazione solo apparente), conseguenze gravissime e a totale vantaggio del cedente e dei suoi garanti,e cioè la cessazione della garanzia del cedente ai sensi dell’art. 1267 cod. civ. Soggiunge di avere documentato di aver mantenuto costante corrispondenza con la Simpes.p.a., da cui risultava che aveva anche accettato il piano di risanamento aziendale da questa proposto, al fine del bonario rientro dell’esposizione, e che, pendente tale procedura di risanamento, non sarebbe stato possibile agire nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per il recupero del credito né, come erroneamente sostenuto dalla Corte d’appello, procedere alla escussione della garanzia prestata dalla società controllante spagnola che era stata confermata solo a garanzia della corretta esecuzione del piano di risanamento stesso. Il lasso di tempo intercorso (circa tre anni) tra la prima richiesta di restituzione formulata da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA]. e l ’ apertura della procedura di risanamento aziendale della debitrice ceduta Simpes.p.a., ritenuto dalla Corte d’Appello di Milano eccessivo, era , in realtà, congruo , se si considera va la consueta durata delle procedure di accertamento e recupero dei crediti.Soggiunge che la decisione della Corte d ’ Appello di Milano sarebbe viziata ( recte carente) nella parte in cui non ha in alcun modo considerato la differenza - sul piano dell ’ efficacia giuridica - della fide i ussione rilasciata dai soci di [OSCURATO:SOCIETA]. (garanzia in senso proprio rilasciata da soggetti italiani e disciplinata nel nostro ordinamento) rispetto alla Lettre de Patronagerilasciata da [OSCURATO:PERSONA] de Barcelona (garanzia atipica rilasciata da un soggetto di diritto spagnolo). Contesta pure alla Corte di merito di avere omesso di considerare che il richiamo al secondo comma dell’art. 1267 cod. civ., operato dalla parte appellante, era improprio e inconferente , dal momento che l’art. 5.2 (condizione accettata espressamente) delle condizioni generali di factoring riconosce va al Factor la facoltà di chiedere la restituzione delle anticipazioni senza l’onere di preventiva escussione del debitore ceduto. 4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo co mma , nn. 3 e 5, c od. proc. civ. , “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.-Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c. n. 5.”, lamentando che la Corte territoriale ha ritenuto di poter presumere che la escussione della garanzia (lettre de patronage) prestata avrebbe assicurato la soddisfazione del creditore ([OSCURATO:SOCIETA]) e avrebbe comportato la conseguente liberazione della cedente e dei suoi garanti (DBF e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) dall’obbligo di restituzione delle anticipazioni, senza, però, esporre l’iter logico-giuridico seguito. Assume la ricorrente che il convincimento della Corte di merito si fondasu una presunzione semplice -prevista e disciplinata dall’art. 2729 cod. civ. -, dal momento che manca agli atti qualsiasi prova idonea a dimostrare che, se [OSCURATO:SOCIETA] avesse escusso la garanzia prestata da [OSCURATO:PERSONA] de Barcelona, la vicenda avrebbe avuto esito diverso. 5. Con riguardo al primo motivo, va rilevato che debbono considerarsi affette da nullità solo quelle decisioni che difettino di motivazione dal punto di vista grafico o quelle che presentino un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che contengano una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8054), nonché anche quelle che offrano una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”, venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi”, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrare la motivazione con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. Un., 03/11/2016, n. 22232). Nel caso di specie, la sentenza gravata non presenta i suddetti vizi, perché fornisce una intellegibile spiegazione delle ragioni a sostegno della decisione adottata e illustra in modo esaustivo ed adeguato il percorso logico e giuridico che sorregge il decisum. 6.Il secondo motivo è inammissibile in quanto , in violazione dell ’ art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., la ricorrente omette di trascrivere in ricorso, quanto meno nelle parti rilevanti, i motivi di appello e la sentenza di primo grado al fine di consentire di valutare la sollevata censuradi difetto di specificità dei motivi di gravame ( C ASS ., SEZ .L., 04/02/2022, N .3612; C ASS ., SEZ .1, 06/09/2021, N .24048). Va rammentato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. 