CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34497/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; _ —[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che, in parziale riforma della decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto per i reati di cui agli artt. 56, 640 e 497-bis cod. pen, ha rideterminato la pena, ritenuta la continuazione con i fatti già giudicati con sentenza del Tribunale di Firenze del 22 maggio 2024, irrevocabile; - [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio della motivazione in riferimento alla determinazione della pena, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M