CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2025
Cassazione n. 21496/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE d'APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con i ricorsi avverso l'indicata sentenza pronunciata ex art. 599 bis c.p.p. su istanza di concordato, gli imputati hanno dedotto violazione di legge per illegalità della pena per mancato rispetto dei criteri previsti dagli artt. 133 e 133 bis, cod. pen.. 2. I ricorsi sono inammissibili poiché deducono l'illegalità della pena per violazioni che, al più, possono costituire causa della illegittimità della sanzione e che pertanto esulano dall'ambito dei motivi azionabili avverso una sentenza pronunciata ex art. 599 bis cod. proc. pen.. Peraltro, secondo il costante insegnamento di questa Corte, il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (cfr. Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715; cfr. in tal senso Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234-01 per cui in tema di «patteggiamento in appello» ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata). 3. Le impugnazioni sono quindi inammissibili (ex art. 606 co.3 c.p.p.) con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 17 aprile 2025 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] sco Flo it Angelo Caputo7) [OSCURATO:PERSONA] PENALE6 G1