Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:228
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 6 aprile 2006
1
(
1
)
[OSCURATO:PERSONA]131/03 P
R. J. [OSCURATO:PERSONA], Inc.
[OSCURATO:PERSONA].
RJR [OSCURATO:PERSONA].
R.J. [OSCURATO:PERSONA]
R.J. [OSCURATO:PERSONA], Inc.
1. Questo ricorso di impugnazione solleva, in un certo senso in termini nuovi, la questione di cosa costituisca atto impugnabile
ai sensi dell’art. 230 CE.
2. Esso riguarda talune decisioni, adottate dalla [OSCURATO:PERSONA], di proporre azioni per risarcimento danni, negli [OSCURATO:PERSONA],
contro alcune imprese produttrici di tabacco.
3. Il Tribunale di primo grado ha dichiarato irricevibile il ricorso contro tali decisioni, sostanzialmente perché non producono
effetti giuridici vincolanti nei confronti delle imprese. Le ricorrenti lamentano ora un errore nella valutazione di tali
effetti, la violazione del loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, l’errata applicazione della giurisprudenza
in materia di atti palesemente illegittimi e la violazione dell’art. 292 CE.
4. Il Consiglio mette in luce un ulteriore aspetto della questione. In qualità di interveniente, afferma che sebbene una decisione
di questo genere non possa mai essere impugnata dai singoli interessati, lo può essere da ricorrenti privilegiati ai sensi
dell’art. 230 CE, qualora produca effetti giuridici vincolanti nei loro confronti.
L’art. 230 CE
5. I primi quattro commi dell’art. 230 CE così recitano:
«La Corte di giustizia esercita un controllo di legittimità sugli atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal
Consiglio, sugli atti del Consiglio, della [OSCURATO:PERSONA] e della BCE che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti
del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.
A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione
del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti
da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla [OSCURATO:PERSONA].
La Corte di giustizia è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti e la BCE propongono
per salvaguardare le proprie prerogative.
Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti
e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano
direttamente ed individualmente».
Fatti
6. Il 19 luglio 2000, nell’ambito della lotta contro il contrabbando di sigarette destinate alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] approvò
la proposizione di un’azione civile negli [OSCURATO:PERSONA] diretta contro alcune imprese americane produttrici di tabacco. Essa
decise d’informarne gli [OSCURATO:PERSONA] membri ed autorizzò il proprio presidente, nonché uno dei suoi membri, a dare istruzioni al
servizio giuridico per l’adozione dei necessari provvedimenti.
7. Il 3 novembre 2000 la [OSCURATO:PERSONA], a nome della [OSCURATO:PERSONA] europea e degli [OSCURATO:PERSONA] membri, che legittimamente rappresentava, ha
proposto, secondo le forme di legge, un’azione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (in
prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») contro diverse società appartenenti al gruppo [OSCURATO:PERSONA] nonché contro la società [OSCURATO:PERSONA], Inc. (in prosieguo, insieme: le «imprese produttrici di tabacco») (
2
). Essa ha affermato che le imprese produttrici di tabacco erano coinvolte in un sistema di contrabbando per l’introduzione
e la distribuzione di sigarette nella [OSCURATO:PERSONA] e ha richiesto il risarcimento del danno derivante dalla perdita dei dazi doganali
e dell’IVA. [OSCURATO:PERSONA] ha respinto tale azione.
8. Il 25 luglio 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha approvato la proposizione di una nuova azione civile negli [OSCURATO:PERSONA] da parte della
[OSCURATO:PERSONA] e di almeno uno Stato membro contro gli stessi produttori di sigarette. Essa ha nuovamente autorizzato il proprio
presidente ed un suo membro ad impartire al servizio giuridico le istruzioni per adottare i necessari provvedimenti. Di conseguenza,
la [OSCURATO:PERSONA], a nome della [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA] membri che era autorizzata a rappresentare, e dieci [OSCURATO:PERSONA] membri hanno
proposto altre due azioni dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], una nell’agosto 2001 ed una nel gennaio 2002. Ancora una volta tali
azioni sono state respinte (
3
).
La sentenza impugnata
9. Alla fine del 2000 e nel 2001, le imprese produttrici di tabacco hanno presentato ricorsi dinanzi al Tribunale di primo grado (
4
), chiedendo l’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] di approvare la proposizione di un’azione contro di loro negli
[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: le «decisioni impugnate») (
5
).
10. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dal Parlamento e da nove [OSCURATO:PERSONA] membri, ha affermato che la decisione di proporre un’azione non era
un atto impugnabile ai sensi del quarto comma dell’art. 230 CE.
11. Il Tribunale di primo grado ha condiviso tale orientamento ed ha dichiarato il ricorso irricevibile con sentenza 15 gennaio
2003 (
6
).
12. Il Tribunale di primo grado rileva che costituiscono provvedimenti che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento
soltanto i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti sul ricorrente e che sono idonei ad incidere sui suoi
interessi, modificando in misura rilevante la sua situazione (
7
). Esso ha esaminato se le decisioni impugnate coincidono con tale definizione.
13. Il Tribunale di primo grado afferma che, in generale (
8
), il fatto di adire un giudice produce effetti giuridici, ma questi riguardano principalmente il procedimento dinanzi al giudice
adito. La proposizione dell’azione è indispensabile per ottenere una decisione giurisdizionale vincolante, ma non determina
gli obblighi delle parti della controversia: tali obblighi possono risultare soltanto dalla stessa sentenza. Talune conseguenze
– quali l’interruzione della prescrizione o l’obbligo del pagamento degli interessi su una somma richiesta - possono derivare
ex lege dalla proposizione di un’azione giurisdizionale, ma non costituiscono effetti giuridici ai sensi dell’art. 230 CE.
Una volta che l’azione è stata intentata, il giudice adito può adottare una decisione idonea a pregiudicare la situazione
giuridica del convenuto, ma tale effetto non è imputabile alla parte attrice. Infine, la decisione di adire un giudice non
ha, in principio, il fine di produrre ulteriori effetti. In altre parole, tale decisione non mira a produrre, di per sé, gli
effetti della decisione giudiziale.
14. Tuttavia, (
9
) visto che le decisioni impugnate riguardavano procedimenti pendenti dinanzi ad un giudice straniero (un tribunale degli [OSCURATO:PERSONA]) e non all’interno della [OSCURATO:PERSONA], era anche necessario valutare se esse avessero potuto produrre ulteriori effetti
giuridici definitivi tali da modificare in misura rilevante la situazione giuridica delle imprese produttrici di tabacco,
sia nell’ordinamento giuridico comunitario, sia nel diritto statunitense.
15. In primo luogo (
10
), le imprese produttrici di tabacco hanno obiettato che le decisioni impugnate hanno pregiudicato l’equilibrio istituzionale,
in quanto hanno prodotto effetti giuridici con riguardo alla ripartizione delle competenze prevista dal Trattato.
16. Il Tribunale di primo grado ha riconosciuto che, adottando tali decisioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha preso posizione in merito alla
sua competenza. Tuttavia, tale posizione non ha carattere autonomo rispetto alle decisioni adottate e pertanto non ha prodotto
effetti giuridici vincolanti. A differenza di un’attribuzione di competenza, tale posizione non ha inciso sulla ripartizione
delle competenze. Anche le raccomandazioni ed i pareri implicano l’adozione di una posizione in merito alla competenza, ma
anch’essi, di per sé, non producono effetti giuridici e quindi non sono impugnabili.
17. Gli atti impugnati non potrebbero neanche produrre effetti giuridici vincolanti in ragione del semplice fatto che la [OSCURATO:PERSONA]
è incompetente. La gravità di un’asserita violazione o la sua presunta incidenza sui diritti fondamentali non giustifica un’eccezione
alle norme sulla ricevibilità previste dal Trattato (
11
). Lo stesso vale per una presunta violazione dell’equilibrio istituzionale.
18. In via eccezionale, la possibilità di un ricorso giurisdizionale contro un atto preparatorio può essere presa in considerazione
quando manca addirittura l’apparenza di regolarità. Tuttavia, i precedenti in questo senso erano anteriori alla chiara pronuncia
della Corte nell’ordinanza FNAB e a./Consiglio (
12
), e non vi erano precedenti per quanto riguarda l’impugnazione di atti che non producono effetti giuridici (
13
). Una decisione che autorizza il vicepresidente della [OSCURATO:PERSONA] a firmare un accordo internazionale è stata considerata
impugnabile (
14
), ma l’accordo in questione in tale causa mirava a produrre effetti giuridici, in particolare a creare obblighi reciproci,
mentre nella causa in esame l’autorizzazione aveva ad oggetto soltanto la proposizione delle azioni dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA].
