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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07549/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2020 della Corte di Appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], con separati atti, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 03 luglio 2020 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari che - assolti entrambi gli impuati dal delitto di ricettazione di cui al capo c) della rubrica -, ha affermato la penale responsabilità del Raia in ordine al delitto di furto aggravato di cui al capo a) e al delitto di furto aggravato di cui al capo b), così riqualificata l'originaria imputazione di tentativo, nonché la penale responsabilità della Rubino in ordine al delitto di simulazione di reato aggravata, di cui al capo d) dell'imputazione.

2. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la difesa articola le proprie censure in tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione della norma penale in relazione agli artt. 192, 521, comma 2, e 546, lett.e), cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la Corte d'appello, con motivazione contraddittoria, non ha ritenuto il vulnus al diritto di difesa cagionato dalla riqualificazione dell'originaria imputazione di tentato furto aggravato in quella di furto aggravato consumato (capo b della rubrica). 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione della norma penale in relazione all'art. 521 cod. proc. pen., solleva questione di legittimità costituzionale della norma, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. 2.3 Con il terzo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione della norma penale in relazione agli artt. 189, 213, 214 e 546, lett.e), cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la Corte, con motivazione non adeguata, ha ritenuto corretta la modalità con la quale si era proceduto, da parte delle Forze dell'Ordine, al riconoscimento del Raia quale autore dei delitti di cui ai capi a) e b) dell'imputazione.

3. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la difesa articola le proprie censure in un unico motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione della norma penale in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen. e per vizio di motivazione, con il quale lamenta l'errore in cui è incorsa la Corte nel non ravvisare l'intervenuta prescrizione del delitto di cui al capo d) della rubrica. [OSCURATO:PERSONA] 1.Entrannbi i ricorsi sono inammissibili.

Giova premettere che nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 4, n. 15227 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061).

Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01).

Il principio deve essere riaffermato anche nel caso di cui si tratta, posto che l'affermazione di responsabilità degli imputati fonda sugli stessi elementi valutati dal giudice di prime cure.

2. Quanto al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], le censure articolate nel primo e nel secondo motivo di ricorso, che involgono il profilo della lesione del diritto di difesa in ragione della riqualificazione del delitto di cui al capo b) dell'imputazione da tentato furto aggravato a furto aggravato consumato, la Corte territoriale, con motivazione logica, congrua e completa, ha spiegato le ragioni che l'hanno indotta a condividere il diverso inquadramento della vicenda operato dal giudice di primo grado.

In tema di correlazione tra accusa e sentenza, si è affermato che, immutato il fatto, la diversa qualificazione di esso effettuata dal giudice di merito non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio.

Invero, né giurisprudenza della Corte EDU (Corte EDU, 11 dicembre 2007, Drassich c.

Italia), nè la stessa elaborazione giurisprudenziale della Corte Suprema di cassazione, risultano aver mai posto in discussione la possibilità che il giudice proceda ad una diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto. 2.1 In relazione al primo motivo, inoltre, risulta compiutamente esaminata dalla sentenza impugnata la premessa che legittima il suddetto potere del giudice di procedere ad una diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto, a condizione che quest'ultimo resti in ogni caso immutato.

Secondo il diritto vivente, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, tale da determinare un'incertezza sull'oggetto della contestazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa.

Ne consegue che l'indagine volta ad accertare eventuali violazioni, non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente solo quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Petittoni, Rv. 278093; Sez. 4, n. 33878 del 03/05/2017, Vadacca, Rv. 271607; Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 265946; Sez.

U., n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez.

U., n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205617).

In particolare, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non vi è violazione di detto principio, nel caso di condanna per delitto consumato a fronte della contestazione di delitto tentato, quando non vi è modifica del fatto penalmente rilevante indicato in contestazione e l'imputato è stato in condizione di difendersi su tutti gli elementi oggetto dell'addebito, trattandosi in tal caso solo di una riqualificazione giuridica dello stesso fatto (Sez. 3, n. 11659 del 24/02/2015, E.L., Rv. 262911; Sez. 5, n. 44862 del 06/10/2014, Moldovan, Rv. 261286; Sez. 3, n. 27686 del 13/05/2010, P., Rv. 247924). 2.2 In relazione al secondo motivo, che involge la legittimità costituzionale dell'art. 521 cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., la difesa solleva la questione di legittimità richiamando pronunce del Giudice delle leggi riferite ad ipotesi di contestazioni nuove, là dove, nel caso di specie, si è trattato di una diversa qualificazione del fatto, immutato nel suo divenire e tale, quindi, da escludere quel nesso di pregiudizialità necessaria tra la questione prospettata ed il giudizio incidentale.

Invero, dalla formulazione del ricorso non si comprende, in concreto, né in cosa sia consistito il vulnus al diritto di difesa, né di quali effetti favorevoli l'imputato potrebbe giovarsi da un'eventuale pronuncia di accoglimento della Consulta. 2.3 Anche il terzo motivo di ricorso pecca di manifesta infondatezza.

