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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26238/2026

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e d’Appello di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza del 17/11/2025, la Corte d’Appello di Bologna ha confermatola sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Ravenna, indata 19/06/2024, con la quale DOSI Andrea era stato condannato alla pena digiustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 10 e 5 d.lgs. n. 74 del 2000, a luiascritti – come meglio specificato ai capi a) e b) della rubrica – in qualità di legalerappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.2.

Ricorre per cassazione il DOSI, a mezzo del proprio difensore, deducendo:2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenutasussistenza del reato sub a).

Si censura la mancata riconduzione della fattispecienell’alveo dell’illecito amministrativo di cui all’art. 9 d.lgs. n. 471 del 1997, dalmomento che non era stato accertato se le fatture “non fossero mai state tenuteo conservate”, e per aver ritenuto sussistente una impossibilità relativa diricostruire il volume di affari, posto che il risultato economico delle operazioni eracomunque accertabile sulla base di altra documentazione.2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenutasussistenza del dolo specifico del reato sub a).

Si censura la sentenza per avervalorizzato la sistematicità delle omissioni dichiarative, la rilevanza economicadelle operazioni, l’assenza di giustificazioni alternative, nonché la mancanza dellefatture attive in sede di verifica, senza considerare l’ipotesi di un disordinecontabile e di una eventuale condotta inadempiente di terzi professionisti.2.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alladeterminazione dell’imposta evasa con l’omessa dichiarazione.

Si censura lasentenza per aver ritenuto irrilevanti i costi non registrati, in quanto il giudicepenale avrebbe dovuto svolgere autonomi accertamenti sull’ammontare dell’IVAdetraibile in base alle fatture passive tracciate.2.4.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenutasussistenza del solo specifico di evasione.

Si censura la sentenza per non aververificato se l’omessa dichiarazione poteva essere spiegabile in termini diversidalla volontà di evadere il fisco.2.5.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla misura deltrattamento sanzionatorio.

Si censura l’entità dell’aumento per la continuazione,non adeguatamente motivato.3.

Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecitauna declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo manifestamenteinfondate le censure devolute.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, per la mancanza di adeguato confronto con leargomentazioni svolte dalla sentenza impugnata, e comunque per la manifestainfondatezza delle questioni proposte.2.

Con riferimento all’accusa di occultamento delle scritture contabili, la difesaha contestato la decisione della Corte territoriale sia quanto all’elemento oggettivodel reato, sia quanto alla configurabilità del dolo specifico di evasione.2.1.

Il primo ordine di doglianze difetta di specificità, avendo la Corted’Appello fondato la propria decisione su principi del tutto consolidati nellagiurisprudenza di questa Suprema Corte.Si è infatti chiarito, per un verso, che «ai fini della configurabilità del delittodi occultamento o distruzione di documenti contabili, il rinvenimento presso il terzodestinatario dell'atto di uno dei due esemplari in cui dev'essere compilata lafattura, documento di cui è obbligatoria la conservazione a fini fiscali, può indurrea ritenere che il mancato rinvenimento dell'altro esemplare presso l'emittente siaconseguenza della sua distruzione o del suo occultamento» (Sez. 3, n. 3729 del22/10/2024, dep. 2025, Accogli, Rv. 287392 – 01).

Per altro verso, è altrettantopacifico l’insegnamento secondo cui «in tema di reati tributari, l'impossibilità diricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione odall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto,sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzidella documentazione mancante» (Sez. 3, n. 7051 del 15/01/2019, Ferrigni, Rv.275005 – 01).In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, fondante la conferma dellacondanna alla luce del rinvenimento delle fatture presso i clienti e grazie allaconsultazione delle banche dati (cfr. pag. 5 seg. della sentenza impugnata), i rilievidifensivi – volti a contestare l’avvenuta dimostrazione della emissione dellefatture, e comunque a sostenere una mera difficoltà nella ricostruzione degli affari– appaiono privi di qualsiasi consistenza, oltre che meramente reiterativi diquestioni già esaminate e motivatamente disattese dalla Corte d’Appello.2.2.

Con riferimento alla contestata sussistenza del dolo di evasione, la Corteterritoriale ha valorizzato, tutt’altro che illogicamente (cfr. pag. 6 seg. dellasentenza impugnata), la reiterata omissione dichiarativa, l’assoluta assenza digiustificazioni idonee a spiegare la totale indisponibilità delle fatture, il caratterepluriennale e continuativo dell’occultamento (circostanza idonea ad escludereprofili di mero disordine o trascuratezza), nonché l’entità particolarmentesignificativa del volume di affari sottratto a contabilizzazione (fatture attive percomplessivi Euro 113.379,48 quanto al 2017, e per complessivi Euro 279.732,62quanto al 2018).A fronte di tale percorso argomentativo, di per sé del tutto immune da criticitàqui deducibili, la difesa si è inammissibilmente limitata a riproporre – senza alcuneffettivo confronto con la sentenza – la tesi del mero disordine, e a lamentare, intermini marcatamente esplorativi, il mancato apprezzamento di “possibilispiegazioni alternative”, quali “eventuali condotte inadempienti o fraudolente” daparte di professionisti incaricati (cfr. l’ottava pagina del ricorso, privo dinumerazione).3.

Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi quanto alledoglianze relative al reato di omessa dichiarazione.3.1.

Per ciò che riguarda i rilievi mossi in ordine alla quantificazionedell’imposta evasa, con particolare riguardo alla omessa considerazione dei costinon registrati, deve osservarsi che – come sottolineato anche dal P.G. nella suarequisitoria – la decisione della Corte d’Appello si colloca in una linea di pienacontinuità con un indirizzo interpretativo del tutto consolidato, secondo cui «ai finidella configurabilità dei reati in materia di Iva, la determinazione della baseimponibile, e della relativa imposta evasa, deve avvenire solo sulla base dei costieffettivamente documentati, non rilevando l'eventuale sussistenza di costi nondocumentati, mentre è possibile tenere conto di questi ultimi nelle ipotesi di reaticoncernenti le imposte dirette» (Sez. 3, n. 53980 del 16/07/2018, Tirozzi, Rv.274564 – 01, la quale, in motivazione, ha ulteriormente precisato che l'IVA ècollocata in un sistema chiuso di rilevanza sovranazionale, che prevede latracciabilità di tutte le fatture, attive e passive, emesse nei traffici commerciali, anulla rilevando l'eventuale sussistenza di costi effettivi non registrati che, invece,possono essere considerati con riferimento alle imposte dirette, non vincolate alrispetto di stringenti oneri documentali).È evidente, alla luce di tale condivisibile orientamento, che la riproposizionedella tesi secondo cui il giudice avrebbe dovuto autonomamente prendere inconsiderazione i costi non registrati risulta priva di consistenza, oltre che – anchein questo caso - meramente reiterativa di doglianze adeguatamente esaminate edisattese.3.2.

Quanto alle doglianze concernenti la sussistenza del dolo di evasione, ilmotivo risulta palesemente aspecifico.Riproponendo, anche nell’odierno ricorso, censure non prive di connotazioniesplorative (ovvero lamentando la mancata verifica della possibilità di spiegare leomesse dichiarazioni con la inadeguatezza organizzativa o con il ruolo fraudolento“di eventuali professionisti” incaricati), la difesa ha palesato l’assenza di qualsiasieffettivo confronto con l’articolato percorso motivazionale tracciato dalla Corted’Appello, che ha valorizzato il carattere ripetuto per più annualità delle omissioni,unitamente alla mancata registrazione dei costi, ritenuta dimostrativa dell’intentodi non curarsi della detraibilità degli stessi, “scelta che non si spiega se non inun’ottica di orientamento dell’evasione totale”.Anche l’ulteriore doglianza, volta a lamentare la mancata considerazione della“tracciabilità” dei rapporti con i fornitori, risulta inammissibile anche perchépalesemente reiterativa: nel disattendere il corrispondente motivo di appello, laCorte territoriale ha ritenuto irrilevante il fatto che alcune fatture di acquistofossero reperibili presso i clienti, “soprattutto considerando che la documentazioneinterna è stata consapevolmente sottratta, che le fatture di vendita sono del tuttoassenti e che l’imputato non ha fornito alcuna spiegazione plausibile circa lamancata presentazione della dichiarazione pur in presenza di volumi economici diassoluto rilievo” (cfr. pag. 9, cit.).4.

Le residue censure, volte a contestare l’entità dell’aumento per lacontinuazione, appaiono del tutto generiche.La Corte d’Appello ha dato puntualmente conto delle ragioni alla base dellaritenuta congruità dell’aumento per la continuazione, facendo leva sull’entitàdell’imposta evasa, sul disvalore complessivo dei fatti e la condizione di evasoretotale del DOSI, che aveva in tal modo palesato “una preoccupante noncuranzadegli obblighi fiscali ed una capacità criminosa non indifferente” (cfr. pag. 10 dellasentenza impugnata).Si tratta, all’evidenza, di una motivazione del tutto immune da profili dicontraddittorietà o illogicità manifesta, che la difesa ha inteso contrastare congenerici riferimenti alla normativa e con altrettanto aspecifici richiami alla concretaoffensività delle condotte, nonchè con l’ulteriore rilievo, ancora una voltasquisitamente esplorativo, per cui “non è stato verificato se le successive riformesanzionatorie abbiano introdotto un trattamento più favorevole invocabile inapplicazione del favor rei” (cfr. la penultima pagina del ricorso).5.

Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria diinammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così deciso il 30 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVittorio [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d’Appello di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 17/11/2025, la Corte d’Appello di Bologna ha confermatola sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Ravenna, indata 19/06/2024, con la quale DOSI Andrea era stato condannato alla pena digiustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 10 e 5 d.lgs. n. 74 del 2000, a luiascritti – come meglio specificato ai capi a) e b) della rubrica – in qualità di legalerappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.2. Ricorre per cassazione il DOSI, a mezzo del proprio difensore, deducendo:2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenutasussistenza del reato sub a). Si censura la mancata riconduzione della fattispecienell’alveo dell’illecito amministrativo di cui all’art. 9 d.lgs. n. 471 del 1997, dalmomento che non era stato accertato se le fatture “non fossero mai state tenuteo conservate”, e per aver ritenuto sussistente una impossibilità relativa diricostruire il volume di affari, posto che il risultato economico delle operazioni eracomunque accertabile sulla base di altra documentazione.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenutasussistenza del dolo specifico del reato sub a). Si censura la sentenza per avervalorizzato la sistematicità delle omissioni dichiarative, la rilevanza economicadelle operazioni, l’assenza di giustificazioni alternative, nonché la mancanza dellefatture attive in sede di verifica, senza considerare l’ipotesi di un disordinecontabile e di una eventuale condotta inadempiente di terzi professionisti.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alladeterminazione dell’imposta evasa con l’omessa dichiarazione. Si censura lasentenza per aver ritenuto irrilevanti i costi non registrati, in quanto il giudicepenale avrebbe dovuto svolgere autonomi accertamenti sull’ammontare dell’IVAdetraibile in base alle fatture passive tracciate.2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenutasussistenza del solo specifico di evasione. Si censura la sentenza per non aververificato se l’omessa dichiarazione poteva essere spiegabile in termini diversidalla volontà di evadere il fisco.2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla misura deltrattamento sanzionatorio. Si censura l’entità dell’aumento per la continuazione,non adeguatamente motivato.3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecitauna declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo manifestamenteinfondate le censure devolute.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, per la mancanza di adeguato confronto con leargomentazioni svolte dalla sentenza impugnata, e comunque per la manifestainfondatezza delle questioni proposte.2. Con riferimento all’accusa di occultamento delle scritture contabili, la difesaha contestato la decisione della Corte territoriale sia quanto all’elemento oggettivodel reato, sia quanto alla configurabilità del dolo specifico di evasione.2.1. Il primo ordine di doglianze difetta di specificità, avendo la Corted’Appello fondato la propria decisione su principi del tutto consolidati nellagiurisprudenza di questa Suprema Corte.Si è infatti chiarito, per un verso, che «ai fini della configurabilità del delittodi occultamento o distruzione di documenti contabili, il rinvenimento presso il terzodestinatario dell'atto di uno dei due esemplari in cui dev'essere compilata lafattura, documento di cui è obbligatoria la conservazione a fini fiscali, può indurrea ritenere che il mancato rinvenimento dell'altro esemplare presso l'emittente siaconseguenza della sua distruzione o del suo occultamento» (Sez. 3, n. 3729 del22/10/2024, dep. 2025, Accogli, Rv. 287392 – 01). Per altro verso, è altrettantopacifico l’insegnamento secondo cui «in tema di reati tributari, l'impossibilità diricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione odall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto,sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzidella documentazione mancante» (Sez. 3, n. 7051 del 15/01/2019, Ferrigni, Rv.275005 – 01).In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, fondante la conferma dellacondanna alla luce del rinvenimento delle fatture presso i clienti e grazie allaconsultazione delle banche dati (cfr. pag. 5 seg. della sentenza impugnata), i rilievidifensivi – volti a contestare l’avvenuta dimostrazione della emissione dellefatture, e comunque a sostenere una mera difficoltà nella ricostruzione degli affari– appaiono privi di qualsiasi consistenza, oltre che meramente reiterativi diquestioni già esaminate e motivatamente disattese dalla Corte d’Appello.2.2. Con riferimento alla contestata sussistenza del dolo di evasione, la Corteterritoriale ha valorizzato, tutt’altro che illogicamente (cfr. pag. 6 seg. dellasentenza impugnata), la reiterata omissione dichiarativa, l’assoluta assenza digiustificazioni idonee a spiegare la totale indisponibilità delle fatture, il caratterepluriennale e continuativo dell’occultamento (circostanza idonea ad escludereprofili di mero disordine o trascuratezza), nonché l’entità particolarmentesignificativa del volume di affari sottratto a contabilizzazione (fatture attive percomplessivi Euro 113.379,48 quanto al 2017, e per complessivi Euro 279.732,62quanto al 2018).A fronte di tale percorso argomentativo, di per sé del tutto immune da criticitàqui deducibili, la difesa si è inammissibilmente limitata a riproporre – senza alcuneffettivo confronto con la sentenza – la tesi del mero disordine, e a lamentare, intermini marcatamente esplorativi, il mancato apprezzamento di “possibilispiegazioni alternative”, quali “eventuali condotte inadempienti o fraudolente” daparte di professionisti incaricati (cfr. l’ottava pagina del ricorso, privo dinumerazione).3. Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi quanto alledoglianze relative al reato di omessa dichiarazione.3.1. Per ciò che riguarda i rilievi mossi in ordine alla quantificazionedell’imposta evasa, con particolare riguardo alla omessa considerazione dei costinon registrati, deve osservarsi che – come sottolineato anche dal P.G. nella suarequisitoria – la decisione della Corte d’Appello si colloca in una linea di pienacontinuità con un indirizzo interpretativo del tutto consolidato, secondo cui «ai finidella configurabilità dei reati in materia di Iva, la determinazione della baseimponibile, e della relativa imposta evasa, deve avvenire solo sulla base dei costieffettivamente documentati, non rilevando l'eventuale sussistenza di costi nondocumentati, mentre è possibile tenere conto di questi ultimi nelle ipotesi di reaticoncernenti le imposte dirette» (Sez. 3, n. 53980 del 16/07/2018, Tirozzi, Rv.274564 – 01, la quale, in motivazione, ha ulteriormente precisato che l'IVA ècollocata in un sistema chiuso di rilevanza sovranazionale, che prevede latracciabilità di tutte le fatture, attive e passive, emesse nei traffici commerciali, anulla rilevando l'eventuale sussistenza di costi effettivi non registrati che, invece,possono essere considerati con riferimento alle imposte dirette, non vincolate alrispetto di stringenti oneri documentali).È evidente, alla luce di tale condivisibile orientamento, che la riproposizionedella tesi secondo cui il giudice avrebbe dovuto autonomamente prendere inconsiderazione i costi non registrati risulta priva di consistenza, oltre che – anchein questo caso - meramente reiterativa di doglianze adeguatamente esaminate edisattese.3.2. Quanto alle doglianze concernenti la sussistenza del dolo di evasione, ilmotivo risulta palesemente aspecifico.Riproponendo, anche nell’odierno ricorso, censure non prive di connotazioniesplorative (ovvero lamentando la mancata verifica della possibilità di spiegare leomesse dichiarazioni con la inadeguatezza organizzativa o con il ruolo fraudolento“di eventuali professionisti” incaricati), la difesa ha palesato l’assenza di qualsiasieffettivo confronto con l’articolato percorso motivazionale tracciato dalla Corted’Appello, che ha valorizzato il carattere ripetuto per più annualità delle omissioni,unitamente alla mancata registrazione dei costi, ritenuta dimostrativa dell’intentodi non curarsi della detraibilità degli stessi, “scelta che non si spiega se non inun’ottica di orientamento dell’evasione totale”.Anche l’ulteriore doglianza, volta a lamentare la mancata considerazione della“tracciabilità” dei rapporti con i fornitori, risulta inammissibile anche perchépalesemente reiterativa: nel disattendere il corrispondente motivo di appello, laCorte territoriale ha ritenuto irrilevante il fatto che alcune fatture di acquistofossero reperibili presso i clienti, “soprattutto considerando che la documentazioneinterna è stata consapevolmente sottratta, che le fatture di vendita sono del tuttoassenti e che l’imputato non ha fornito alcuna spiegazione plausibile circa lamancata presentazione della dichiarazione pur in presenza di volumi economici diassoluto rilievo” (cfr. pag. 9, cit.).4. Le residue censure, volte a contestare l’entità dell’aumento per lacontinuazione, appaiono del tutto generiche.La Corte d’Appello ha dato puntualmente conto delle ragioni alla base dellaritenuta congruità dell’aumento per la continuazione, facendo leva sull’entitàdell’imposta evasa, sul disvalore complessivo dei fatti e la condizione di evasoretotale del DOSI, che aveva in tal modo palesato “una preoccupante noncuranzadegli obblighi fiscali ed una capacità criminosa non indifferente” (cfr. pag. 10 dellasentenza impugnata).Si tratta, all’evidenza, di una motivazione del tutto immune da profili dicontraddittorietà o illogicità manifesta, che la difesa ha inteso contrastare congenerici riferimenti alla normativa e con altrettanto aspecifici richiami alla concretaoffensività delle condotte, nonchè con l’ulteriore rilievo, ancora una voltasquisitamente esplorativo, per cui “non è stato verificato se le successive riformesanzionatorie abbiano introdotto un trattamento più favorevole invocabile inapplicazione del favor rei” (cfr. la penultima pagina del ricorso).5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria diinammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così deciso il 30 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVittorio [OSCURATO:PERSONA]
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