83/2012, conv. con modificazioni, dalla l. n. 134/2012, devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze: sicché, alla parte volitiva va affiancata una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza necessità di particolari forme sacramentali o di redazione di un progetto alternativo di decisione, da opporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., sez.U, 16/11/2017, n. 27199); dovendo le censure essere articolate in modo da contrapporsi, in virtù di compiute argomentazioni, alla motivazione della sentenza impugnata, mirando ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (Cass., 11 /05/ 2004, n. 8926; Cass. , sez. U, 09/11/2011, n. 23299; Cass., 22/09/2015, n. 18704; Cass., 15/06/2016, n. 12280). Occorre, tuttavia, ribadire, con particolare riferimento alla deduzione di inammissibilità dell’appello a norma dell’art. 342 cod. proc. civ., integrante error in procedendolegittimante l’esercizio dal giudice di legittimità del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, come esso presupponga pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura: sicché, il ricorrente che censuri la statuizione di inammissibilità,per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass., 29 /09/ 2017, n. 22880; Cass. , 06/09/2021, n. 24048). Tale onere non è stato assolto dall’odierna parte ricorrente. 7. Anche il terzo motivo è inammissibile . La censura solo apparentemente veicola una denuncia di violazione e falsa applicazione di legge, in quanto, in realtà, tende a sollecitare un riesame del merito, precluso in sede di legittimità. Difatti, il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., sez. 5, n. 32505 del 22/11/2023; Cass., sez. 1, 01/03/2022, n. 6774). Nella specie, la Corte territoriale, all’esito della valutazione delle prove offerte e della ricostruzione della vicenda fattuale, con accertamento di fatto non idoneamente attinto con la censura in esame, ha chiaramente posto in evidenza che “[OSCURATO:SOCIETA] avrebbe potuto, a seguito dell’avvenuto rilascio della lettera di patronage in sede di trattative contrattuali con D.B.F. provvedere ad escutere tempestivamente la garanzia prestata da [OSCURATO:PERSONA] de Barcelona a fronte dell’inadempimento posto in essere dalla debitrice ceduta, invece di rimanere inerte per quasi tre anni (maggio 2009 – aprile 2012), sino alla sua decisione di aderire al piano di risanamento della [OSCURATO:SOCIETA].”, puntualizzando che la cessionaria, nel lungo lasso di tempo trascorso, non solo aveva omesso di escutere la garanzia a prima richiesta prestata dalla società controllante della debitrice ceduta, ma neppure aveva dimostrato di avere rivolto verso la [OSCURATO:SOCIETA]., anch’essa fallita, alcuna specifica iniziativa intesa al soddisfacimento del proprio credito, né di avere quanto meno tentato l’escussione della garanzia prestata dalla società spagnola, la quale si era impegnata, sin dalla stipula del contratto di factoring, a garantire verso [OSCURATO:SOCIETA] i debiti contratti dalla debitrice ceduta da essa controllata. 8. Ilquarto motivo è inammissibile perché generico e non dedotto nei termini precisati delle Sezioni Unite con la sentenza n. 1785 del 24 gennaio 2018. In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art.2729 cod. civ., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti". Tuttavia, la denuncia, in cassazione, di violazione del citato art. 2729 cod. civ. può prospettarsi soltanto quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto notodella conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (in senso conforme, Cass., sez. 2, 21/03/2022,n. 9054). In base alle considerazioni svolte, la deduzione del vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ., suppone allora un'attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito -assunto, però, come tale e, quindi, in factoper come è stato enunciato - risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza. Di contro, la critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando, come nel caso di specie, invece , si concreta o in un'attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali, in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell'applicare il ragionamento presuntivo), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell'art. 2729, primo comma, cod. civ.; in questi casi, la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti , e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestioe ci si pone su un terreno che non è quello del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ. (falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ.), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti, non consentita (Cass., sez. U, nn. 8053 e 8054 del 2014). 9. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso principaledeve essere rigettato. 10. Passando all’esame del ricorso incidentale, con l’unico motivo formulato i ricorrenti denuncia no , in relazione all ’ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., “Disapplicazione e/o errata applicazione della norma dettata dall’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, lamentando che Corte territoriale aveva disatteso la domanda di restituzione adducendo la mancanza della prova dei versamenti dedotti da [OSCURATO:SOCIETA]. Sostengono, al contrario, che la prova emergeva dal “contegno delle parti stesse” e, in particolare, da quanto esposto da Mediocredito nella comparsa di costituzione in primo grado, e che la Corte di Appello aveva a sua disposizione sia la certificazione ex art. 50 del d.lgs. n. 385/1993 (documento n. 13 allegato al fascicolo della convenuta), laddove , al netto degli interessi, veniva indicato il residuo debito di DBFs.r.l., pari ad euro 1.685.636,69, sia la non contestata anticipazione, pari ad euro 2.300.000,00, ricevuta da [OSCURATO:SOCIETA]. sulla cessione del credito rappresentato dalle fatture emesse a carico della [OSCURATO:SOCIETA] . ; sottraendo dall’importo di euro 2.300.000,00 quello di euro 1.685.636,69, si sarebbe ottenuta la differenza pari ad euro 614.363,25,costituente la somma sicuramente versata da [OSCURATO:SOCIETA]. in deconto alla anticipazione ricevuta ad alla cui restituzione aveva diritto una volta estinta la garanzia fideiussoria. Il motivo è, anzitutto, inammissibile ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. Invero, i n tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., sez. U, 27/12/2019, n. 34469) . In secondo luogo, la doglianza è volta ad un riesame del merito (Cass., sez. U, n. 20867 del 2020), precluso in sede di legittimità, perché finalizzata ad attingere l’accertamento svolto dal giudice d’appello, che, sul punto, ha così motiva t o: “ Quanto, invece, alla domanda di D.B.F intesa ad ottenere la restituzione della complessiva somma di € 1.436.846,36 di cui € 706.024,36 versate dalla D.B.F a decanto dell’anticipo dell’intera somma ceduta, € 460.000,00 quale residuo del credito ceduto ed € 270.822,00, pari a tutti gli addebiti ascritti. alla D.B.F nel lasso temporale di permanenza della sua posizione debitoria causata dalla omissiva condotta di [OSCURATO:SOCIETA], si osserva che l’appellante D.B.F non ha fornito, a sostegno della propria domanda, prova alcuna dell’effettivo pagamento di tali somme, né ha offerto indicazioni di alcun genere circa i tempi e modalità in cui i pagamenti sarebbero stati effettuati, a ciò deve aggiungersi che la natura delle somme asseritamente corrisposte al factor (cfr., in particolare, l’importo di euro 460.000,00, pari alla differenza tra il valore nominale del credito e le anticipazioni effettuate) e l’estrema genericità con cui le stesse vengono indicate dall’appellante (cfr., in particolare, l’importo di euro 270.822,00, rappresentativo, in tesi, “di tutti gli addebiti ascritti alla D.B.F nell’arco temporale della illegittima permanenza della sua posizione debitoria causata dalla omissiva condotta di [OSCURATO:PERSONA]”) non consentono alla Corte di riconoscerne qui l’effettiva debenza in favore della stessa società appellante. Ne segue il rigetto della domanda di condanna formulata nei confronti dell’appellata”. Il ricorso incidentale è, quindi, inammissibile. 11. Le spese del giudizio di cassazione, in ragione della reciproca soccombenza, vanno integralmente compensatetra le parti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoprincipale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensainteramente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.
Sentenza Cassazione n. 25085/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris