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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16814/2026

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a URBINO il 17/03/1957 avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, la quale, ad avviso del ricorrente, si fonderebbe esclusivamente su un accertamento fiscale e, quindi, su mere presunzioni tributarie, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura, peraltro generici e di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, per un verso, ha ritenuto esaustiva la piattaforma probatoria assunta in primo grado, e, per altro verso, ha rigettato la tesi difensiva, secondo cui avrebbero dovuto essere dedotti i costi relativi al canone di affitto, in quanto detti costi non erano documentati, dovendosi ribadire che, per determinare l'ammontare della imposta evasa, i costi possono essere riconosciuti solo in presenza di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza (cfr. Sez. 3, n. 17214 del 14/03/2023, Gallo, Rv. 284554 - 01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M1 1 G P26 / FE03-Pi)ì: ,wttiss

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a URBINO il 17/03/1957 avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, la quale, ad avviso del ricorrente, si fonderebbe esclusivamente su un accertamento fiscale e, quindi, su mere presunzioni tributarie, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura, peraltro generici e di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, per un verso, ha ritenuto esaustiva la piattaforma probatoria assunta in primo grado, e, per altro verso, ha rigettato la tesi difensiva, secondo cui avrebbero dovuto essere dedotti i costi relativi al canone di affitto, in quanto detti costi non erano documentati, dovendosi ribadire che, per determinare l'ammontare della imposta evasa, i costi possono essere riconosciuti solo in presenza di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza (cfr. Sez. 3, n. 17214 del 14/03/2023, Gallo, Rv. 284554 - 01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M1 1 G P26 / FE03-Pi)ì: ,wttiss
Sentenza Cassazione n. 16814/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris