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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 aprile 2021

Cassazione n. 22772/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17860/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 2/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva

1. La Corte d’appello di Roma, rigettato il reclamo proposto dal Comune di Frascati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Stefano e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermò la statuizione del Commissario per laliquidazione degli usi civici di Lazio, Umbria e Toscana, con la quale, in accoglimento della domanda dei reclamati, aveva dichiarato non essere gravati da usi civici i fondi censiti nel catasto terreni del Comune di Roma, località Passolombardo al foglio 1038 allegato 1482, particelle 406/p-558 e

559. La sentenza di secondo grado rigettò la prospettazione impugnatoria, secondo la quale lo stacco di terreno apparteneva al demanio civico della collettività di Frascati. 1.

1. Questo il ragionamento decisorio: il terreno occupato dal Grillo risulta all’epoca appartenuto all’[OSCURATO:PERSONA] di Frascati, e, dopo lo scioglimento di quest’ultima, al patrimonio collettivo del municipio laziale, ma non v’è prova incombente sul reclamante che sul predetto terreno siano stati esercitati usi civici della popolazione all’epoca dell’entrata in vigore della legge n. ; di conseguenza, trattavasi di terreni che avevano sempre avuto natura privata e perciò, non sussiste il requisito dell’uso delle terre da parte dell’intera collettività indifferenziata .

Né poteva darsi rilievo alla legge 168/2017, evocata dal reclamante, non potendosi ad essa assegnare valore retroattivo

2. Contro la sentenza della Corte di Roma insorge il Comune di Frascati sulla base di quattro motivi.

La controparte è rimasta intimata. 2.

1. Con i quattro motivi, tra loro correlati, il Comune ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della l. n. 397/1894, della l. n. 168/2017, dell’art. 11 della l. n. 1766/1927; dell’art. 345, co. 1, cod. proc. civ., dell’art. 11 delle preleggi, dell’art. 3, lett. c), della l. n. 168/2017, del r.d.l. n. 751/1924.

Questo, in sintesi, il portato dell’assunto impugnatorio: -i terreni di cui si discute, facenti parte del comprensorio di Passolombardo, di proprietà dell’[OSCURATO:PERSONA], passarono, nella vigenza della l. 4/8/1894, n. 397, nella disponibilità dell’[OSCURATO:PERSONA] di Frascati, ente disciplinato dalla l. n. 397/1894, che destinava i fondi di appartenenza al demaniocollettivo civico e non v’era alcuno elemento che potesse fare pensare a un uso privato; - il passaggio delle terre al Comune di Frascati in forza del decreto ministeriale del 10/2/1925, non ne poteva mutare la destinazione, ai sensi dell’art. 24 del r.d.l. n. 751/1924, in definitiva, con l’estinzione delle università agraria i terreni non avevano mutato la loro destinazione e regime giuridico e la circostanza che il Comune avesse concesso in uso gli stessi (deliberazioni del 1946 e del 1948) alla [OSCURATO:PERSONA], senza autorizzazione commissariale, non poteva trasformare la qualità dei fondi predetti; - la legge n. 168/2017 aveva riconosciuto il rango costituzionale dei domini collettivi, nel rispetto dell’art. 42 Cost. e, quindi, alla luce di essa disposizione non poteva nutrirsi dubbio sul fatto che, in assenza di prova contraria, il patrimonio di una università agraria debba essere concepito come bene collettivo, ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. c) della l. n. 168/2017, vertendosi proprio nell’ipotesi di scioglimento dell’[OSCURATO:PERSONA], con passaggio dei suoi beni al Comune di Frascati, a norma degli artt. 23 e 24 del r.d.l. 25/5/1924, 571; - l’evocazione della legge del 2017 non costituiva eccezione nuova, trattandosi di disposizione sopravvenuta; sotto altro profilo, la norma in parola non aveva introdotto nuove regole o principi, essendosi limitata a riconoscere principi già facenti parte del sistema giuridico (in particolare la disposizione indicava fra i beni collettivi le terre derivanti dallo scioglimento di associazioni agrarie, e proprio dallo scioglimento di una comunità agraria - r.d. n. 751/1924 del Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA]- quelle terre erano pervenute al Comune di Frascati, nella corrispondente categoria cui essi appartenevano, con apertura all’uso di tutti i cittadini), quindi avrebbero dovuto considerarsi di civica demanialità; -non occorreva dimostrare l’uso civico, come affermato dalla sentenza, valendo ciò solo per i terreni dei privati, ai sensi dell’art. 1, l. n. 1766/1927.