19. In secondo luogo (
15
), le imprese produttrici di tabacco hanno affermato che le decisioni impugnate hanno prodotto effetti giuridici vincolanti
eludendo le procedure comunitarie e degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di riscossione delle imposte e dei dazi doganali ed in materia
di lotta contro le frodi, privando tali imprese delle garanzie giurisdizionali previste da tali procedure e assoggettandole
alle norme di un ordinamento giuridico diverso.
20. Il Tribunale di primo grado ha osservato che ogni giudice è chiamato ad applicare le norme processuali del proprio ordinamento
e le norme sostanziali individuate in base alla proprie disposizioni sul conflitto di leggi, ma ha ritenuto che le conseguenze
giuridiche che ne derivano non possano essere ascritte alla parte che ha adito il giudice. Il ricorso ad un giudice che applica
disposizioni diverse non modifica, di per sé, in misura rilevante la situazione giuridica delle parti.
21. Talune decisioni processuali possono modificare in modo sostanziale diritti ed obblighi. Tra gli esempi nell’ambito del diritto
comunitario si annoverano decisioni che revocano l’immunità dalle ammende nel campo della concorrenza e decisioni che avviano
procedimenti di esame degli aiuti di Stato e che possono richiedere agli [OSCURATO:PERSONA] membri di modificare la propria condotta. Tuttavia,
l’assenza di un procedimento comunitario in materia di riscossione delle imposte e dei dazi doganali non può essere paragonata
ad un’immunità espressamente accordata; è vero che la decisione impugnata può implicare una valutazione provvisoria, da parte
della [OSCURATO:PERSONA], del comportamento delle imprese produttrici di tabacco, ma ciò non modifica i loro obblighi né impone loro
di modificare la propria condotta.
22. Altre decisioni di carattere procedurale sono impugnabili perché incidono sui diritti processuali delle parti, ad esempio
la decisione di sospendere un procedimento amministrativo ai sensi del regolamento n. 17 e di avviare un procedimento per
inadempimento. Nel presente caso, tuttavia, le imprese produttrici di tabacco non avrebbero avuto diritti processuali in alcun
procedimento per inadempimento che fosse stato avviato. Pertanto, non potrebbero essere private di siffatti diritti. Inoltre,
in assenza di una competenza comunitaria quanto alla riscossione dei diritti e dei dazi di cui trattasi, non esistevano garanzie
comunitarie delle quali tali imprese potessero essere private.
23. È vero che i procedimenti di riscossione delle imposte e dei dazi doganali esistenti negli [OSCURATO:PERSONA] membri, o i loro procedimenti
antifrode, possono limitare la responsabilità o attribuire garanzie processuali, tuttavia le imprese produttrici di tabacco
non avevano fatto valere che specifiche procedure fossero state eluse o aggirate per effetto del ricorso alla [OSCURATO:PERSONA]
o che siffatti procedimenti fossero mai stati avviati nei loro confronti.
24. È altresì vero che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 234 CE,
tuttavia ciò è la conseguenza delle sue norme procedurali e non un effetto giuridico ai sensi dell’art. 230 CE. In ogni caso,
l’art. 234 CE riguarda il diritto o il dovere dei giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri di porre questioni pregiudiziali. Esso non conferisce
alle parti in causa alcun diritto di adire la Corte.
25. Di conseguenza, gli atti impugnati non hanno prodotto effetti giuridici vincolanti nell’ordinamento giuridico comunitario
sottoponendo le imprese produttrici di tabacco ad un altro ordinamento giuridico o modificando la loro situazione giuridica
sul piano sostanziale o processuale.
26. Il Tribunale di primo grado ha poi analizzato gli effetti dell’avvio del procedimento nell’ordinamento giuridico degli [OSCURATO:PERSONA] (
16
).
27. Esso ha riconosciuto che, come sostenuto dalle imprese produttrici di tabacco, l’avvio di azioni giurisdizionali dinanzi alla
[OSCURATO:PERSONA] ha prodotto conseguenze in termini di diritto processuale e sostanziale. Esso ha considerato tali conseguenze
nei termini di seguito riportati.
28. Il Tribunale di primo grado ha ritenuto che le conseguenze di diritto processuale non fossero diverse da quelle necessariamente
connesse al ricorso a qualsiasi giudice, o fossero soltanto conseguenze di fatto: ad esempio, le imprese produttrici di tabacco
hanno dovuto sostenere spese per difendersi.
29. L’ingiunzione di divulgare elementi di fatto e documenti potrebbe produrre effetti giuridici vincolanti, ma tali effetti sarebbero
il risultato dell’esercizio autonomo dei poteri di cui la [OSCURATO:PERSONA] è investita e non della decisione impugnata in quanto
tale. [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe giuridicamente vincolata dalle azioni semplicemente perché la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe infliggere
sanzioni se le azioni risultano proposte in modo abusivo o hanno contenuto futile o vessatorio. Un comportamento sanzionato
da un giudice non può essere assimilato all’adozione di un atto con effetti vincolanti.
30. Una sentenza contro le imprese produttrici di tabacco avrebbe prodotto conseguenze nei loro confronti, ma le decisioni di
avviare i procedimenti, di per sé, non hanno accertato alcuna responsabilità. Sebbene le decisioni abbiano informato le imprese
produttrici di tabacco che era possibile una sentenza contro di loro, ciò non ha rappresentato un effetto giuridico, bensì
una questione di fatto, come le accuse di avere tenuto una condotta penalmente sanzionabile e le eventuali conseguenze sul
corso delle azioni.
31. L’immunità dall’azione per diffamazione per quanto dichiarato nell’ambito del procedimento risulta soltanto dalle disposizioni
del diritto statunitense e non è imputabile alla [OSCURATO:PERSONA]. La pubblicazione delle denunce della [OSCURATO:PERSONA] su internet
da parte della [OSCURATO:PERSONA], nell’esercizio dei propri poteri, non può essere paragonata ad una decisione della [OSCURATO:PERSONA]
che rimuove un divieto di utilizzare un documento nell’ambito di un procedimento giurisdizionale nazionale.
32. Infine (
17
), il Tribunale di primo grado ha esaminato gli argomenti delle imprese produttrici di tabacco relativi alla necessità di una
tutela giurisdizionale effettiva.
33. Le imprese in questione hanno fatto valere che l’irricevibilità dei loro ricorsi le priverebbe di ogni rimedio giuridico per
contestare le decisioni impugnate. Trovandosi il giudice adito in uno Stato non membro ed in assenza di un ulteriore atto
di un’istituzione comunitaria, né i giudici comunitari né quelli degli [OSCURATO:PERSONA] membri potrebbero essere chiamati a pronunciarsi
sulla legittimità del comportamento della [OSCURATO:PERSONA].
34. Il Tribunale di primo grado ha rilevato che l’accesso alla giustizia è un elemento basilare di una comunità di diritto ed
è garantito da un sistema completo di rimedi e procedimenti diretto al controllo sulla legittimità degli atti della [OSCURATO:PERSONA] (
18
) e derivato dalle tradizioni costituzionali comuni agli [OSCURATO:PERSONA] membri nonché dalla Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo (
19
) e che il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva è riaffermato dalla Carta dei diritti fondamentali (
20
).
35. Tuttavia, i singoli non sono privati dell’accesso alla giustizia per il fatto che un comportamento privo di carattere decisionale
non può formare oggetto di un ricorso di annullamento, dato che resta aperta la via del ricorso per risarcimento danni (
21
).
36. Se può apparire auspicabile un rimedio giurisdizionale contro comportamenti delle istituzioni che possono recare pregiudizio
agli interessi dei singoli ma non costituiscono decisioni, ciò non è tuttavia contemplato dal Trattato. La Corte non può sostituirsi
al potere costituente comunitario per modificare il sistema dei rimedi giurisdizionali e dei procedimenti istituito (
22
).
