CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 giugno 2024
Cassazione n. 29794/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20562/2024r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domiciliano in Roma, al Viale di [OSCURATO:PERSONA] n. 33, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. - r icorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,e, per essa, quale procuratrice e servicer , [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quest’ultima incorporante la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., che, a sua volta, agisce tramite la mandataria e sub servicerHOIST ITALIA [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende, unitamente all'[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata al controricorso. - c ontroricorrente - [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (GIA' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.). - intimat e - avverso la sentenza, n. cron. 1131 /20 2 4 , del la [OSCURATO:PERSONA] VENEZIAdepositata in data 10/06/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 06/11/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione hanno proposto ricorsoper la cassazione della sentenza della Corte di appello di Venezia del 23maggio/10 giugno 2024, n. 1131 , affidandosi a tre motivi . Si è costituita, con controricorso,[OSCURATO:SOCIETA] . , e, per essa, quale procuratrice e servicer, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quest’ultima incorporante la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che, a sua volta, agisce tramite la mandataria e sub servicer [OSCURATO:SOCIETA]. Sono rimaste solo intimate [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già C redit A gricole F riuladria s.p.a.). Il 4/7 gennaio 2025, il consigliere delegato ha depositato una proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380 - bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Con istanza del 17/18 febbraio 2025 , il Catto e la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione hanno chiesto la decisione del loro ricorso, successivamente depositando anche una memoriaex art. 380 - bis .1 cod. proc . civ . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il 5 novembre del 2025, giorno precedente alla odierna adunanza camerale, il Catto e la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione hanno dichiarato di rinunciare, ai sensi dell'art.390 cod. proc. civ., al loro ricorso ed agli atti del relativo procedimento, concompensazione integrale delle spese del presente giudizio. La controricorrente ha aderito a tale rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] 1. La rinuncia suddetta, benché intervenuta nell’ambito della sequenza procedimentale determinata dalla precedente richiesta di definizione del giudizio a seguito della comunicazione della proposta di definizione anticipata, deve ritenersi comunque possibile, rituale ed idonea a provocare una decisione secondo le regole che governano le conseguenze della rinuncia, con sottrazione del ricorso all’applicabilità del comma 3 dell’art. 380-bis cod. proc. civ. (cfr., amplius, Cass. nn. 18671 e 25901 del 2025). 2. Pertanto, sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., i menzionati atti (rinuncia al ricorso ed adesione ad essa) si rivelano idonei a determinare l'estinzione integrale di questo giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza necessità di pronuncia sulle relative spese avendone le parti costituite concordato la loro integrale compensazione. 3. Stante la ritenuta legittimità della menzionata rinuncia, sono inapplicabili sia l'art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. (cfr. Cass. nn. 18671 e 25901 del 2025), sia l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n 228 del 2012 (cfr. Cass. nn. 25901 e 18671 del 2025; Cass. nn. 33460, 14838, 7944 e 6262 del 2024; Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023; Cass. nn. 32749, 27837 e 8015 del 2022; Cass. nn. 36339 e 25342 del 2021; Cass. nn. 23731 e 9152 del 2020). P.Q.M La Corte dichiaraestinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezio