CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 12782/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 02/07/2025 della Corte di appello di CatanzaroVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];udito il P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA] che si è riportataalle conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Castrovillari che ha insistito perl’accoglimento del ricorso, riportandosi anche alla memoria di replica alle conclusionirassegnate per iscritto dal P.G.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa in data1 febbraio 2024 dal Tribunale di Castrovillari con la quale [OSCURATO:PERSONA] CordascoSalmena è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 589, commi 1 e 2, cod.pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA] e condannato alla pena di mesi sei di reclusioneoltre che alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente diguida per un anno. Fatto commesso in Villapiana il 2 agosto 2015.Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], mentre alla guidadella propria autovettura, percorreva la SP 162, effettuava una manovra di svolta asinistra per immettersi sulla SS 106 Ionica, in direzione Taranto, senza usare ladovuta prudenza e senza dare la precedenza al motociclo condotto dal [OSCURATO:PERSONA], chepercorreva la SP 162, nella opposta direzione di marcia. Il conducente del motociclo,stante la repentinità della manovra non riusciva ad evitare l’impatto con l’autovetturacondotta dal [OSCURATO:PERSONA], contro lo sportello anteriore lato passeggero, e rovinava al suoloriportando lesioni gravissime in conseguenza delle quali decedeva.2. Contro la sentenza l’imputato ha presentato tempestivo ricorso per mezzodel difensore affidato a tre motivi.2.1. Con il primo si deduce inosservanza, erronea applicazione della leggepenale e vizi di motivazione anche sotto il profilo del travisamento della prova.In tesi difensiva si assume una erronea applicazione del principio di affidamentoe della prevedibilità dell’evento laddove si assume che «il conducente di un veicolo,nello svoltare su altra carreggiata deve prefigurarsi anche l’eccessiva velocità daparte degli altri veicoli». Così ragionando, i giudici di merito finiscono con l’esigeredall’imputato un dovere di previsione che trascende dalla normale prudenza e finiscecon il trasformare il principio di affidamento in una regola di responsabilità oggettivaavuto riguardo alla condotta di guida sconsiderata e anomala tenuta dal conducenteil motoveicolo, del tutto imprevedibile in quanto atipica ed eccezionale.Nel caso di specie, secondo il difensore, l’impatto tra i veicoli si è verificatoallorquando la manovra di svolta a sinistra da parte dell’auto era già iniziata e l’autoaveva interamente superato l’isola spartitraffico presente nell’incrocio. Pertanto,l’impatto tra i veicoli è stato reso possibile dalla eccessiva velocità mantenuta dalconducente del motociclo (compresa tra i 65 e i 75 km/h a fronte di un limite divelocità di 50 km/h) e dalla sua disattenzione. Per contro, la manovra di svolta delBrandi era iniziata allorquando il motociclo distava circa ottanta metri e non potevaprevedere che quel veicolo sopraggiungesse ad una velocità talmente elevata da nonconsentirgli di terminare la svolta a sinistra. I giudici di merito, dunque, conmotivazione manifestamente illogica hanno valutato come prevedibile l’imprudentecomportamento del conducente del motociclo benché lo stesso fosse distratto allaguida e tenesse una velocità assai superiore a quella consentita, tale da rendere vanoogni calcolo prudenziale. Sotto altro profilo, sostiene la difesa che il conducente delmotoveicolo avrebbe potuto avvistare l’autovettura sin dall’inizio della manovra disvolta, rallentare e deviare per tempo la traiettoria, sicché il suo comportamento− caratterizzato da una velocità superiore fino al 50% del limite consentito e daestrema disattenzione – doveva essere considerato quale concausa sopravvenuta dasola sufficiente a determinare l’evento, tanto più che [OSCURATO:PERSONA] non indossava il casco eil motociclo a bordo del quale viaggiava presentava la revisione scaduta (era, dunque,potenzialmente inefficiente).2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce travisamento della prova emanifesta illogicità della motivazione in ordine alla ricostruzione della dinamica delsinistro.In particolare, si lamenta l’assenza di un’adeguata valutazione delledichiarazioni rese dai testimoni oculari e si sostiene che i giudici di merito avrebberoignorato il contenuto di prove decisive per la ricostruzione del fatto. Il riferimento è,in particolare, alle deposizioni da cui risulta che l’impatto tra i veicoli è avvenutoallorquando l’autovettura aveva già quasi interamente superato l’isola spartitrafficoe che il ricorrente, prima di iniziare la svolta, si era fermato. Tale ultimo aspetto èstato ritenuto dal giudice di appello, del tutto irrilevante.2.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazionequanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Si contesta, in particolare,la mancata applicazione della circostanza attenuante prevista dall’art. 589 biscomma 7 cod. pen. e si lamenta un’inadeguata motivazione in ordine alla durata dellasanzione accessoria della sospensione della patente di guida.Con specifico riferimento alla applicazione dell’art. 589 bis, comma 7, cod. pen.la difesa osserva che, ancorché il fatto sia stato commesso il 2 agosto 2015, nel casodi specie avrebbe dovuto trovare applicazione, perché più favorevole, la disposizioneinvocata. Lamenta, in particolare, che la sentenza impugnata non abbia fornitorisposta ad analoga doglianza formulata nei motivi di appello. Osserva, in subordine,che del concorso di colpa della vittima si sarebbe dovuto tenere conto nelladeterminazione del trattamento sanzionatorio sulla base dei criteri generali di cuiall’art. 133 cod. pen. e si duole che ciò non sia avvenuto risultandone immotivata ladeterminazione della pena.Quanto alla sanzione amministrativa accessoria, il ricorrente rileva che ladeterminazione dell’entità della stessa deve essere motivata applicando i criteriprevisti dall’art. 218 cod. strada e, nel caso di specie, ciò non è avvenuto.3. All’udienza, le parti hanno concluso come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. Il primo motivo è reiterativo di argomenti già sottoposti al vaglio della Corteterritoriale che li ha esaminati con motivazione non manifestamente illogica ecoerente con le emergenze istruttorie.Appare, innanzitutto, opportuno rammentare il costante orientamento espressoda questa Corte secondo cui la ricostruzione di un incidente stradale, nella suadinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti dellastrada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dellaefficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito eintegra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimitàse sorretti da adeguata motivazione (Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679;Sez. 4, n. 37838 del 01/07/2009, Rv. 245294; Sez. 4 n. 43403 del 17/10/2007,Rv. 238321).invoca, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e unarivisitazione del potere riservato al giudice di merito in punto di valutazione dellaprova senza confrontarsi con l’iter logico giuridico seguito dai giudici di merito.I giudici di merito hanno valutato come gravemente colposa la condotta tenutadal ricorrente ed hanno escluso che la condotta, parimenti colposa, posta in esseredal [OSCURATO:PERSONA] potesse interrompere il nesso di causalità non rivestendo né il caratteredella eccezionalità né della imprevedibilità.I giudici di merito, dopo avere passato in rassegna tutti gli elementi probatoriacquisiti, costituiti dalla CNR e dai relativi allegati (acquisiti sull’accordo delle parti),dalle consulenze del P.M. e dell’imputato nonché dall’esame dei relativi consulenti,dalle dichiarazioni testimoniali (ivi comprese quelle rese ai sensi dell’art. 391 bis cod.proc. pen.), sono pervenuti alla conclusione che l’imputato, «giunto in prossimitàdella rampa di accesso alla S.S. 106, allorché si avvicinava il veicolo condotto dalPirillo a velocità superiore al limite vigente in quel tratto di strada e, pur avendo ilprimo piena possibilità di avvedersi per tempo della motovettura in avvicinamento,sottostimando la distanza effettiva di quest’ultima in rapporto alla velocità