Valutazione del ricorso di impugnazione
37. Le imprese produttrici di tabacco fanno valere cinque motivi di impugnazione. Errata interpretazione dell’art. 230 CE, per
il fatto che (i) le decisioni impugnate e (ii) la proposizione di azioni civili negli [OSCURATO:PERSONA] non siano state considerate
idonee a produrre effetti giuridici; (iii) violazione del diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva; (iv)
errata applicazione ed interpretazione della giurisprudenza per quanto riguarda l’impugnabilità di un provvedimento manifestamente
illegittimo e (v) violazione dell’art. 292 CE.
38. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta da otto [OSCURATO:PERSONA] membri (
23
), dal Parlamento e dal Consiglio, afferma che i motivi di impugnazione non sono ricevibili e/o sono infondati.
Ricevibilità del ricorso di impugnazione
39. [OSCURATO:PERSONA] e la Finlandia sollevano obiezioni sul primo, sul secondo e sul quarto motivo di impugnazione. Esaminerò tali
obiezioni a tempo debito.
40. Tuttavia, una questione potenzialmente più importante è sorta nel corso dell’udienza, quando l’agente della [OSCURATO:PERSONA], rispondendo
ad una domanda della Corte sullo stato del procedimento negli [OSCURATO:PERSONA], ha risposto: «Si è concluso. Hanno vinto».
41. Risulta che i procedimenti avviati in seguito alle decisioni impugnate siano definitivamente conclusi (
24
). Le azioni della [OSCURATO:PERSONA] sono state respinte e, in seguito ad una decisione della [OSCURATO:PERSONA] (Corte
Suprema degli [OSCURATO:PERSONA]) del 9 gennaio 2006, non vi sono altri rimedi giurisdizionali esperibili.
42. A quali risultati potrebbe quindi portare il ricorso di impugnazione in esame? Se le imprese produttrici di tabacco vedessero
accolti i loro motivi, la causa sarebbe rinviata al Tribunale di primo grado. Ma i ricorsi nella causa di primo grado erano
semplicemente diretti all’annullamento delle decisioni di proporre le azioni. Tali decisioni hanno esaurito tutti i loro effetti,
a prescindere dal fatto che tali effetti siano o meno vincolanti ai sensi dell’art. 230 CE. Anche se la decisione della controversia
negli [OSCURATO:PERSONA] non ha dato piena soddisfazione alle imprese produttrici di tabacco per quanto riguardava le spese, i ricorsi
in primo grado non erano diretti al risarcimento di alcun danno e l’annullamento delle decisioni impugnate non sarebbe una
condizione essenziale per ottenere siffatta compensazione (
25
).
43. La Corte potrebbe spontaneamente decidere che una parte non ha interesse a proporre o mantenere un ricorso di impugnazione
a meno che quest’ultimo, se accolto, non sia idoneo a procurare un vantaggio al ricorrente (
26
). Nel presente caso, a prima vista, sembra non ci sia alcun vantaggio.
44. Tuttavia la Corte ha anche dichiarato che l’interesse ad impugnare la decisione non può essere contestato con l’argomento
che detta decisione era già stata eseguita quando il ricorso è stato proposto: l’annullamento può produrre di per sé effetti
giuridici, evitando, in particolare, il ripetersi di simili comportamenti (
27
).
45. Pertanto, anche se le decisioni impugnate, in quanto tali, hanno esaurito i loro possibili effetti nei confronti delle imprese
produttrici di tabacco, non propongo di dichiarare il ricorso di impugnazione irricevibile per questo motivo. Potrebbe esserci
ancora un interesse ad evitare futuri procedimenti, e un altro ricorso da parte della [OSCURATO:PERSONA], che contesta la decisione
di proporre un’azione dinanzi ai giudici statunitensi, è ancora pendente davanti al Tribunale di primo grado (
28
).
46. Esaminerò quindi in successione i motivi di impugnazione. In generale, va chiarito che le imprese produttrici di tabacco non
contestano il consolidato principio che un ricorso di annullamento può essere proposto solo contro provvedimenti i cui effetti
giuridici sono vincolanti per il ricorrente e che sono idonei ad incidere sui suoi interessi modificando in misura rilevante
la sua situazione giuridica. Esse vogliono piuttosto dimostrare che tali effetti erano presenti e/o che le nuove circostanze
della causa richiedevano che il loro ricorso fosse dichiarato ricevibile per altri, eccezionali, motivi.
Primo motivo di impugnazione: errata interpretazione dell’art. 230 CE quando si afferma che le decisioni impugnate non producono
effetti giuridici
47. Questo motivo è suddiviso in cinque parti che, secondo la [OSCURATO:PERSONA] (e, quanto a quattro di essi, la Finlandia) non sono
ricevibili in quanto mera ripetizione di argomenti sollevati in primo grado.
48. È vero che gli elementi allegati dalle imprese produttrici di tabacco coincidono in larga misura con quanto addotto in primo
grado, tuttavia ciò non li rende di per sé irricevibili nel ricorso di impugnazione. Ciò che importa è che tali imprese adducano
specifici errori di diritto in parti chiaramente definite della sentenza impugnata (
29
). Nella causa in esame mi sembra chiaro che gli argomenti soddisfano tale criterio; propongo quindi di esaminarne la fondatezza.
Impugnabilità delle decisioni di intentare un’azione
49. Le imprese produttrici di tabacco sostengono che il Tribunale di primo grado ha commesso un errore considerando, al punto
79 della sua sentenza, che, in linea di principio, la decisione di proporre un’azione non è impugnabile. A loro avviso, tale
tesi del Tribunale vale solo per i casi in cui i provvedimenti in questione formano parte di un procedimento che sfocia in
una successiva decisione passibile di impugnazione nel contesto comunitario, nella quale possono essere considerate questioni
di previa illegittimità o di competenza (
30
).
50. A mio avviso, tuttavia, non è così che il Tribunale di primo grado ha motivato le conclusioni cui è giunto nel citato passaggio.
Esso ha tratto tali conclusioni sulla base del fatto che siffatta decisione «non modifica (…) di per sé, la situazione giuridica
controversa». Concordo con la [OSCURATO:PERSONA] e la Germania quando affermano che questo è il motivo per cui gli atti preparatori non
sono impugnabili, piuttosto che la loro appartenenza ad un procedimento in corso di svolgimento. Il principio è lo stesso
che si applica agli atti confermativi, alle comunicazioni, ai pareri, alle relazioni e agli atti organizzativi interni.
51. Inoltre è chiaro che il Tribunale di primo grado ha valutato approfonditamente se le decisioni impugnate producessero effetti
giuridici rilevanti.
52. Pertanto tale argomento non è fondato.
Errata applicazione della giurisprudenza ad un caso unico
53. Le imprese produttrici di tabacco affermano che il Tribunale di primo grado ha sbagliato in quanto non ha adattato la sua
giurisprudenza alle circostanze, senza precedenti, di questa causa, nella quale nessun atto o conseguenza delle decisioni
impugnate può essere sottoposto al giudice comunitario, con il rischio che le istituzioni comunitarie abbiano facoltà di avviare
procedimenti giudiziari fuori dall’ordinamento giuridico comunitario su qualsiasi questione e in qualsiasi circostanza.
54. Questo argomento, tuttavia, sembra essere una mera introduzione alle restanti tre parti di questo motivo, quindi non richiede
un esame autonomo.
Assenza di un sistema di rinvio pregiudiziale
55. Secondo le imprese produttrici di tabacco, il Tribunale di primo grado ha interpretato erroneamente la giurisprudenza considerando,
al punto 105 della sua sentenza, che l’impossibilità di ottenere una decisione in via pregiudiziale in merito alla competenza
della [OSCURATO:PERSONA] ad adottare le decisioni controverse non produceva effetti giuridici, diversamente da quanto sarebbe accaduto
se la [OSCURATO:PERSONA] avesse proposto un’azione dinanzi ad un giudice di uno Stato membro.
56. Concordo con il Tribunale di primo grado che la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] debba operare entro il limiti della sua
procedura e competenza non può essere considerata un effetto giuridico della decisione di intentare un’azione dinanzi ad essa.
A mio avviso, il motivo alla base di questo argomento assume maggiore rilevanza con riguardo al terzo motivo di appello, vertente
sul diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.
