CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 46173/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2020 del GIP TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di L'Aquila ricorre avverso la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. di cui in epigrafe, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, in data 23 giugno 2020, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], in relazione a reato p. e p. dall'art. 186 comma secondo, lettera c), e 2-sexies Codice della Strada, la pena ritenuta di giustizia, con conversione della pena detentiva in quella pecuniaria corrispondente, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno. Quale unico motivo di ricorso si deduce la violazione di legge in relazione al fatto che, avuto riguardo al reato contestato, nulla é stato disposto né in ordine all'eventuale confisca del veicolo condotto dall'imputato al momento del fatto, sanzione amministrativa accessoria che sarebbe obbligatoria nel caso di specie ove il veicolo non appartenesse a terzi; né in ordine alla sospensione della patente di guida del Melena, anch'essa di obbligatoria applicazione entro i limiti di legge. Il P.G. ricorrente ha quindi chiesto annullarsi in parte qua la detta sentenza, chiedendo l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Nella sua requisitoria scritta, il P.G. presso questa Corte ha aderito al motivo di ricorso, associandosi alla richiesta di annullamento formulata dal P.G. territoriale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é fondato e va accolto. Con la sentenza impugnata é stata applicata la pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma secondo, lettera c), con l'aggravante dell'orario notturno; ma, come evidenziato nel ricorso, il giudice a quo ha omesso di disporre sia in ordine alla sanzione amministrativa accessoria della confisca dell'automezzo, che conseguirebbe ope legis alla condanna per il reato contestato in caso di appartenenza del veicolo all'imputato; sia in ordine alla sospensione della patente di guida, la cui durata nel caso di specie sarebbe prevista tra uno e due anni, salvo il raddoppio nel caso di appartenenza del veicolo a terzi. 2. L'impugnata sentenza deve essere pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di Pescara limitatamente all'omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca in via amministrativa del veicolo condotto dall'imputato in occasione della commissione del reato e della sospensione della patente di guida, da commisurarsi a cura del giudice di merito, avuto anche riguardo all'appartenenza del mezzo. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Pescara. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] esten