di marciaassunta e, comunque, non arrestando il compimento della manovra all’esito deltransito del motociclo che marciava, correttamente, all’interno della propria corsia,impegnava la svolta, tagliando la strada al motociclo e così provocando la collisioneda cui derivava la morte della vittima» (pag. 20 sentenza di primo grado).Tale condotta è stata ritenuta posta in violazione dell’art. 145 Cod. strada cheprevede l’obbligo per i conducenti che si approssimano a una intersezione di usare lamassima prudenza al fine di evitare incidenti e stabilisce che, «quando due veicolistanno per impegnare una intersezione ovvero laddove le loro traiettorie stianocomunque per intersecarsi, si ha l’obbligo di dare la precedenza a chi proviene dadestra, salvo diversa segnalazione». In altri termini, l’evento verificatosi, ossial’impatto con un veicolo che transitava sull’opposto senso di marcia, proveniente dadestra, altro non rappresentava che la concretizzazione del rischio che la regolaviolata mira a evitare.Inoltre, il fatto che la vittima transitasse a una velocità ritenuta pari a 60 km/hrispetto ai 50 previsti, non è stato ritenuto tale da innescare una serie causaleautonoma essendo del tutto prevedibile che in una strada, dalla direzione oppostapossa sopraggiungere un veicolo, seppure con velocità non adeguata.È stato in proposito argomentato che la condotta della persona offesa puòessere stata imprudente ma non certo abnorme, cioè tale da innescare un decorsocausale autonomo, generando un rischio del tutto eccentrico rispetto a quelloderivante dal non avere tenuto l’imputato una condotta di guida adeguata rispettoalle circostanze di luogo.Si tratta di motivazione tutt’altro che illogica e in linea con il pacificoorientamento di legittimità secondo cui se la precedente violazione di regolecomportamentali da parte di un conducente sia di per sé colpevole, anche l’eventualeconcorso di colpa di terzi non vale a interrompere il nesso di causalità quando nonsia caratterizzato da eccezionalità, abnormità e straordinarietà, nel caso di specie nonricorrenti, ossia da circostanze tali da stravolgere il normale corso degli accadimenti,facendo assurgere alla condotta della vittima il ruolo di causa sopravvenuta,sufficiente da sola a determinare l’evento.Ed invero, «Le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalitàsono solo quelle che innescano un processo causale completamente autonomo daquello determinato dalla condotta omissiva o commissiva dell'agente, ovvero dànnoluogo ad uno sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico, pur se eziologicamentericonducibile ad essa» (Sez. 4, n. 10656 del 13/02/2024, Rv. 286013).Appare, dunque, evidente che il motivo, oltre che sollecitare una non consentitarivalutazione di profili di merito, non si confronta, se non apparentemente, con lemotivazioni delle sentenze conformi.3. Il ricorrente deduce − e lo specifica nel corpo della memoria di replica − untravisamento della prova nel quale sarebbero incorsi i giudici di merito. Tale ipotizzatotravisamento non è stato dedotto per negare il punto d’urto, avvenuto pacificamentenella corsia di pertinenza del motociclo, ma per evidenziare come entrambe lesentenze di merito avrebbero omesso di valutare quanto provato per via testimoniale(testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ossia che l’autovetturadell’imputato, al momento dell’impatto, aveva quasi completamente superato l’isolaspartitraffico dell’incrocio.Il vizio denunciato non può essere ritenuto sussistente. Già la sentenza di primogrado, passando in rassegna analiticamente le emergenze acquisite, ivi comprese ledichiarazioni dei testi indicati, aveva ampiamente argomentato che, avuto riguardoai dati obiettivi emersi, ossia il punto dell’impatto avvenuto tra la moto e la partedestra dell’autovettura condotta dal [OSCURATO:PERSONA] e in particolare lo sportello latopasseggero con la effrazione del finestrino, indicava all’evidenza che la manovra disvolta dell’autovettura non era stata affatto completata, diversamente, altra sarebbestata la parte dell’auto che sarebbe stata attinta dal mezzo a due ruote.Dunque non si è in presenza, come si assume, di una omissione ma di unavalutazione