Scelta della procedura
57. Le imprese produttrici di tabacco ritengono che il Tribunale di primo grado abbia applicato in modo errato la giurisprudenza,
in particolare quella della causa [OSCURATO:PERSONA] /[OSCURATO:PERSONA] (
31
) – secondo cui, quando è stata fatta una scelta definitiva per una procedura (nella fattispecie, il procedimento negli [OSCURATO:PERSONA]) piuttosto che per un’altra (un procedimento nella [OSCURATO:PERSONA]), la decisione con cui è fatta tale scelta produce effetti
giuridici.
58. Concordo con il governo spagnolo che nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] la questione rilevante non era la scelta di una particolare
procedura, bensì il fatto che l’avvio di tale procedura implicasse una valutazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], che produceva
effetti giuridici nei confronti del ricorrente (
32
). Lo stesso vale per la sentenza Cimenteries (
33
), anch’essa citata nel ricorso di impugnazione.
59. Tale argomento è quindi basato su una premessa sbagliata.
Determinazione definitiva della competenza
60. Le imprese produttrici di tabacco lamentano che il Tribunale di primo grado non ha riconosciuto che la presa di posizione,
da parte della [OSCURATO:PERSONA], sulla sua competenza, produceva effetti giuridici. A loro avviso, la [OSCURATO:PERSONA] poteva agire
solo se il diritto derivato la autorizzava ad avviare l’azione giudiziaria in esame. Le decisioni impugnate avevano quindi
gli stessi effetti giuridici di un atto di diritto derivato. Esse avevano anche autorizzato spese per azioni giudiziarie (
34
). Tali decisioni, sostituendo in effetti atti di diritto primario o secondario che modificavano la ripartizione delle competenze
ai sensi del Trattato, erano dirette ad alterare tale ripartizione, dando luogo ad una situazione paragonabile a quella della
sentenza nella causa Francia/[OSCURATO:PERSONA] (
35
).
61. Trovo una certa ingegnosità nell’argomento che la decisione di fare qualcosa produce effetti giuridici perché implicitamente
conferisce al suo autore l’autorizzazione giuridica ad adottarla. Tale ingegnosità dà luogo tuttavia ad un circolo vizioso,
dato che la [OSCURATO:PERSONA] non necessita di un’autorizzazione giuridica per adottare una decisione che non ha effetti giuridici.
Orbene, detto con più precisione e con riferimento alla causa in esame, se un’istituzione ritiene di disporre della facoltà
giuridica di adottare una decisione che non produce effetti giuridici nei confronti di una specifica parte, neppure tale assunzione
di competenza può produrre effetti giuridici nei confronti di tale parte. Il punto di partenza (e in questo caso l’ostacolo)
è la decisione stessa, non la decisione di adottarla.
62. Per quanto concerne l’uso di risorse di bilancio, concordo con la Germania sul fatto che l’aspetto finanziario è meramente
accessorio alle decisioni impugnate. Condivido la tesi del Parlamento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 211 CE,
è titolare di un mandato che le consente di sostenere siffatte spese per garantire l’applicazione del diritto comunitario
e, in forza dell’art. 274 CE, ha un mandato tale da consentirle di impiegare le risorse del bilancio sotto la propria responsabilità.
63. Inoltre, nella sentenza Francia/[OSCURATO:PERSONA], la questione della presunta incompetenza fu risolta nella parte della sentenza
relativa al merito, non in quella vertente sul preliminare esame della ricevibilità (
36
).
64. Ritengo pertanto che nessuno degli argomenti fatti valere dalle imprese produttrici di tabacco nel primo motivo di impugnazione
individui un errore di diritto nella sentenza impugnata.
Secondo motivo di impugnazione: errata interpretazione dell’art. 230 CE per il fatto che la proposizione delle azioni civili
negli [OSCURATO:PERSONA] non è stata considerata idonea a produrre effetti giuridici vincolanti
65. Le imprese produttrici di tabacco affermano che il Tribunale di primo grado ha erroneamente sostenuto, al punto 105 della
sua sentenza, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto rimediare all’assenza di un sistema di rinvio pregiudiziale applicando
essa stessa il diritto comunitario. La dottrina dell’Act of State – in base alla quale i giudici degli [OSCURATO:PERSONA] non sindacano
atti ufficiali di un potere straniero sovrano – significava piuttosto che era improbabile che il giudice si pronunciasse sulla
competenza della [OSCURATO:PERSONA] a proporre azioni negli [OSCURATO:PERSONA].
66. [OSCURATO:PERSONA] ed il governo finlandese affermano che questo argomento è del tutto nuovo e quindi inammissibile. Le imprese
produttrici di tabacco replicano però di essersi fondate sulla dottrina dell’Act of State, per lo meno nel merito, dinanzi
al Tribunale di primo grado. A mio avviso, tale argomento è suffragato dal punto 72 della sentenza impugnata (
37
), anche se la dottrina non è nominata.
67. Detto questo, l’uso, da parte delle stesse imprese produttrici di tabacco, delle parole «è probabile» e «non è probabile»
nello sviluppo di tale argomento in appello priva tale argomento del suo fondamento. L’esistenza di un grado di probabilità
significa che, per quanto siano vincolanti gli effetti una volta realizzati, essi non costituiscono effetti della decisione
originale, ma solo dell’evento sopraggiunto. Con il motivo d’impugnazione si fanno invece valere specificamente effetti giuridici
vincolanti derivanti dalla proposizione delle azioni civili.
Terzo motivo: Violazione del diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale effettiva
68. Tale motivo si riferisce all’affermazione, contenuta al punto 123 della sentenza impugnata, secondo cui «i singoli non sono
privati dell’accesso al giudice per il fatto che un comportamento privo di carattere decisionale non può formare oggetto di
un ricorso di annullamento, dato che, se un simile comportamento è di natura tale da far sorgere la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA],
resta aperta la via del ricorso per responsabilità extracontrattuale (…)».
69. Le imprese produttrici di tabacco sostengono che il Tribunale di primo grado è incorso in un errore di diritto avendo considerato
come criterio rilevante l’accesso alla giustizia e non l’esistenza di una tutela giurisdizionale effettiva (
38
). Inoltre la Corte di giustizia, nella sua illustrazione di un sistema completo di rimedi giurisdizionali, non fa riferimento
ad un ricorso per risarcimento danni ai sensi dell’art. 288 CE (
39
). L’esistenza di un’azione per risarcimento danni non sempre fornisce una tutela giurisdizionale effettiva. Le dette imprese
chiedono di essere tutelate da azioni proposte contro di loro perché ritengono che la [OSCURATO:PERSONA] non disponga della competenza
a proporre siffatte azioni. Tuttavia l’incompetenza, di per sé, non dà luogo a responsabilità per danni. Di norma, l’indisponibilità
di un’azione diretta implica la possibilità di un procedimento pregiudiziale. Così non è in questo caso. Anche se la [OSCURATO:PERSONA] si pronunciasse sulla competenza della [OSCURATO:PERSONA], non conferirebbe una tutela giurisdizionale effettiva, in quanto
non dispone delle conoscenze e dell’esperienza necessarie per decidere questioni fondamentali di diritto costituzionale comunitario.
70. [OSCURATO:PERSONA] afferma che il principio della tutela giurisdizionale effettiva non si estende ad atti, quali le decisioni
impugnate, che non sono idonei a violare i diritti o le libertà garantiti dal diritto comunitario e che quindi non possono
produrre effetti giuridici nei confronti degli interessati. Per quanto riguarda i loro diritti e le loro libertà garantiti
dal diritto degli [OSCURATO:PERSONA], le imprese produttrici di tabacco godono di tutte le garanzie che possono essere concesse dalla
[OSCURATO:PERSONA]. La Corte, nella citata sentenza Unión de [OSCURATO:PERSONA] (
40
), ha dichiarato che l’interpretazione del requisito dell’interesse individuale alla luce del principio di una tutela giurisdizionale
effettiva non può condurre ad escludere il suddetto requisito. Quanto all’art. 288 CE, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che le imprese
produttrici di tabacco potrebbero certamente proporre un ricorso per risarcimento danni. La difficoltà che incontrerebbero
risiederebbe però non nel dimostrare la sua ricevibilità, bensì nel provare che la [OSCURATO:PERSONA] ha agito illegittimamente intentando
le azioni civili e che tali imprese hanno sofferto un danno come conseguenza diretta di ciò.
71. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva non è così intenso da rendere impugnabile qualsiasi
atto o da consentire a chiunque di proporre un ricorso. Essa ricorda che il sistema del rinvio pregiudiziale consiste in una
collaborazione tra la Corte di giustizia e i giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri, diretta a garantire l’uniformità nell’interpretazione
e nell’applicazione del diritto comunitario. L’uso di tale strumento non è correlato alla disponibilità di un ricorso di annullamento.