3. Il complesso censuratorio merita di essere accolto. 3.

1. Le università agrarie risultano prevedute e definite dalla l. 4/8/1894, n. 397, la quale regolò l’ordinamento dei domini collettivi nelle provincie dell’ex Stato pontificio.

All’art. 1 viene stabilito quanto segue: Nelle provincie degli ex Stati pontifici dell’Emilia, le università agrarie, comunanze, partecipanze e le associazioni istituite a profitto della generalità degli abitanti di un Comune, o di una frazione di un Comune, o di una determinata classe di cittadini per la coltivazione o il godimento collettivo dei fondi, o l’amministrazione sociale di mandre di bestiame, sono considerate persone giuridiche .

Si trae abbastanza agevolmente dalla disposizione riportata che l’uso civico può riguardare anche una categoria determinata di cittadini (allevatori di bestiame ad esempio) e non necessariamente l’intera comunità.

Il collocamento pubblicistico delle università agrarie, all’interno della più vasta categoria degli usi civici, risulta confermato dalla legislazione successiva.

In particolare, la l. 16/6/1927, n. 1766, di conversione del r. d. 22/5/1924, n. 751, riguardante il riordino degli usi civici, agli artt. 1, 11 e 25 richiama espressamente le università agrarie.

La ben più recente l. 20/11/2017 n. 168, all’art. 1, lett. a), include espressamente fra i beni collettivi le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate .

Il richiamato art. 1 elenca dalla lett. a) alla lett. f), con finalità evidentemente ricognitiva, le situazioni giuridiche qualificabili “bene collettivo”. 3.

2. Sotto altro e diverso profilo l’affermazione in sentenza, secondo la quale il richiamo a quest’ultima legge non poteva prendersi in esame perché nuovo non ha fondamento.

Non si verte, infatti, in ipotesi domanda o eccezione nuova, ma di mera argomentazione giuridica. 3.

3. La ricostruzione normativa sopra evocata trova conforto nella giurisprudenza di questa Corte, a partire dalla sentenza n. 1695, 26/5/1937, la quale ebbe ad affermare: Anche le associazioni agrarie, le quali indipendentemente dal loro carattere pubblico o privato, abbiano il fine di godere terre soggette a usi civici, cadono sotto la legge (art. 1 di essa e 61 regol.), e, sempreché di godimento a tal titolo si tratti, vi è un interesse pubblico, della cui rappresentanza è investito il podestà, ad intervenire.

Il riferimento degli usi non a tutti, ma a una parte dei cittadini è, da questo punto di vista, indifferente .

In epoca più recente il principio è stato confermato con la sentenza delle Sezioni Unite n. 3135, 13/5/1980, la quale ha precisato che le associazioni agrarie regolate dalla legge 4 agosto 1894 n 397, sul riordinamento dei domini collettivi nelle province dell'ex stato pontificio, come l'università agraria di Bracciano, hanno natura di enti pubblici non economici, atteso che alla stregua della normativa sul riordinamento degli Usi civici la loro attività di amministrazione e gestione di terre, demaniali ed anche non demaniali, pur se con il ricorso a strumenti ed operazioni di libero mercato, e diretta alla cura degli interessi generali di collettività di uso civico, e si svolge in stretto collegamento con le strutture municipali, nel rispetto della disciplina e con i controlli previsti dalla legge comunale e provinciale, nonché con un'organizzazione priva dei connotati dell'impresa (Rv. 406922).

