CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 1998
Cassazione n. 31090/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/11/1998 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/02/2001 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, emergendo dal verbale di udienza del 22 settembre 2020 e dalla sentenza di primo grado che questa è stata redatta con motivazione contestuale e depositata lo stesso giorno dell'udienza; ritenuto, pertanto, che correttamente la Corte territoriale ha rilevato la tardività dell'appello; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.