CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 31846/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis cod. strada (fatto del 21.12.2018). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante contestata, benché la condotta del ricorrente non abbia mai determinato alcuna interruzione dello svolgimento della circolazione stradale. II) Violazione di legge, per mancata risposta alla richiesta difensiva di concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente alla contestata aggravante, condizione che avrebbe determinato l'annullamento della disposta revoca della patente di guida. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte con le quali insiste per l'accoglimento del ricorso. 5. Il ricorso non è fondato. 5.1. Quanto al motivo sub I), si deve osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha motivato adeguatamente sul punto, avendo logicamente e insindacabilmente riscontrato la fuoriuscita di strada del veicolo condotto dal prevenuto ed il collegamento di tale evento con il riscontrato stato di ebbrezza del conducente. Al riguardo, la decisione è in linea con il costante insegnamento della Corte regolatrice secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che,, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (cfr. Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, Rv. 275872 - 01). Inoltre, è sufficiente che il giudice verifichi la sussistenza di un nesso di strumentalità - occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente (Sez. 4, n. 17183 del 11/01/2019, Rv. 275712 - 01), come indubbiamente avvenuto nel caso in disarnina. 5.2. Il motivo sub II) è inammissibile, posto che il ricorrente non ha dedotto ragioni specifiche a sostegno dell'invocato bilanciamento in misura prevalente delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. rispetto alla contestata aggravante. Peraltro, mette conto precisare che, nella materia in disamina, la revoca della patente di guida, prevista come obbligatoria per l'ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale, deve essere disposta anche nel caso in cui, all'esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l'equivalenza ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non venendo meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza di tale aggravante (Sez. 4, n. 8491 del 03/03/2022, Rv. 282794 - 01). 6. Al rigetto del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso