CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2026
Cassazione n. 35044/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avverso la sentenza del 29/01/2026 della Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi, presentati con un unico atto, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo dei ricorsi, con il quale si deduce il difetto dimotivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità degli imputati peri reati contestati, è costituito da mere doglianze in punto di fatto ed èmanifestamente infondato poiché la motivazione con cui la Corte di merito, apagine 3-5, ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del delitto contestato èesente dai lamentati vizi logici e giuridici, avendo la stessa evidenziato leingannevoli e false prospettazioni con cui gli imputati avevano indotto in errore lavittima e le avevano fatto acquistare, con finanziamenti per lei insostenibili, itelefoni cellulari, e con la promessa, non mantenuta, che li avrebbero rivenduti eavrebbero versato a lei il ricavato, per poi rendersi irreperibili;rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con lacondanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]