CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 novembre 2024
Cassazione n. 15670/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona delMinistro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis2026 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;1974 - controricorrente –avverso la sentenza n. 832/2024 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 07/11/2024 R.G.N. 615/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 495/2025Numero di raccolta generale 15670/2026Data pubblicazione 22/05/20261. [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Ministero dell’Istruzione inqualità di assistente amministrativa con contratti a tempodeterminato, da ultimo in servizio presso l'Istituto “Cardano” diPavia, era destinataria di contestazione di addebito disciplinaredel 12.10.2022 per alterazione dell’applicativo ARGO per laregistrazione dei periodi di ferie, finalizzata alla fruizione di unnumero di giorni di ferie superiore a quanto previsto dal CCNLdi riferimento. Il procedimento disciplinare si concludeva con illicenziamento senza preavviso.2. Il ricorso per impugnativa della sanzione espulsiva venivarespinto dal Tribunale di Pavia.3. La Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza diprimo grado, valutando che la dipendente aveva effettuatoindebitamente e intenzionalmente operazioni sul software ARGOmodificative dei giorni di ferie autorizzati dalla dirigentescolastica ed effettivamente fruiti.4. L’originaria ricorrente e appellante impugna percassazione la sentenza d’appello con quattro motivi, assistiti damemoria, cui resiste con controricorso l’amministrazione.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n.3, c.p.c.) violazione di legge per erroneità della sentenzaimpugnata, nella parte in cui ha omesso di pronunciarsisull’eccezione di violazione del principio di immutabilità,sollevata con il primo motivo dell’atto di appello.2. Il motivo è inammissibile.3. Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censureespressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primocomma, c.p.c., deve essere articolato in specifici mNoutmiverio registro generale 495/2025Numero sezionale 1974/2026riconducibili in maniera immediata e inequivocabile ad unNuam edroe dlli era ccolta generale 15670/2026cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citatDaat a pubblicazione 22/05/2026disposizione, pur senza la necessaria adozione di formulesacramentali o l'esatta indicazione numerica di una dellepredette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamentil'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordinead una delle domande o eccezioni proposte, non èindispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilitàdella fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360c.p.c., con riguardo all'art. 112 c.p.c., purché il motivo rechiunivoco riferimento alla nullità della decisione derivante dallarelativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibileil gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante oinsufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge(così Cass. S.U. n. 17931/2023).4. Con il motivo in esame, inoltre, si prospetta,apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, inrealtà, alla rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice dimerito, così da realizzare una surrettizia trasformazione delgiudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo gradodi merito, proponendo una propria diversa valutazione,corrispondente ad un mero dissenso motivazionale che noninficia la legittimità della sentenza impugnata, non essendoconsentito trasformare il giudizio di cassazione nel terzo gradodi merito nel quale ridiscutere esiti istruttori espressi nelladecisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame(v. Cass. n. 8758/2017, n. 29404/2017, n. 18721/2018, n.20814/2018, n. 1229/2019, S.U. n. 34476/2019, n.15568/2020, S.U. 20867/2020, n. 5987/2021, n. 20553/2021,n. 6774/2022, n. 36349/2023); tanto più in situazioneNumero registro generale 495/2025processuale di pronuncia di merito cd. doppia conforme, nellaN umero sezionale 1974/2026Numero di raccolta generale 15670/2026quale i fatti (alterazione dell’applicativo) sono stati accertati iDnat a pubblicazione 22/05/2026relazione alla contestazione e alle conseguenze sul maggiornumero di giorni di ferie indebitamente fruito, e ritenutiintegranti, in base a tutte le circostanze del caso concreto,violazione rientrante tra quelle giustificanti la sanzionedisciplinare espulsiva.5. Con il secondo motivo parte ricorrente denunciaviolazione, ex art. 360, n. 3, c.p.c., dell’art. 2119 c.c. e dell’art.12 del CCNL 2016/2018 per erroneità della sentenza impugnatanella parte in cui ha respinto il primo motivo di appello,ritenendo legittimo il licenziamento per giusta causa dellalavoratrice; sostiene che l’errore commesso è stato dovuto acolpa e negligenza, e non è consistito in fraudolenta