Sotto altra correlata angolazione, successiva decisione delle Sezioni Unite ha affermato che con riguardo ad immobili appartenenti ad università agrarie (le quali, incluse quelle costituite nelle province dell'ex stato pontificio, hanno natura di enti pubblici non economici), la controversia promossa per sentir riconoscere la nullità di atti di disposizione e la non assoggettabilità dei beni medesimi ad espropriazione forzata, per effetto della loro inclusione nel Demanio di uso civico, è devoluta alla competenza giurisdizionale del Commissario regionale per gli Usi civici, anche per la parte in cui si richieda l'adozione di provvedimenti cautelari quale il sequestro giudiziario, atteso che tale Competenza giurisdizionale, a norma degli artt. 29 e 30 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, si estende alle questioni sulla indisponibilità di detti immobili come conseguenza della loro demanialità, ed inoltre non trova deroga nel disposto dell'art. 615 cod. proc. civ., circa la devoluzione al giudice dell'esecuzione delle cause dirette a contestare la pignorabilità di un bene, il quale opera nel presupposto della spettanza delle cause stesse alla giurisdizione del giudice ordinario (S.U. n. 4749, 24/7/1986, Rv. 447452). 3.

4. I terreni di cui si discute, già di proprietà della Congregazione di Carità di Frascati, vennero successivamente trasferiti, nel 1921, all’[OSCURATO:PERSONA] di Frascati, col fine di destinarli ai bisogni della popolazione rurale del luogo, finalità espressamente predicata nell’atto pubblico.

Avvenuta l’acquisizione, il regime giuridico non poteva che essere regolato dall’art. 1 della l. n. 397/1894.

Estinta l’Università il passaggio delle terre al Comune di Frascati non ne ha mutato il loro regime giuridico, ex art. 25 della l. n. 1766/1927: in caso di scioglimento di università i terreni saranno trasferiti ai Comuni o alle frazioni nel cui territorio trovansi compresi, con la destinazione corrispondente alla categoria cui essi appartengono .