Nella specie, si lamenta la violazione delle modalità con le quali è avvenuto il riconoscimento del Raia e, in ogni caso, l'inidoneità della prova "atipica" dell'identificazione operata dalle Forze dell'Ordine ai fini dell'attribuibilità al medesimo delle vicenda contestate ai capi a) e b) della rubrica.

Sulla premessa che il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, la sentenza in verifica, richiamata anche la motivazione addotta dal giudice di primo grado, ha dato riscontro al proprio argomentare non solo evidenziando le ragioni di correttezza dell'attività di polizia volta all'identificazione del Raia, ma anche indicando tutte le altre le emergenze investigative confluenti sulla persona dell'imputato.

Si tratta di argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi ad una sterile critica ai criteri di valutazione utilizzati dai giudici.3.

Manifestamente infondata è anche la censura proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con la quale si lamenta l'omessa dichiarazione di estinzione del reato di cui al capo d) della rubrica per decorrenza del termine di prescrizione.

Invero, ad avviso della difesa, il delitto di simulazione di reato aggravata, rispetto al quale non vi è contestazione in fatto e in diritto, risalente al giorno 10 febbraio 2012, era già prescritto al momento della pronuncia della sentenza in verifica, risalente al 03 luglio 2020.

Sulla premessa che, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., il termine massimo di prescrizione del delitto di cui all'art. 367 cod. pen., contestato al capo d) della rubrica a [OSCURATO:PERSONA], è di sette anni e sei mesi, dagli atti del fascicolo, consultati in ragione della natura della censura sollevata, risulta che il giudice di primo grado, sospesi i termini di prescrizione, all'udienza del 10 luglio 2014 ha disposto il rinvio al 05 maggio 2015 e all'udienza del 18 luglio 2016 ha disposto il rinvio al 17 febbraio 2017 e che, in secondo grado, il Presidente della Corte d'Appello di Bari, in data 16 aprile 2020, ai sensi della normativa emergenziale da Covid-19 di cui al d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto il rinvio dell'udienza già fissata al 27 aprile 2020 alla successiva data del 03 luglio 2020.

Alla luce dal calcolo analitico dei periodi di sospensione, al momento della pronuncia della sentenza in verifica, risalente al 03 luglio 2020, la prescrizione del reato non era affatto maturata.

4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore Cassa delle Ammende.

