CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 45259/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 della Corte d'appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'ACQUINO, che ha concluso chiedendo che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata sia annullata, con rinvio alla Corte d'appello di Milano; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 28/03/2019 del Tribunale di Milano di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di un'autovettura provento del delitto di furto. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata relativamente all'affermazione della sua responsabilità. Il ricorrente lamenta anzitutto che la Corte d'appello di Milano abbia ritenuto la sussistenza dell'elemento materiale del delitto di ricettazione sulla base del solo fatto che egli «si trova[va] all'interno dell'abitacolo [dell'autovettura] da solo, con le chiavi inserite nel quadro di accensione», trascurando, così, le circostanze che egli era seduto sul sedile del passeggero e che [OSCURATO:PERSONA], che si trovava appena fuori dall'automobile, aveva dichiarato di essere lui a condurre il mezzo, con la conseguenza che la mera presenza a bordo dell'autovettura in qualità di passeggero non poteva assumere valenza dimostrativa del conseguimento del possesso di detta res da parte sua. Il ricorrente lamenta altresì che la Corte d'appello di Milano abbia ritenuto la sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di ricettazione sulla base del fatto che egli non aveva fornito spiegazioni circa la provenienza dell'autovettura, evidenziando come, nel caso di specie, tali spiegazioni dovessero ritenersi «in re ipsa», atteso che, essendo egli un passeggero dell'autovettura, aveva evidentemente accettato un passaggio dal conducente. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo è fondato. La Corte d'appello di Milano ha ritenuto la sussistenza dell'elemento materiale del delitto di ricettazione sulla base del fatto che il Senato «si trova[va] all'interno dell'abitacolo [dell'autovettura] da solo, con le chiavi inserite nel quadro di accensione». Con riguardo a tale motivazione, si deve rammentare che la Corte di cassazione ha in più occasioni chiarito che non risponde del reato di ricettazione colui che, non avendo preso parte alla commissione del fatto, si limiti a fare uso del bene unitamente agli autori del reato, pur nella consapevolezza dell'illecita provenienza, non potendosi da questa sola successiva condotta desumere l'esistenza di una compartecipazione quanto meno d'ordine morale, atteso che il reato di ricettazione ha natura istantanea e non È ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione psicologica a un fatto criminoso da altri commesso (Sez. 5, n. 42911 del 24/09/2014, Lommito, Rv. 260684-01; Sez. 2, n. 51424 del 05/12/2013, Ferrante, Rv. 258582-01; Sez. 2, n. 23395 del 13/04/2011, Facciali, Rv. 250689-01). È pacifico, in effetti, che l'integrazione della fattispecie di ricettazione richiede il conseguimento, in qualsiasi modo, del possesso della cosa proveniente da delitto, sicché, ai fini dell'affermazione di responsabilità, detto requisito non può essere probatoriamente desunto in termini certi dalla mera presenza a bordo dell'autovettura di illecita provenienza quale passeggero, atteso che siffatta presenza non costituisce un indizio univoco del fatto che il soggetto trasportato avesse conseguito il possesso dell'autovettura (Sez. 2, n. 22959 del 29/03/2017, Bogdan, Rv. 270292-01; Sez. 2, n. 12763 del 11/03/2011, Mbaye, Rv. 249863- 01). Né, in simili evenienze, è possibile richiamare in senso concludente - come fa la sentenza impugnata - il consolidato principio secondo cui, in tema di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere integrata anche dall'assenza, da parte dell'agente, di un'attendibile giustificazione in ordine alla provenienza della res, atteso che la discussione in ordine all'elemento soggettivo del reato e, quindi, l'eventuale applicazione del suddetto principio, può aversi soltanto dopo che sia stato accertato l'elemento materiale del possesso del bene, ciò che, nella specie, non può ritenersi essere avvenuto. Si deve infine aggiungere che l'imputato, non essendo gravato da una posizione di garanzia, non aveva alcun obbligo di attivarsi per impedire la condotta altrui. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per non avere l'imputato commesso il fatto, atteso che, come si è detto, la mera presenza, quale passeggero, a bordo dell'autovettura di provenienza furtiva condotta da altri non consente di ritenere, in termini certi, che lo stesso ricorrente avesse conseguito il possesso dell'automobile, ciò che costituisce requisito materiale della fattispecie di ricettazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l