4. A quanto esposto consegue la cassazione della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio deciderà la causa adeguandosi ai principi di diritto sopra enunciati e regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17860/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 2/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. La Corte d’appello di Roma, rigettato il reclamo proposto dal Comune di Frascati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Stefano e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermò la statuizione del Commissario per laliquidazione degli usi civici di Lazio, Umbria e Toscana, con la quale, in accoglimento della domanda dei reclamati, aveva dichiarato non essere gravati da usi civici i fondi censiti nel catasto terreni del Comune di Roma, località Passolombardo al foglio 1038 allegato 1482, particelle 406/p-558 e 559. La sentenza di secondo grado rigettò la prospettazione impugnatoria, secondo la quale lo stacco di terreno apparteneva al demanio civico della collettività di Frascati. 1. 1. Questo il ragionamento decisorio: il terreno occupato dal Grillo risulta all’epoca appartenuto all’[OSCURATO:PERSONA] di Frascati, e, dopo lo scioglimento di quest’ultima, al patrimonio collettivo del municipio laziale, ma non v’è prova incombente sul reclamante che sul predetto terreno siano stati esercitati usi civici della popolazione all’epoca dell’entrata in vigore della legge n. ; di conseguenza, trattavasi di terreni che avevano sempre avuto natura privata e perciò, non sussiste il requisito dell’uso delle terre da parte dell’intera collettività indifferenziata . Né poteva darsi rilievo alla legge 168/2017, evocata dal reclamante, non potendosi ad essa assegnare valore retroattivo 2. Contro la sentenza della Corte di Roma insorge il Comune di Frascati sulla base di quattro motivi. La controparte è rimasta intimata. 2. 1. Con i quattro motivi, tra loro correlati, il Comune ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della l. n. 397/1894, della l. n. 168/2017, dell’art. 11 della l. n. 1766/1927; dell’art. 345, co. 1, cod. proc. civ., dell’art. 11 delle preleggi, dell’art. 3, lett. c), della l. n. 168/2017, del r.d.l. n. 751/1924. Questo, in sintesi, il portato dell’assunto impugnatorio: -i terreni di cui si discute, facenti parte del comprensorio di Passolombardo, di proprietà dell’[OSCURATO:PERSONA], passarono, nella vigenza della l. 4/8/1894, n. 397, nella disponibilità dell’[OSCURATO:PERSONA] di Frascati, ente disciplinato dalla l. n. 397/1894, che destinava i fondi di appartenenza al demaniocollettivo civico e non v’era alcuno elemento che potesse fare pensare a un uso privato; - il passaggio delle terre al Comune di Frascati in forza del decreto ministeriale del 10/2/1925, non ne poteva mutare la destinazione, ai sensi dell’art. 24 del r.d.l. n. 751/1924, in definitiva, con l’estinzione delle università agraria i terreni non avevano mutato la loro destinazione e regime giuridico e la circostanza che il Comune avesse concesso in uso gli stessi (deliberazioni del 1946 e del 1948) alla [OSCURATO:PERSONA], senza autorizzazione commissariale, non poteva trasformare la qualità dei fondi predetti; - la legge n. 168/2017 aveva riconosciuto il rango costituzionale dei domini collettivi, nel rispetto dell’art. 42 Cost. e, quindi, alla luce di essa disposizione non poteva nutrirsi dubbio sul fatto che, in assenza di prova contraria, il patrimonio di una università agraria debba essere concepito come bene collettivo, ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. c) della l. n. 168/2017, vertendosi proprio nell’ipotesi di scioglimento dell’[OSCURATO:PERSONA], con passaggio dei suoi beni al Comune di Frascati, a norma degli artt. 23 e 24 del r.d.l. 25/5/1924, 571; - l’evocazione della legge del 2017 non costituiva eccezione nuova, trattandosi di disposizione sopravvenuta; sotto altro profilo, la norma in parola non aveva introdotto nuove regole o principi, essendosi limitata a riconoscere principi già facenti parte del sistema giuridico (in particolare la disposizione indicava fra i beni collettivi le terre derivanti dallo scioglimento di associazioni agrarie, e proprio dallo scioglimento di una comunità agraria - r.d. n. 751/1924 del Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA]- quelle terre erano pervenute al Comune di Frascati, nella corrispondente categoria cui essi appartenevano, con apertura all’uso di tutti i cittadini), quindi avrebbero dovuto considerarsi di civica demanialità; -non occorreva dimostrare l’uso civico, come affermato dalla sentenza, valendo ciò solo per i terreni dei privati, ai sensi dell’art. 1, l. n. 1766/1927. 3. Il complesso censuratorio merita di essere accolto. 3. 