alterazionedei dati.6. Il motivo non è meritevole di accoglimento.7. In tema di licenziamento per giusta causa e pergiustificato motivo soggettivo, la valutazione della gravità eproporzionalità della condotta rientra nell'attività sussuntiva evalutativa del giudice di merito, avuto riguardo agli elementiconcreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, conla quale viene riempita di contenuto la clausola generale dell'art.2119 c.c.8. Questa Corte non può sostituirsi al giudice del meritonell'attività di riempimento di concetti giuridici indeterminati, senon nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, e talesindacato sulla ragionevolezza non è quindi relativo allamotivazione del fatto storico, ma alla sussunzione dell'ipotesispecifica nella norma generale, quale sua concretizzazione.9. L'attività di integrazione del precetto normativo di cuiall'art. 2119 c.c. (norma cd. elastica), compiuta dal giudice diNumero registro generale 495/2025merito non può essere censurata in sede di legittimità se nonN umero sezionale 1974/2026Numero di raccolta generale 15670/2026nei limiti di una valutazione di ragionevolezza del giudizio dDait a pubblicazione 22/05/2026sussunzione del fatto concreto, siccome accertato, nella normagenerale, e in virtù di una specifica denuncia di non coerenzadel predetto giudizio rispetto agli standard, conformi ai valoridell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale.10. Pertanto, l'accertamento della concreta ricorrenza, nelfatto dedotto in giudizio, degli elementi integranti il parametronormativo costituisce un giudizio di fatto, demandato al giudicedi merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici ogiuridici (cfr. Cass. n.13534/2019, e giurisprudenza ivirichiamata; cfr. anche Cass. n. 985/2017, n. 88/2023; v. anche,Cass. n. 14063/2019, n. 16784/2020, n. 17321/2020, n.7029/2023, n. 23287/2023, n. 26043/2023, n. 30663/2023, n.107/2024, n. 5596/2024, n. 12787/2024, n. 21123/2024, n.24523/2024).11. Non è condivisibile l’affermazione di parte ricorrente chela riformulazione dell’elemento soggettivo del licenziamento siauna questio iuris e non una questio facti. Al contrario, si trattadi elemento concreto del fatto di natura soggettiva, il cuiaccertamento rientra nell’apprezzamento degli elementiprobatori e della loro portata dimostrativa riservata al merito enon rivedibile in questa sede di legittimità, ove congruamente elogicamente motivata, come nel caso di specie.12. Con il terzo motivo parte ricorrente deduce (art. 360, n.3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 e 2106c.c. e 13 CCNL Comparto istruzione e ricerca; sostiene erroneitàdella sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto ilsecondo motivo di appello con cui si censurava la sentenza diprimo grado per aver ritenuto proporzionata la sanzione dellicenziamento senza preavviso.Numero registro generale 495/202513. Il motivo è inammissibile. Numero sezionale 1974/2026Numero di raccolta generale 15670/202614. In materia di sanzioni disciplinari, il giudizio dDait a pubblicazione 22/05/2026proporzionalità tra licenziamento e addebito contestato èdevoluto al giudice di merito, in quanto implica unapprezzamento dei fatti che hanno dato origine allacontroversia, ed è sindacabile in sede di legittimità soltantoquando la motivazione della sentenza impugnata sul puntomanchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistentinell'essere stata articolata su espressioni od argomenti tra loroinconciliabili, oppure perplessi o manifestamente edobiettivamente incomprensibili, ovvero ancora sia viziata daomesso esame di un fatto avente valore decisivo, nel senso chel'elemento trascurato avrebbe condotto con certezza ad undiverso esito della controversia (cfr. Cass. n. 31627/2024, oltrealla giurisprudenza richiamata sopra, § 10).15. Tali vizi non ricorrono nel caso in esame, in cui il giudiziodi proporzionalità è stata ancorato alle circostanze fattualioggettive e soggettive accertate (p. 8 della sentenzaimpugnata).16. Con il quarto motivo di ricorso viene dedotta l’erroneitàdella sentenza impugnata, nella parte in cui ha omesso dipronunciarsi sulle domande consequenziali proposte dallaricorrente in grado di appello.17. Il motivo è assorbito dal rigetto della domanda principale(declaratoria di illegittimità del licenziamento) oggetto deiprecedenti motivi.18. In ragione della soccombenza parte ricorrente deve esserecondannata alla rifusione delle spese del presente giudizio infavore dell’amministrazione controricorrente, liquidate come dadispositivo.Numero registro generale 495/2025Numero sezionale 1974/2026 P.Q.MData pubblicazione 22/05/2026La Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presentegiudizio in favore di parte controricorrente, che liquida in euro4.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.p.r. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 21 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]