72. A mio avviso, questo terzo motivo è il più rilevante tra tutti quelli sollevati nell’ambito del ricorso di impugnazione. L’accesso
alla giustizia e la disponibilità di un effettivo rimedio giurisdizionale sono, insieme al rispetto dei diritti fondamentali,
le pietre angolari di una comunità di diritto. Un elemento fondamentale del dovere della Corte, di cui all’art. 220 CE, di
assicurare «il rispetto del diritto (…) nell’applicazione del presente Trattato» consiste proprio nel garantire che tali principi
siano rispettati (
41
). Detto questo, nella causa in esame condivido gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA].
73. Per quanto riguarda l’argomento delle imprese produttrici di tabacco, secondo cui la Corte non menziona l’art. 288 CE nella
sua giurisprudenza che mette in evidenza l’esistenza di un sistema completo di rimedi, mi sembra importante rilevare che in
tali sentenze la Corte si riferiva, prevalentemente se non esclusivamente, ad un sistema completo per il controllo della validità
degli atti comunitari che producono effetti giuridici vincolanti. Ciò risulta con evidenza già dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
42
) fino, più di recente, alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
43
).
74. Un ricorso giurisdizionale per risarcimento danni non rientra in tale sistema di controllo giurisdizionale. Si tratta piuttosto
di «un rimedio giurisdizionale autonomo, dotato di una sua particolare funzione nell’ambito del regime dei mezzi di tutela
giurisdizionale e subordinato, quanto al suo esercizio, a condizioni attinenti al suo specifico oggetto (...). Mentre il ricorso
di annullamento (…) [mira] a sanzionare l’illegittimità di un atto giuridicamente vincolante (…), l’azione risarcitoria ha
per oggetto la richiesta di risarcimento di un danno derivato da un atto oppure da un comportamento illecito imputabile ad
un’istituzione o ad un organo comunitari» (
44
).
75. Pertanto, vi è un sistema completo di rimedi giurisdizionali, o di tutela giurisdizionale, quando un provvedimento che produce
effetti giuridici vincolanti incide sulla situazione giuridica di una parte. Un altro rimedio giurisdizionale, complementare,
è a disposizione quando una parte ha sofferto un danno come conseguenza di un comportamento illegittimo. Entrambi sono disponibili
in presenza di particolari circostanze, ma non sempre è così.
76. Nel passaggio contestato della sua sentenza, il Tribunale di primo grado faceva chiaramente riferimento al «sistema completo»
più ampio, che comprende sia il controllo della legittimità, sia l’accertamento della responsabilità per danni. Esso aveva
già dichiarato che non vi era spazio per il controllo della legittimità perché non vi erano effetti giuridici vincolanti.
Tuttavia, esso aveva dichiarato che alle imprese produttrici di tabacco non si sarebbe potuto negare un rimedio giurisdizionale
di diritto comunitario se esse avessero dimostrato di avere subito una perdita come conseguenza di un atto illegittimo della
[OSCURATO:PERSONA]. A mio avviso, tale argomentazione non può essere criticata, a meno che non si dimostri l’erroneità della sua
premessa, che è l’assenza di effetti giuridici vincolanti. Non ritengo che le imprese produttrici di tabacco abbiano dimostrato
tale erroneità nei loro primi due motivi di impugnazione.
77. Ovviamente, l’effettivo risultato di un ricorso per risarcimento danni è incerto. Al momento non vi è alcun ricorso di questo
tipo pendente dinanzi alla Corte e non si può dire se, una volta proposto, esso sarebbe giudicato ricevibile o fondato. Chiaramente,
se le imprese produttrici di tabacco non fossero in grado di dimostrare l’esistenza di un comportamento illegittimo da parte
delle istituzioni comunitarie(
45
), del danno lamentato e del nesso causale tra tale comportamento e la perdita subita, le loro pretese non sarebbero accolte.
Il fatto che, in quest’ultima ipotesi, esse non otterrebbero un risarcimento, non significa che sarebbe loro negata la tutela
giurisdizionale effettiva.
78. Ci si può certamente immaginare circostanze non del tutto differenti in cui un ricorso per risarcimento danni potrebbe essere
accolto. Supponiamo, ad esempio, che la [OSCURATO:PERSONA] decida, senza alcuna giustificazione, di intentare azioni giudiziarie
aggressive contro una o più piccole imprese agricole in uno Stato ACP, esponendole al rischio di fallimento prima della definizione
della controversia. Non solo in questo caso sarebbe ragionevolmente facile dimostrare il diritto ad un risarcimento del danno,
ma potrebbero anche essere presenti le condizioni per ottenere un provvedimento provvisorio(
46
), che potrebbe essere addirittura la sospensione dell’esecuzione della decisione di intentare l’azione (
47
).
79. Infine, non possono essere accettate le affermazioni fatte dalle imprese produttrici di tabacco in sede di udienza, in base
alle quali il termine di cinque anni per proporre un ricorso per risarcimento danni (
48
) sarebbe troppo breve. Tale termine si applica a tutti i casi e non comincia a decorrere prima che siano soddisfatte le tre
condizioni per proporre il ricorso (
49
).
80. Ritengo pertanto che le imprese produttrici di tabacco non abbiano dimostrato che è stato violato il loro diritto ad una effettiva
tutela giurisdizionale.
Quarto motivo: errata applicazione ed interpretazione della giurisprudenza sulla questione dell’impugnabilità di provvedimenti
palesemente illegittimi
81. Questo motivo di impugnazione si riferisce essenzialmente ai punti 87 e 88 della sentenza impugnata, riassunti ai paragrafi
17 e 18 di queste conclusioni. Le imprese produttrici di tabacco sostengono che il diritto comunitario non prevede alcuna
disposizione che legittimi la [OSCURATO:PERSONA] ad intentare un’azione giudiziaria fuori dall’ordinamento giuridico comunitario
o ad adottare un atto esecutivo per la riscossione dei dazi doganali e dell’IVA. Le decisioni impugnate sarebbero quindi palesemente
illegittime ed i ricorsi andavano dichiarati ricevibili, secondo i criteri della sentenza IBM/[OSCURATO:PERSONA] (
50
) relativa al controllo giurisdizionale, in circostanze eccezionali, di provvedimenti preparatori che sono «sprovvisti anche
della più vaga apparenza di regolarità». Quando la Corte di giustizia, nell’ordinanza FNAB (
51
), ha parlato di «criteri di ricevibilità espressamente fissati dal Trattato», faceva riferimento ai criteri dell’interesse
diretto ed individuale, non alle circostanze eccezionali di cui alla sentenza IBM.
82. [OSCURATO:PERSONA] e la Finlandia considerano il motivo d’impugnazione irricevibile in quanto mera ripetizione di argomenti sollevati
in primo grado. Tuttavia, ancora una volta ritengo che esso soddisfi chiaramente i criteri posti nelle sentenze Bergaderm
e Eurocoton (
52
) e sia pertanto ricevibile.
83. [OSCURATO:PERSONA] rileva che i ricorrenti privilegiati su cui potrebbe incidere un’assunzione di competenza da parte sua hanno
sostenuto il suo diritto di adottare le decisioni impugnate. In via di principio (espresso all’art. 282 CE), essa gode di
una posizione di monopolio per quanto riguarda la rappresentanza della [OSCURATO:PERSONA] in giudizio. Pertanto, dato che essa, almeno
prima facie, risulta competente, ne consegue che, logicamente, le decisioni impugnate non possono «essere sprovvist[e] anche
della più vaga apparenza di regolarità». [OSCURATO:PERSONA] afferma inoltre che la sentenza IBM/[OSCURATO:PERSONA] non possiede l’importanza
che le è attribuita dalle imprese produttrici di tabacco e che invece la questione dell’impugnabilità, in via eccezionale,
di tali provvedimenti, in quella causa è rimasta aperta.
