CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2022
Cassazione n. 01526/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 25392/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 56, 110 e 640 cod. pen. 2. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata adozione di una pronunzia ex art. 131 bis. c.p. 3. Premesso che i giudici territoriali hanno disatteso l'unico motivo che era stato devoluto con l'atto di appello inerente al solo trattamento sanzionatorio, osserva questa Corte che la censura in punto di mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. trattandosi di profilo non previamente devoluto alla cognizione della Corte d'appello e, quindi, di questioni rispetto alle quali il giudice del merito ha correttamente omesso di pronunziarsi e che non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]