1. Le università agrarie risultano prevedute e definite dalla l. 4/8/1894, n. 397, la quale regolò l’ordinamento dei domini collettivi nelle provincie dell’ex Stato pontificio. All’art. 1 viene stabilito quanto segue: Nelle provincie degli ex Stati pontifici dell’Emilia, le università agrarie, comunanze, partecipanze e le associazioni istituite a profitto della generalità degli abitanti di un Comune, o di una frazione di un Comune, o di una determinata classe di cittadini per la coltivazione o il godimento collettivo dei fondi, o l’amministrazione sociale di mandre di bestiame, sono considerate persone giuridiche . Si trae abbastanza agevolmente dalla disposizione riportata che l’uso civico può riguardare anche una categoria determinata di cittadini (allevatori di bestiame ad esempio) e non necessariamente l’intera comunità. Il collocamento pubblicistico delle università agrarie, all’interno della più vasta categoria degli usi civici, risulta confermato dalla legislazione successiva. In particolare, la l. 16/6/1927, n. 1766, di conversione del r. d. 22/5/1924, n. 751, riguardante il riordino degli usi civici, agli artt. 1, 11 e 25 richiama espressamente le università agrarie. La ben più recente l. 20/11/2017 n. 168, all’art. 1, lett. a), include espressamente fra i beni collettivi le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate . Il richiamato art. 1 elenca dalla lett. a) alla lett. f), con finalità evidentemente ricognitiva, le situazioni giuridiche qualificabili “bene collettivo”. 3. 2. Sotto altro e diverso profilo l’affermazione in sentenza, secondo la quale il richiamo a quest’ultima legge non poteva prendersi in esame perché nuovo non ha fondamento. Non si verte, infatti, in ipotesi domanda o eccezione nuova, ma di mera argomentazione giuridica. 3. 3. La ricostruzione normativa sopra evocata trova conforto nella giurisprudenza di questa Corte, a partire dalla sentenza n. 1695, 26/5/1937, la quale ebbe ad affermare: Anche le associazioni agrarie, le quali indipendentemente dal loro carattere pubblico o privato, abbiano il fine di godere terre soggette a usi civici, cadono sotto la legge (art. 1 di essa e 61 regol.), e, sempreché di godimento a tal titolo si tratti, vi è un interesse pubblico, della cui rappresentanza è investito il podestà, ad intervenire. Il riferimento degli usi non a tutti, ma a una parte dei cittadini è, da questo punto di vista, indifferente . In epoca più recente il principio è stato confermato con la sentenza delle Sezioni Unite n. 3135, 13/5/1980, la quale ha precisato che le associazioni agrarie regolate dalla legge 4 agosto 1894 n 397, sul riordinamento dei domini collettivi nelle province dell'ex stato pontificio, come l'università agraria di Bracciano, hanno natura di enti pubblici non economici, atteso che alla stregua della normativa sul riordinamento degli Usi civici la loro attività di amministrazione e gestione di terre, demaniali ed anche non demaniali, pur se con il ricorso a strumenti ed operazioni di libero mercato, e diretta alla cura degli interessi generali di collettività di uso civico, e si svolge in stretto collegamento con le strutture municipali, nel rispetto della disciplina e con i controlli previsti dalla legge comunale e provinciale, nonché con un'organizzazione priva dei connotati dell'impresa (Rv. 406922). Sotto altra correlata angolazione, successiva decisione delle Sezioni Unite ha affermato che con riguardo ad immobili appartenenti ad università agrarie (le quali, incluse quelle costituite nelle province dell'ex stato pontificio, hanno natura di enti pubblici non economici), la controversia promossa per sentir riconoscere la nullità di atti di disposizione e la non assoggettabilità dei beni medesimi ad espropriazione forzata, per effetto della loro inclusione nel Demanio di uso civico, è devoluta alla competenza giurisdizionale del Commissario regionale per gli Usi civici, anche per la parte in cui si richieda l'adozione di provvedimenti cautelari quale il sequestro giudiziario, atteso che tale Competenza giurisdizionale, a norma degli artt. 29 e 30 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, si estende alle questioni sulla indisponibilità di detti immobili come conseguenza della loro demanialità, ed inoltre non trova deroga nel disposto dell'art. 615 cod. proc. civ., circa la devoluzione al giudice dell'esecuzione delle cause dirette a contestare la pignorabilità di un bene, il quale opera nel presupposto della spettanza delle cause stesse alla giurisdizione del giudice ordinario (S.U. n. 4749, 24/7/1986, Rv. 447452). 3. 4. I terreni di cui si discute, già di proprietà della Congregazione di Carità di Frascati, vennero successivamente trasferiti, nel 1921, all’[OSCURATO:PERSONA] di Frascati, col fine di destinarli ai bisogni della popolazione rurale del luogo, finalità espressamente predicata nell’atto pubblico. Avvenuta l’acquisizione, il regime giuridico non poteva che essere regolato dall’art. 1 della l. n. 397/1894. Estinta l’Università il passaggio delle terre al Comune di Frascati non ne ha mutato il loro regime giuridico, ex art. 25 della l. n. 1766/1927: in caso di scioglimento di università i terreni saranno trasferiti ai Comuni o alle frazioni nel cui territorio trovansi compresi, con la destinazione corrispondente alla categoria cui essi appartengono . 4. A quanto esposto consegue la cassazione della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio deciderà la causa adeguandosi ai principi di diritto sopra enunciati e regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ric
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