84. Innanzi tutto, concordo con l’interpretazione data dalla [OSCURATO:PERSONA] alla sentenza IBM. Il punto 23 così recita: «ai fini della
presente causa, non occorre pronunziarsi sulla questione se, in circostanze eccezionali, quando si tratta di provvedimenti
sprovvisti anche della più vaga apparenza di regolarità, un ricorso giurisdizionale precoce, quale quello ipotizzato dalla
IBM, possa essere considerato compatibile con il sistema di mezzi di ricorso contemplato dal Trattato, giacché le circostanze
addotte dalla ricorrente nella fattispecie non sono comunque atte a far ritenere ricevibile un ricorso di questo tipo». Nella
sentenza Cimenteries CBR, unica altra sentenza citata dalla imprese produttrici di tabacco a sostegno delle loro asserzioni,
si dichiara semplicemente che «in ogni caso [non vi è] nessuna circostanza eccezionale (…) nella fattispecie». Dunque in entrambe
le decisioni la questione è stata espressamente lasciata aperta (
53
). Non si può contestare al Tribunale di primo grado di essere incorso in un errore di diritto per non avere condiviso un orientamento
giurisprudenziale inesistente.
85. In ogni caso, il requisito che il provvedimento sia «sprovvist[o] anche della più vaga apparenza di regolarità» è molto rigoroso.
Esso non è soddisfatto in circostanze in cui la presunta illegittimità consiste nell’affermazione che la [OSCURATO:PERSONA] non era
competente ad adottare il provvedimento in questione, allorquando le altre istituzioni e/o gli [OSCURATO:PERSONA] membri che si afferma
siano competenti invece della [OSCURATO:PERSONA] non solo non contestano la competenza di quest’ultima, ma addirittura la sostengono.
86. Anche gli argomenti alternativi addotti dalle imprese produttrici di tabacco in relazione a questo motivo sono infondati.
Esse sostengono, in primo luogo, che nei limiti in cui il motivo d’impugnazione può riguardare il merito del ricorso, il Tribunale
di primo grado avrebbe dovuto riunire la questione della ricevibilità al merito. La giurisprudenza (
54
) che citano, tuttavia, non riguarda situazioni in cui era in discussione la competenza o la palese illegittimità. In secondo
luogo, le dette imprese affermano che il Tribunale di primo grado, dato che non ha riunito la questione della ricevibilità
al merito, avrebbe dovuto considerare la ricevibilità – in particolare se le decisioni impugnate producessero effetti giuridici
– sulla base dei fatti come da esse fatti valere (
55
) – in particolare sulla base dell’asserzione che la [OSCURATO:PERSONA] non era competente. Ma ciò è proprio quanto il Tribunale di
primo grado ha fatto al punto 87 della sua sentenza. Esso ha concluso che la mera incompetenza non produceva effetti giuridici.
87. Pertanto, ritengo che anche questo motivo debba essere respinto.
Quinto motivo: violazione dell’art. 292 CE
88. Secondo le imprese produttrici di tabacco, la conclusione del Tribunale di primo grado che le controversie relative alla competenza
della [OSCURATO:PERSONA] possono essere risolte dalla [OSCURATO:PERSONA] è in contrasto con l’art. 292 CE e con il sistema dei Trattati.
L’autonomia dell’ordinamento giuridico comunitario sarebbe compromessa da qualsiasi sistema extracomunitario che vincolasse
la [OSCURATO:PERSONA] e le sue istituzioni ad una particolare interpretazione delle norme di diritto comunitario nell’esercizio delle
loro competenze interne (
56
). Ciò si verificherebbe se la [OSCURATO:PERSONA] dovesse decidere sulla competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad intentare azioni negli
[OSCURATO:PERSONA] per recuperare dazi doganali ed IVA.
89. Innanzi tutto concordo con la [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che il disposto dell’art. 292 CE – «[OSCURATO:PERSONA] membri si impegnano a non
sottoporre una controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente trattato a un modo di composizione
diverso da quelli previsti dal trattato stesso» – indica chiaramente che tale disposizione costituisce un impegno da parte
degli [OSCURATO:PERSONA] membri e non un limite alla libertà di azione delle istituzioni.
90. In secondo luogo, una decisione sulla competenza da parte di un giudice dinanzi al quale un’istituzione comunitaria ha intentato
un’azione (
57
) non può essere assimilata alla firma, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di un accordo internazionale che vincola le istituzioni nell’esercizio
delle loro competenze interne o che introduce un ampio corpus normativo nell’ordinamento giuridico comunitario, come quelli
cui si riferiscono i due citati pareri. Una decisione sulla competenza da parte della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe vincolante solamente
in relazione ad uno specifico procedimento. Essa potrebbe essere messa in discussione anche dinanzi allo stesso giudice in
procedimenti avviati sulla base di una diversa decisione della [OSCURATO:PERSONA] e, a fortiori, dinanzi ad altri giudici e ad altre
giurisdizioni.
91. Concordo con la [OSCURATO:PERSONA] anche sul punto che la [OSCURATO:PERSONA], essendo il giudice competente dell’ordinamento giurisdizionale
a cui sono assoggettate la maggior parte delle imprese produttrici di tabacco e dove si sono svolte le attività contestate,
era nella posizione migliore per garantire l’auspicata effettiva applicazione della sentenza. Sono altresì d’accordo con la
Germania che l’interpretazione che le dette imprese fanno dell’art. 292 CE comporta il rischio che azioni legittimamente intentate
in un foro non comunitario possano essere ostacolate da qualsiasi convenuto semplicemente sollevando la stessa obiezione.
92. Come la Germania, inoltre, non vedo in che modo la violazione dell’art. 292 CE, se provata, potrebbe di per sé produrre effetti
giuridici vincolanti rendendo le decisioni controverse impugnabili.
Conclusioni sui motivi di impugnazione
93. Dopo avere esaminato i cinque motivi d’impugnazione presentati dalle imprese produttrici di tabacco, ritengo che da essi non
emerga alcun errore di diritto nella sentenza del Tribunale di primo grado e che, pertanto, il ricorso di impugnazione debba
essere respinto.
L’intervento del Consiglio
La questione sollevata
94. Il Consiglio solleva un’altra questione. Essa riguarda lo status di ricorrenti privilegiati o non privilegiati in relazione
al criterio dell’effetto giuridico vincolante nel sistema dell’art. 230 CE. Il Consiglio afferma, in sostanza, che il Tribunale
di primo grado ha giustamente dichiarato irricevibile il ricorso perché le decisioni impugnate non producevano effetti giuridici
vincolanti in capo alle imprese produttrici di tabacco. Esso afferma tuttavia che la situazione dei ricorrenti privilegiati,
di cui al secondo comma dell’art. 230 CE, deve essere distinta da quella dei ricorrenti non privilegiati, quali le imprese
produttrici di tabacco. Il Consiglio ritiene che ai ricorrenti privilegiati non dovrebbe essere impedito, per questioni di
ricevibilità, di impugnare una decisione dello stesso tipo (sebbene esso aggiunga di non avere motivo di proporre tale impugnazione
nella causa in esame).
95. [OSCURATO:PERSONA] ed il Parlamento concordano con la posizione espressa dal Consiglio. Anche le imprese produttrici di tabacco,
in parte, sono d’accordo. Esse evincono però dall’asserzione del Consiglio l’ulteriore argomento che, se le decisioni controverse
potessero essere impugnate da ricorrenti privilegiati, ciò significherebbe che esse producono effetti giuridici ai sensi dell’art. 230 CE.
Dato che, inoltre, non c’è dubbio che tali decisioni riguardino direttamente ed individualmente le imprese produttrici di
tabacco, i ricorsi avrebbero dovuto essere dichiarati ricevibili.
Valutazione
96. Questa affermazione da parte del Consiglio è chiaramente diretta a sostenere la richiesta della [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso
d’impugnazione sia respinto perché in parte infondato e in parte irricevibile, ma non contesta alcuno degli argomenti fatti
valere nel ricorso di impugnazione ed è quindi irrilevante nell’ambito del presente procedimento, nella forma in cui è stato
proposto.
97. Dato che la detta affermazione si riferisce al ragionamento svolto dal Tribunale di primo grado in merito all’esistenza di
effetti giuridici vincolanti ai sensi dell’art. 230 CE, sarebbe stato meglio farla valere in un separato ricorso ai sensi
dell’art. 56, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia. Non sono comunque convinto che il ragionamento in questione
contrasti con la posizione del Consiglio.