non illogicamente operata dai giudici di merito che, alla luce dell’interocompendio probatorio acquisito, proveniente dagli esiti degli accertamenti svolti suiluoghi e dagli esiti delle stesse consulenze, tenuto conto della conformazione deiluoghi, della visibilità, del manto stradale, hanno concordemente ritenuto che Brandisi sia determinato a svoltare egualmente piuttosto che concedere la precedenzadovuta. Lo stesso [OSCURATO:PERSONA], del resto, sia pure sostenendo che il motoveicolo si trovavaa 80 metri di distanza ha ammesso di averne visto le luci quando impegnò la corsiaopposta per eseguire la manovra di svolta. E che tale manovra non fosse completataè stato escluso avuto riguardo proprio al punto di impatto tra i due mezzi, nonmancando di rilevare che solo il teste Mandalari aveva riferito di aver visto “piombare”una moto sulla parte “posteriore” dell’autovettura.È stato, peraltro, evidenziato che la distanza alla quale il [OSCURATO:PERSONA] assume di averenotato il motoveicolo (80 metri) - a fronte di quella determinata dal consulenteCoscarelli in 60 metri, dello spazio inferiore indicato dal consulente Minasi e dei 44metri indicati dall’ing. Prantera ove il [OSCURATO:PERSONA] avesse viaggiato a 50 km/h – deporrebbenel senso che, tenuto conto del tempo di esecuzione della svolta stimatoconcordemente dai consulenti in tre secondi, il motoveicolo avrebbe dovutopercorrere circa 30 metri al secondo per giungere al punto di collisione nello stessotempo, corrispondenti ad una velocità di circa 110 km/h, «velocità di gran lungasuperiore alla media dei valori ritenuti dalla più sfavorevole ricostruzione effettuatadal consulente del Pubblico ministero, che la fissava in 70 km/h, rispetto alla stimadel perito, che la determinava in 60 km/h».Le sentenze conformi hanno valorizzato che, date le condizioni metereologicheottimali, con strada asciutta e traffico regolare, in un tratto viario rettilineocaratterizzato da buone condizioni di visibilità adeguate alle caratteristiche del luogo,per il quale si richiede prudenza stante la presenza della intersezione, il fascio dei fariavrebbe consentito l’avvistamento di veicoli provenienti dalle opposte direttrici anchea distanze superiori ai cinquanta metri, rilevando che anche i testi a discolpa, cheseguivano l’auto del [OSCURATO:PERSONA], hanno riferito di avere notato le luci del motoveicolo.È stata, inoltre, esaminata la prospettazione del consulente di parte – in speciela circostanza che [OSCURATO:PERSONA] aveva visto il centauro e aveva giudicato la sua distanzacome sufficiente a svoltare – ed è stato stigmatizzato il comportamento di guidadell’imputato, integrante violazione della regola cautelare specifica, ossia l’obbligo didare la precedenza nella svolta a sinistra.Si è osservato che il rispetto di questa regola avrebbe consentito di superareogni incertezza sulla congruità dei tempi e degli spazi necessari per ultimare la svoltasenza entrare in collisione con il veicolo antagonista del quale l’imputato avrebbedovuto attendere il transito, prima di impegnare la carreggiata opposta. Ed invero,proprio le deposizioni rese dai testi della difesa, che seguivano l’auto condotta daBrandi e, tuttavia, hanno riferito di aver avvistato il motoveicolo condotto da Pirillomentre si approssimava all’incrocio, hanno condotto i giudici di merito a concludereche l’imputato avesse l’obbligo di astenersi dall’intraprendere la manovra di svolta.La valutazione errata operata dal [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta frutto di un colpevoleaffidamento sull’altrui condotta di guida o il frutto di una erronea percezione, chesono del tutto irrilevanti ai fini della esclusione dell’addebito e non intaccano larimproverabilità soggettiva dell’imputato.I giudici di merito, contrariamente a quanto assume il ricorrente, non hannoaffatto disconosciuto che la velocità alla quale il [OSCURATO:PERSONA] viaggiava sulla propriamotocicletta fosse superiore al limite di 50 km/h previsto nel tratto di strada in parolané che viaggiasse con la revisione del mezzo scaduta, ma hanno escluso, conmotivazione affatto illogica, che la condotta di guida della vittima fosse eccezionale eimprevedibile e come tale causa esclusiva dell’incidente.In sintesi, contrariamente a quanto si assume con il ricorso e si ribadisce conla memoria di replica, le sentenze conformi hanno fatto buon governo dei principi didiritto che regolano la materia, rilevando come l’affidamento in capo al [OSCURATO:PERSONA] inmerito alle modalità di guida altrui, non sarebbe valso ad escludere il nesso dicausalità avuto riguardo al comportamento della vittima che, per quanto imprudente,non può configurarsi come atipico né eccezionale posto che il motociclo viaggiavasulla propria corsia di marcia, a una velocità non esorbitante e, soprattutto, incondizioni di visibilità tali da consentire di avvistarlo, come in effetti è avvenuto.In altri termini, non è stato posto in discussione che la motocicletta condottadalla vittima sia sopraggiunta dal senso di marcia opposto, transitando sul marginedestro della propria carreggiata, vantando un diritto di precedenza ed è coerente conqueste premesse aver ritenuto che il conducente dovesse assicurarsi di poter iniziareed ultimare la manovra di svolta senza recare intralcio. E’ coerente con taleconclusione l’aver attribuito all’eccesso di velocità del motociclo condotto dalla vittimaun ruolo meramente concausale e aver ritenuto che l’evento non si sarebbe verificatose l’imputato non avesse omesso di dare la precedenza, come l’art. 145 Cod. Stradagli imponeva di fare.A quanto detto, e solo per ragioni di completezza, trattandosi di argomentidifensivi ancora una volta reiterativi che non si confrontano con la motivazione postaa fondamento del rigetto delle censure difensive già sottoposte al vaglio dei giudici dimerito, è qui il caso di ricordare che già il primo giudice, in merito alla circostanzache il conducente del mezzo non indossasse il casco ha diffusamente spiegato che ildecesso del [OSCURATO:PERSONA] è avvenuto in conseguenza dei traumi interni (non di traumi alcapo). Lo stesso giudice di primo grado ha osservato, poi, che dalla mancatarevisione, scaduta da soli due mesi non poteva desumersi che l’impianto frenantepotesse essere inefficiente e, stante la totale distruzione della parte anteriore delmotoveicolo, non era stato possibile accertare una simile circostanza, costituente,pertanto, una mera allegazione priva di qualsivoglia supporto probatorio.4. Parimenti inammissibile il motivo che attiene al trattamento sanzionatorio eper esso alla mancata applicazione della diminuzione di pena di cui all’art. 589 bis,comma 7, cod. pen. nonché alla sanzione accessoria della patente di guida.Quanto alla mancata applicazione della diminuzione di pena ai sensidell’art. 589 bis, comma 7, cod. pen. questa Corte di legittimità ha affermato che «inmateria di successione di leggi penali, una volta individuata la disposizionecomplessivamente più favorevole con riferimento al caso concreto, il giudice deveapplicarla nella sua interezza, essendo fatto divieto, in ossequio al principio di legalità,di combinare frammenti normativi dell’una e dell’altra, così da delineare una terzadisciplina (fattispecie in tema di omicidio stradale in cui la Corte ha ritenuto immuneda censure la decisione impugnata che, in ragione del bilanciamento con lecircostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6 e 62-bis cod. pen., ha valutato piùfavorevole la previgente disciplina prevista per il reato di omicidio colposo aggravatodalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, rispetto a quella introdottacon la legge 23 marzo 2016, n. 41, anche ove sia stata riconosciuta l’attenuante adeffetto speciale di cui all’art. 589 bis comma settimo, cod. pen.)» (Sez. 4, n. 13207del 27/01/2022, Rv. 282936 – 01; Sez. 4, n. 7961 del 17/01/2013, Rv. 255103).Va considerato che il reato ascritto al [OSCURATO:PERSONA] è stato commesso il 2 agosto 2015e che l’art. 589 bis cod. pen. è stato introdotto con la legge n. 41/2016 entrata invigore il 25 marzo 2016. La questione deve, dunque, essere risolta secondo la regoladella successione di leggi penali nel tempo di cui all’art. 2 cod. pen. secondo cui, puòderogarsi al principio di irretroattività della legge penale, purché la legge posterioresia più favorevole, sia in termini di elementi costitutivi della fattispecie astratta