CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021
Cassazione n. 41489/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVA Elato avviso alle pRiD udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Genova, accogliendo la richiesta delle parti, formulata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in quella dì mesi 3, giorni 12 dì reclusione ed euro 500,00 di multa per il reato di tentato furto aggravato. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo, nell'unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Trattandosi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in forza della previsione di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 1, comma 62, della I. 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, avendo l'imputato, nel giudizio di appello, rinunciato ai motivi di gravame e concordato il trattamento sanzionatorio con il pubblico ministero. Per costante giurisprudenza di legittimità, il raggiungimento di tale accordo determina la radicale inammissibilità di doglianze che si riferiscano ai motivi ai quali la parte abbia espressamente rinunciato ed a quelle inerenti alla quantificazione di una pena diversa da quella concordata (cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge»). Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ìn favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il PreSidente [OSCURATO:PERSONA] saria Bruno EmanOéei Ui,111