98. È vero che i punti 85-91 della sentenza impugnata fanno riferimento solo ad effetti vincolanti in generale. Da ciò si potrebbe
dedurre che il Tribunale di primo grado stava applicando un criterio generale, il cui mancato rispetto precludeva l’impugnazione
a qualsiasi parte. Risulta tuttavia chiaro che l’esame è stato svolto alla luce del criterio, enunciato come principio generale
al punto 77, degli effetti giuridici vincolanti nei confronti di uno specifico ricorrente, e che il Tribunale di primo grado
è giunto alla conclusione che non si è prodotto siffatto effetto vincolante nei confronti delle imprese produttrici di tabacco.
Da questo punto di vista, la posizione del Consiglio, secondo cui la valutazione del diritto dei ricorrenti privilegiati a
presentare un ricorso dovrebbe produrre un risultato differente, non è incompatibile con la tesi del Tribunale di primo grado.
99. Pertanto, questa affermazione non rientra nell’ambito del ricorso di impugnazione ed è superfluo che la Corte se ne occupi.
Le dedicherò comunque attenzione in quanto può aiutare a chiarire altri aspetti del detto ricorso.
100. Il predecessore dei primi tre commi dell’art. 230 CE (
58
) era il primo comma dell’art. 173 del Trattato CEE, il quale, prima di essere modificato dal Trattato di Maastricht nel 1992,
disponeva quanto segue:
«La Corte di giustizia esercita un controllo di legittimità sugli atti del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] che non siano raccomandazioni
o pareri. A tal fine, essa è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione
del presente Trattato o di qualsiasi norma giuridica relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti
da uno Stato membro, dal Consiglio o dalla [OSCURATO:PERSONA]».
La formulazione del comma seguente, relativo al diritto a proporre ricorso delle persone fisiche o giuridiche interessate
direttamente o individualmente, è rimasta invariata.
101. È in tale contesto che la Corte ha sviluppato la sua giurisprudenza sul criterio degli effetti giuridici vincolanti (nonché
sull’interesse diretto ed individuale).
102. Nelle prime cause in cui è stata sollevata tale questione, la Corte ha fatto riferimento, in generale, a provvedimenti che
avevano forza vincolante o che erano diretti a produrre effetti giuridici (
59
). In seguito, nella sentenza IBM (
60
), essa ha fatto la seguente dichiarazione (più restrittiva, ma non incompatibile con le sue precedenti formulazioni): «secondo
la costante giurisprudenza della Corte, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un’azione di annullamento
(…) i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna,
modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo». Il criterio dell’effetto giuridico sul ricorrente è stato
costantemente seguito, più di recente nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Greencore (
61
), dove appare insieme alla formulazione più generale. È stato anche costantemente seguito dal Tribunale di primo grado, dalla
sentenza Marcopoulos/Corte di giustizia (
62
) alla sentenza Infront/[OSCURATO:PERSONA] (
63
).
103. Risulta pertanto che il primo requisito per la ricevibilità ai sensi dell’art. 230 CE è l’esistenza di effetti giuridici vincolanti
sia
in generale,
sia
per il ricorrente o i ricorrenti in questione. L’assenza di un qualsiasi effetto di questo genere rende superfluo l’esame
della presenza dell’effetto sull’individuo.
104. Tale requisito appare inoltre applicabile a prescindere dal fatto che il ricorrente sia «privilegiato» o meno ai sensi dell’art. 230 CE,
come emerge dall’esempio di due recenti cause in cui uno Stato membro, i [OSCURATO:PERSONA], aveva richiesto l’annullamento di un
provvedimento della [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorso è stato dichiarato irricevibile per l’assenza di effetti giuridici vincolanti
sul ricorrente
(
64
).
105. In tale prospettiva, il criterio dell’interesse diretto ed individuale, di cui al quarto comma dell’art. 230 CE, costituisce
un criterio separato e logicamente successivo solo per i ricorrenti non privilegiati. Pertanto, una normativa con effetti
generali può produrre effetti giuridici vincolanti su tali ricorrenti ma, secondo la giurisprudenza, solitamente non li riguarderà
individualmente. Tale situazione può essere paragonata al criterio – anch’esso separato – della «protezione delle loro prerogative»
che si applica ai ricorrenti «semiprivilegiati» ai sensi del terzo comma dell’art. 230 CE. Nessuno di questi criteri separati
e successivi si applica ai ricorrenti «pienamente privilegiati» individuati nel secondo comma.
106. Di conseguenza, se il Consiglio o un altro dei ricorrenti elencati nel comma citato da ultimo intendesse impugnare una decisione
della [OSCURATO:PERSONA] dello stesso tipo di quelle impugnate nel procedimento in esame, dovrebbe dimostrare l’esistenza di effetti
giuridici vincolanti nei suoi confronti ed idonei ad incidere sui suoi interessi modificando in misura rilevante la sua situazione
giuridica.
107. L’avvocato generale Jacobs ha però recentemente affrontato la questione della correttezza dell’impostazione della Corte nelle
due cause relative ai [OSCURATO:PERSONA], giungendo alla conclusione che il requisito degli effetti giuridici vincolanti sul ricorrente
aveva senso solo nel caso di ricorrenti individuali, non privilegiati (
65
). Egli ha ritenuto che non occorre che uno Stato membro dimostri uno specifico interesse giuridico ad esperire un ricorso
ex art. 230 CE.
108. Tuttavia, dato che questo punto non è fondamentale per la causa (e nella sua sentenza la Corte ha fatto solamente riferimento
ad effetti giuridici, senza specificare se gli effetti dovessero prodursi nei confronti degli [OSCURATO:PERSONA] membri) e considerato
che ciò è irrilevante per le sorti del ricorso di impugnazione in esame, è forse preferibile lasciare la decisione ad una
causa successiva in cui essa sia pienamente rilevante.
Spese
109. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Ai sensi dell’art. 69, n. 4, gli [OSCURATO:PERSONA] membri e le istituzioni intervenienti nella causa sopportano le proprie spese.
110. Nella causa in esame, ritengo che il ricorso di impugnazione debba essere respinto. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna
delle ricorrenti alle spese. Sono intervenuti il Parlamento, il Consiglio ed otto [OSCURATO:PERSONA] membri.
111. Di conseguenza, le imprese produttrici di tabacco sopportano le proprie spese e quelle della [OSCURATO:PERSONA]. Gli intervenienti
sopportano le proprie spese.
Conclusione
112. Propongo quindi alla Corte:
– di respingere il ricorso di impugnazione;
– di ordinare alle ricorrenti di sopportare le proprie spese e quelle della [OSCURATO:PERSONA];
– di ordinare agli intervenienti di sopportare le proprie spese.
1
– Lingua originale: l'inglese.
2
Un'altra società, la [OSCURATO:PERSONA]., era anch'essa convenuta in tale procedimento, ricorrente dinanzi al
Tribunale di primo grado ed inizialmente ricorrente in questo procedimento. Essa ha tuttavia rinunciato agli atti
3
– Una quarta azione è stata presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] e dieci [OSCURATO:PERSONA] membri il 30 ottobre 2002, dopo l'udienza dinanzi
al Tribunale di primo grado in questa causa.
4
– I cinque ricorsi sono stati in seguito riuniti con ordinanza del presidente della Seconda Sezione (ampliata) del Tribunale
di primo grado 31 gennaio 2002.
5
– [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ulteriore ricorso contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] «che ha condotto alla presentazione
della terza azione il 30 ottobre 2002, come pubblicamente annunciato dalla [OSCURATO:PERSONA] con il comunicato stampa IP/02/1592
del 31 ottobre 2002», il 9 gennaio 2003 (causa T-6/03), ancora pendente dinanzi al Tribunale di primo grado e non oggetto
del presente ricorso di impugnazione.
6
– Sentenza del Tribunale 15 gennaio 2003, cause riunite T-377/00, T-379/00, T-380/00, T-260/01 e T-272/01, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1).
7
– V. punto 77 della sentenza impugnata che cita, tra l'altro, la sentenza 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. 2639, punto 9), e l'ordinanza 4 ottobre 1991, causa C‑117/91, Bosman/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4837, punto 13).
8
– V. punti 79-82 della sentenza impugnata.
9
– V. punto 83 della sentenza.
10
– V. punti 85-91 della sentenza.
11
– Ordinanza della Corte 10 maggio 2001, causa C-345/00 P, FNAB e a./Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3811, punti 39-42).
12
– V. sentenza della Corte IBM/[OSCURATO:PERSONA], citata alla nota 7, punto 23; sentenza del Tribunale 18 dicembre 1992, cause riunite
da T-10/92 a T-12/92, Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2667, punto 49).