Così deciso il 01/12/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2020 della Corte di Appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], con separati atti, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 03 luglio 2020 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari che - assolti entrambi gli impuati dal delitto di ricettazione di cui al capo c) della rubrica -, ha affermato la penale responsabilità del Raia in ordine al delitto di furto aggravato di cui al capo a) e al delitto di furto aggravato di cui al capo b), così riqualificata l'originaria imputazione di tentativo, nonché la penale responsabilità della Rubino in ordine al delitto di simulazione di reato aggravata, di cui al capo d) dell'imputazione. 2. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la difesa articola le proprie censure in tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione della norma penale in relazione agli artt. 192, 521, comma 2, e 546, lett.e), cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la Corte d'appello, con motivazione contraddittoria, non ha ritenuto il vulnus al diritto di difesa cagionato dalla riqualificazione dell'originaria imputazione di tentato furto aggravato in quella di furto aggravato consumato (capo b della rubrica). 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione della norma penale in relazione all'art. 521 cod. proc. pen., solleva questione di legittimità costituzionale della norma, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. 2.3 Con il terzo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione della norma penale in relazione agli artt. 189, 213, 214 e 546, lett.e), cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la Corte, con motivazione non adeguata, ha ritenuto corretta la modalità con la quale si era proceduto, da parte delle Forze dell'Ordine, al riconoscimento del Raia quale autore dei delitti di cui ai capi a) e b) dell'imputazione. 3. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la difesa articola le proprie censure in un unico motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione della norma penale in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen. e per vizio di motivazione, con il quale lamenta l'errore in cui è incorsa la Corte nel non ravvisare l'intervenuta prescrizione del delitto di cui al capo d) della rubrica. [OSCURATO:PERSONA] 1.Entrannbi i ricorsi sono inammissibili. Giova premettere che nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 4, n. 15227 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). Il principio deve essere riaffermato anche nel caso di cui si tratta, posto che l'affermazione di responsabilità degli imputati fonda sugli stessi elementi valutati dal giudice di prime cure. 2. Quanto al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], le censure articolate nel primo e nel secondo motivo di ricorso, che involgono il profilo della lesione del diritto di difesa in ragione della riqualificazione del delitto di cui al capo b) dell'imputazione da tentato furto aggravato a furto aggravato consumato, la Corte territoriale, con motivazione logica, congrua e completa, ha spiegato le ragioni che l'hanno indotta a condividere il diverso inquadramento della vicenda operato dal giudice di primo grado. In tema di correlazione tra accusa e sentenza, si è affermato che, immutato il fatto, la diversa qualificazione di esso effettuata dal giudice di merito non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio. Invero, né giurisprudenza della Corte EDU (Corte EDU, 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia), nè la stessa elaborazione giurisprudenziale della Corte Suprema di cassazione, risultano aver mai posto in discussione la possibilità che il giudice proceda ad una diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto. 2.1 In relazione al primo motivo, inoltre, risulta compiutamente esaminata dalla sentenza impugnata la premessa che legittima il suddetto potere del giudice di procedere ad una diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto, a condizione che quest'ultimo resti in ogni caso immutato. Secondo il diritto vivente, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, tale da determinare un'incertezza sull'oggetto della contestazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che l'indagine volta ad accertare eventuali violazioni, non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente solo quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Petittoni, Rv. 278093; Sez. 4, n. 33878 del 03/05/2017, Vadacca, Rv. 271607; Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 265946; Sez. U., n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U., n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205617). In particolare, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non vi è violazione di detto principio, nel caso di condanna per delitto consumato a fronte della contestazione di delitto tentato, quando non vi è modifica del fatto penalmente rilevante indicato in contestazione e l'imputato è stato in condizione di difendersi su tutti gli elementi oggetto dell'addebito, trattandosi in tal caso solo di una riqualificazione giuridica dello stesso fatto (Sez. 3, n. 11659 del 24/02/2015, E.L., Rv. 262911; Sez. 5, n. 44862 del 06/10/2014, Moldovan, Rv. 261286; Sez. 3, n. 27686 del 13/05/2010, P., Rv. 247924). 2.2 In relazione al secondo motivo, che involge la legittimità costituzionale dell'art. 521 cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., la difesa solleva la questione di legittimità richiamando pronunce del Giudice delle leggi riferite ad ipotesi di contestazioni nuove, là dove, nel caso di specie, si è trattato di una diversa qualificazione del fatto, immutato nel suo divenire e tale, quindi, da escludere quel nesso di pregiudizialità necessaria tra la questione prospettata ed il giudizio incidentale. Invero, dalla formulazione del ricorso non si comprende, in concreto, né in cosa sia consistito il vulnus al diritto di difesa, né di quali effetti favorevoli l'imputato potrebbe giovarsi da un'eventuale pronuncia di accoglimento della Consulta. 2.3 Anche il terzo motivo di ricorso pecca di manifesta infondatezza. Nella specie, si lamenta la violazione delle modalità con le quali è avvenuto il riconoscimento del Raia e, in ogni caso, l'inidoneità della prova "atipica" dell'identificazione operata dalle Forze dell'Ordine ai fini dell'attribuibilità al medesimo delle vicenda contestate ai capi a) e b) della rubrica. Sulla premessa che il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, la sentenza in verifica, richiamata anche la motivazione addotta dal giudice di primo grado, ha dato riscontro al proprio argomentare non solo evidenziando le ragioni di correttezza dell'attività di polizia volta all'identificazione del Raia, ma anche indicando tutte le altre le emergenze investigative confluenti sulla persona dell'imputato. Si tratta di argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi ad una sterile critica ai criteri di valutazione utilizzati dai giudici.3. Manifestamente infondata è anche la censura proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con la quale si lamenta l'omessa dichiarazione di estinzione del reato di cui al capo d) della rubrica per decorrenza del termine di prescrizione. Invero, ad avviso della difesa, il delitto di simulazione di reato aggravata, rispetto al quale non vi è contestazione in fatto e in diritto, risalente al giorno 10 febbraio 2012, era già prescritto al momento della pronuncia della sentenza in verifica, risalente al 03 luglio 2020. Sulla premessa che, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., il termine massimo di prescrizione del delitto di cui all'art. 367 cod. pen., contestato al capo d) della rubrica a [OSCURATO:PERSONA], è di sette anni e sei mesi, dagli atti del fascicolo, consultati in ragione della natura della censura sollevata, risulta che il giudice di primo grado, sospesi i termini di prescrizione, all'udienza del 10 luglio 2014 ha disposto il rinvio al 05 maggio 2015 e all'udienza del 18 luglio 2016 ha disposto il rinvio al 17 febbraio 2017 e che, in secondo grado, il Presidente della Corte d'Appello di Bari, in data 16 aprile 2020, ai sensi della normativa emergenziale da Covid-19 di cui al d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto il rinvio dell'udienza già fissata al 27 aprile 2020 alla successiva data del 03 luglio 2020. Alla luce dal calcolo analitico dei periodi di sospensione, al momento della pronuncia della sentenza in verifica, risalente al 03 luglio 2020, la prescrizione del reato non era affatto maturata. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore Cassa delle Ammende. Così deciso il 01/12/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente