CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11015/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22474/2016R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via G.G. Porro n. 8, presso lo studio legale e tributario CGP, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3886/07/16, depositata il 4 luglio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi-Accise - Rinvio a nuovo ruolo.Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 3886/07/16del 04/07/2016, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito A DM ) avverso la sentenza n. 6912/15 /14 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito Atlas) nei confronti di un avviso di liquidazione per accise relative agli anni d’imposta 200 7 - 2012 nonché del corrispondente provvedimento di irrogazione sanzioni. 1.1. C ome emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di liquidazione era stato emesso in ragione dell’utilizzazione, da parte della società contribuente, di gruppi elettrogeni, di proprietà o acquisiti a noleggio, senza averne mai fatto denuncia ed assolto alle accise. 2.AEimpugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3. Atlas resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso A DM deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 52, comma 1, 53, comma 1, lett. b), e 54 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico sulle accise – TUA), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel non ritenere la sussistenza, in capo a Atlas, dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l’applicazione delle accise sull’energia elettrica e della relativa imposta addizionale. 1.1. In buona sostanza, ADM sostiene che: a) Atlas, in quanto autoproduttore di energia elettrica, così come definito dalla CTR, sarebbe tenuto al pagamento delle accise ai sensi dell’art. 53, comma 1, lett. b), del TUA; b) Atlas, in quanto titolare della proprietà o del possesso dei gruppi elettrogeni, eserciterebbe un’officina elettrica e, pertanto, sarebbe tenuta agli obblighi di denuncia e di pagamento delle Cons. est. G.M. Nonno accise previsti dalla legge; c) ciò avverrebbe sia se si ritenga che Atlas produca per sé, sia se si consideri che la società contribuente rivenda a terzi l’energia autoprodotta; d) in altri termini, la soggettività passiva dovrebbe ritenersi sussistente in capo al proprietario dei gruppi elettrogeni e non in capo al singolo utilizzatore (che ne dispone per pochi giorni), rimanendo il noleggiante l’unico responsabile degli obblighi previsti dalla legge. 2. La relativa novità delle questioni da affrontare nella presente controversia e la loro rilevanza nomofilattica giustificano la trattazione della presente controversia in pubblica udienza, con conseguente rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per l’eventuale trat