direato, sia in termini di trattamento sanzionatorio. Nei casi in cui, come quello inesame, la legge posteriore non ha abrogato la disciplina precedente ma l’ha solomodificata, occorre individuare la disciplina più favorevole ai fini e per gli effetti di cuiall’art. 2, comma 4, cod. pen. e tale valutazione può riguardare anche la disciplinadelle circostanze del reato (Sez. 4, n. 13207/2022 cit., in motivazione).Nel caso di specie, il giudice di merito ha riconosciuto le circostanze attenuantigeneriche in termini di equivalenza all’aggravante di cui all’art. 589, comma 2, cod.pen. anche in virtù «dell’acclarato contributo (con)causale della violazione colposaposta in essere dalla vittima», determinando la pena in misura pari al minimo edittalepari a mesi sei di reclusione. Ha, altresì, evidenziato che le innovazioni introdotte,per quanto consentono una riduzione di pena maggiore qualora concorra il fattocolposo della vittima, limitano l’incidenza delle circostanze attenuanti generiche, nonsuscettibili di un giudizio di bilanciamento rispetto all’elemento della violazione dinorme sulla circolazione stradale dal che discende che la pena sulla quale operarel’ulteriore riduzione nel caso del riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche, riconoscendo il comma 7 dell’art. 589 bis cod. pen. sarebbe pari ad annitre e mesi sei di reclusione.Sul punto questa Corte di legittimità ha precisato che ancorché la disciplinaprevista dall’art. 589 bis, comma 7, cod. pen. nel caso di concorso di colpa dellavittima, costituisca norma sopravvenuta più favorevole in quanto idonea a ridurrefino alla metà la pena ordinaria della reclusione da due a sette anni, a diversaconclusione deve giungersi nel caso in cui il giudice applichi le circostanze attenuantigeneriche riconosciute per il concorso della vittima, perché in tal caso deve essereconsiderata più favorevole la disciplina previgente che recupera la meno rigorosaforbice edittale dell’art. 589, comma 1, cod. pen. compresa tra sei mesi e cinque anni(Sez. 4, n. 29721 del 01/03/2017, Rv. 270918).Nel caso concreto, dunque, il giudice di merito ha correttamente optato perl’applicazione della disciplina previgente spiegando che il riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche «rende la disciplina sopravvenuta di sicura maggioreafflittività».5. Parimenti inammissibile è il ricorso relativamente alle doglianze chepatente di guida. Il motivo proposto non tiene conto dei principi espressi da questaCorte secondo cui nelle ipotesi in cui la sanzione concreta sia stata determinata entroil limite della media edittale, il richiamo ai criteri previsti dall’art. 218, comma 2, cod.strada – ancorché reso esplicito con un generico riferimento alla congruità dellasanzione – costituisce giustificazione sufficiente dell’uso della discrezionalità delgiudice. Non così quando, e non è il caso che ci riguarda, ci si discosta in misurasignificativa dalla misura media. In questi casi, è necessario spiegare per qualemotivo i parametri valutati meritino, in concreto, l’applicazione di una sanzionesuperiore perché il superamento della media edittale implica una valutazione dellagravità superiore alla media e di questa valutazione il giudice è tenuto a spiegare leragioni (Sez. F., n. 24023 del 20/08/2020, Rv. 279635; Sez. 4, n. 21194 del27/03/2012, Rv. 252738).Nel caso di specie, già il primo giudice – e con la motivazione posta, il ricorrentenon si confronta – richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 19febbraio-18 aprile 2019 che ha dichiarato la illegittimità dell’art. 222 cod. strada nellaparte in cui non prevede che il giudice, in caso di condanna per i reati di omicidio elesioni caratterizzati da violazioni stradali, possa disporre in alternativa alla revocadella patente di guida la mera sospensione allorché non ricorrano elementiaggravatori, quali la guida in stato di alterazione alcolica o da stupefacenti, ha optatoper la sospensione della patente di guida fissandone la durata in misura pari a unanno, dunque, ben al di sotto dei valori medi.6. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 12 febbraio 2026La Consigliera est. La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]