13
– Le imprese produttrici di tabacco hanno citato la sentenza 12 maggio 1998, causa C‑170/96, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2763,
e la sentenza 13 novembre 1991, causa C‑303/90, Francia/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5315).
14
– Sentenza della Corte 9 agosto 1994, causa C‑327/91, Francia/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3641).
15
– V. punti 92-106 della sentenza.
16
– Punti 109-118 della sentenza.
17
– Punti 120-124 della sentenza.
18
– Sentenza della Corte 23 aprile 1986, causa 294/83, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1539, punto 23).
19
– Sentenza della Corte 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1651, punto 18); artt. 6 e 13 della Convenzione.
20
– GU 2000, C 364, pag. 1, art. 47.
21
– Ai sensi degli. artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE.
22
– Sentenza del Tribunale 27 giugno 2000, cause riunite T-172/98 e da T-175/98 a T-177/98, Salamander e a./Parlamento e Consiglio
([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2487, punto 75).
23
– Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
24
– Da quanto dichiarato in udienza, il procedimento avviato il 30 ottobre 2002 è ancora pendente, sebbene non sia chiaro se
esso si basi su una delle decisioni impugnate (v. supra, note 3 e 5).
25
– V., più avanti, paragrafi 73 e segg.
26
– V., ad esempio, sentenze 19 ottobre 1995, causa C‑19/93, P Rendo/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3319, punto 13), e 13 luglio
2000, causa C‑174/99 P Parlamento/Richard ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6189, punto 33); ordinanza 19 gennaio 2006, causa C‑82/04 P, Audi/UAMI
(non pubblicata nella Raccolta, punti 19 e segg.).
27
– Sentenza 24 giugno 1986, causa 53/85, AKZO/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1965, punto 21).
28
– V. supra, nota 5.
29
– V., ad esempio, sentenze 4 luglio 2000, causa C‑352/98 P, Laboratoires pharmaceutiques Bergaderm SA e Jean-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5291, punti 34 e 35), e 30 settembre 2003, causa C‑76/01 P, Comité des industries du coton et des fibres connexes
de l'Union européenne (Eurocoton) e a./Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10091, punti 46 e 47).
30
– V. sentenze IBM, citata alla nota 12, punto 20, e 29 settembre 1998, causa C‑191/95, [OSCURATO:PERSONA]/Germania ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5449,
punto 44).
31
– Sentenza della Corte 30 giugno 1992, causa C‑312/90, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4117).
32
– V., in particolare, i punti 12 e 17 di tale sentenza.
33
– Sentenza 15 marzo 1967, cause riunite 8/66-11/66, Cimenteries/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 84).
34
– V. ordinanza del presidente della Corte 24 settembre 1996, cause riunite C‑239/96 R e C‑240/96 R, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4475).
35
– Sentenza della Corte 9 ottobre 1990, causa C‑366/88 ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3571).
36
– V., in particolare, i punti 7-13 della sentenza Francia/[OSCURATO:PERSONA]. Per considerazioni su un'altra questione relativa
ad una presunta mancanza di competenza, v. sotto, paragrafi 94 e segg.
37
– «Orbene, secondo le ricorrenti stesse, la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe competente a conoscere della questione della competenza
della [OSCURATO:PERSONA] sollevata nell'ambito del presente ricorso».
38
– Sentenza della Corte 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P, Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6677, punto 39).
39
– Sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C‑321/95 P, Greenpeace/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1651, e sentenza Unión de [OSCURATO:PERSONA], citata supra, punto 40.
40
– Citata supra, punto 44.
41
– V., ad esempio, ordinanza della Corte 6 dicembre 1990, causa C‑2/88 Imm, Zwartveld ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3365), per un uso molto
ampio di tale potere. Per quanto riguarda la portata e la natura dei poteri di controllo della Corte, v., ad esempio, sentenza
5 ottobre 2000, causa C‑376/98, Germania/Parlamento e Consiglio (pubblicità del tabacco, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8419, punto 84). V.
anche parere della Corte 1/92 ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2821), sul progetto di accordo con i paesi dell'associazione europea di libero
scambio.
42
– Citata alla nota 18, punto 23.
43
– Sentenza della Corte 6 dicembre 2005, causa C‑461/03, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑0000, punto 22).
44
– V., da ultimo, sentenza della Corte 23 marzo 2004, causa C‑234/02 P, Mediatore europeo/Lamberts ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2803, punto 59),
e la giurisprudenza ivi citata. Anche tale punto ed i seguenti confermano la costante giurisprudenza in base alla quale la
ricevibilità di un ricorso per risarcimento danni non è correlata alla ricevibilità di un ricorso per l'annullamento dello
stesso atto, asseritamente illegittimo. Un ricorso per risarcimento danni dipende da un provvedimento o da un comportamento
illegittimo che produce conseguenze sfavorevoli per il ricorrente, mentre un ricorso di annullamento dipende dalle loro conseguenze
giuridiche.
45
– Oppure, nella formulazione della causa Schöppenstedt, una «violazione grave di una norma superiore intesa a tutelare i
singoli» (sentenza della Corte 2 dicembre 1971, causa 5/71 [OSCURATO:PERSONA]. pag. 975, punto 11).
46
– Ai sensi dell'art. 243 CE e dell'art. 104, n. 1, secondo comma, del regolamento di procedura del Tribunale.
47
– La possibilità di ordinare la sospensione in relazione ad un ricorso per risarcimento danni non è mai stata esplicitamente
confermata, ma rimane aperta. V. ordinanze 23 maggio 1990, cause riunite C‑51/90 R e C‑59/90 R, Comos-Tank e a./[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2167, punto 33), e 12 dicembre 1995, causa T-203/95 R, Connolly/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2919, punto 23).
48
– Art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia.
49
– V., ad esempio, sentenza della Corte 27 gennaio 1982, cause riunite 256/80, 257/80, 265/80, 267/80 e 5/81, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 85, punti 9 e 10).
50
– Citata alla nota 7, punto 23; v. anche sentenza Cimenteries CBR, citata alla nota 12.
51
– Citata alla nota 11, punto 40.
52
– V. paragrafo 48 e nota 29 supra.
53
– Sebbene le imprese produttrici di tabacco si siano riferite anche alle sentenze [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e Francia/[OSCURATO:PERSONA]
(v. nota 13), tali cause riguardavano provvedimenti che avevano chiaramente effetti giuridici.
54
– Sentenze della Corte 22 settembre 1988, cause riunite 358/85 e 51/86, Francia/Parlamento ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 4821); Francia/[OSCURATO:PERSONA],
citata alla nota 35; Francia/[OSCURATO:PERSONA], citata alla nota 13, e 16 giugno 1993, Francia/[OSCURATO:PERSONA], causa C‑325/91 ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3283).
55
– Sentenza della Corte 28 gennaio 1986, causa 169/84, Cofaz ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 391, punto 20).
56
– Parere della Corte 14 dicembre 1991, 1/91 ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6079, punti 41-46); parere della Corte 18 aprile 2002, 1/00 ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3493,
punto 45).
57
– Come osserva la Germania, ciò presuppone che la dottrina dell'Act of State
non
trovi applicazione, mentre il secondo motivo di impugnazione presuppone il contrario.
58
– V. supra, paragrafo 5.
59
– Sentenze 1° marzo 1966, causa 48/65, Lütticke/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 19, punto 27); 31 marzo 1971, causa 22/70, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
([OSCURATO:PERSONA]. pag. 263, punto 42); 27 marzo 1980, causa 133/79, Sucrimex/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1299, punto 17?.
60
– Citata alla nota 7, punto 9.
61
– Sentenza 9 dicembre 2004, causa C‑123/03 P ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11647, punto 44).
62
– Sentenza del Tribunale 22 giugno 1990, cause riunite T‑32/89 e T‑39/89 ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑281, punto 21).
63
– Sentenza del Tribunale 15 dicembre 2005, causa T‑33/01 ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑0000, punto 89).
64
– Sentenza 5 ottobre 1999, causa C-308/95, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6513, in particolare punti 26 e 29); ordinanza
28 gennaio 2004, causa C‑164/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1177, in particolare punti 18 e 22).
65
– Conclusioni 15 settembre 2005 nella causa C‑301/03, Italia/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑0000, paragrafi 52 e 53, e nota 15).