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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 novembre 2025

Cassazione n. 22978/2026

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ssia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 14/11/2025 del Tribunale di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza emessa il 14 novembre 2025, il Tribunale di Palermo hadichiarato il non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordineal reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 e n. 7, cod. pen., per difetto diquerela.Secondo l’ipotesi accusatoria, l’imputata, al fine di trarne un ingiusto profitto,si sarebbe illegittimamente impossessata di un rilevante quantitativo energiaelettrica sottraendolo all'Enel.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto conviolenza sulle cose e su cose destinate a pubblico servizio.Il Tribunale ha rilevato che la persona offesa non aveva presentato querela eha escluso l’aggravante dell’avere commesso il fatto su cose destinate a pubblicoservizio (la cui sussistenza è necessaria al fine di rendere il reato procedibiled’ufficio), in quanto «la constata manomissione» era intervenuta non quandol’energia elettrica transitava ancora nella rete pubblica, ma quando si trovava già«nella disponibilità dell’utente».

Il Tribunale, in sostanza, ha ritenuto determinanteil fatto che la manomissione fosse stata realizzata in un punto della rete che sitrovava già all’interno della proprietà privata.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello, il Procuratore generale pressola Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione.Con un unico motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della leggepenale, in relazione all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.Sostiene che il Tribunale avrebbe errato nell’escludere l'aggravante, attesoche «la destinazione del bene al pubblico servizio non attiene né allo strumento dimisurazione né alle modalità tecniche con cui il bene viene sottratto, ma riguardail bene immateriale, rappresentato dall'energia elettrica».

Il reato, pertanto,dovrebbe essere considerato procedibile d'ufficio.3.

Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullarecon rinvio la sentenza impugnata.4.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputata, ha presentato memoria, con laquale ha chiesto di rigettare il ricorso ovvero, in via subordinata, di annullare conrinvio la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve accolto.1.1.

L’unico motivo di ricorso è fondato.Va premesso che, anche dopo la modifica dell’art. 624, comma 3, cod. pen.,intervenuta per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150,il delitto di furto risulta procedibile d’ufficio, se ricorre taluna delle circostanzepreviste dall'art. 625, n. 7, cod. pen. (con l’unica eccezione costituita dall’avercommesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede).

Il reato, quindi, è procedibiledi ufficio anche quando il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimentipubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o destinate a pubblicoservizio o a pubblica utilità.Tanto premesso, va rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «intema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625,comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allacciamentoabusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non giàl'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì ladestinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta,destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta»(Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, Mondino, Rv. 282543; Sez. 4, n. 48529 del07/11/2023, Marcì, Rv. 285422).Ebbene, nel caso in esame, il Tribunale ha erroneamente ritenuto nonsussistente l’aggravante (che era stata anche formalmente contestata), in quantonon assumeva rilievo la circostanza che la manomissione fosse stata realizzata inun punto della rete che si trovava all’interno della proprietà privata, ma ladestinazione dell’energia al pubblico servizio.1.2.

Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata conrinvio.Va rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 14 novembre2025 e, dunque, dopo l’entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, cheha modificato l'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., stabilendo che «il pubblicoministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cuiall'articolo 550, commi 1 e 2».Questa Corte ha già affermato che, in assenza di una disciplina transitoria, ilprincipio del "tempus regit actum", come specificato da Sezioni Unite Lista,«comporta l'operatività del regime impugnatorio previsto all'atto della pronunziadella sentenza, essendo quello il momento in cui sorge il diritto all'impugnazione»(Sez. 5, n. 6984 del 05/02/2025, P., Rv. 287528).Nel caso in esame, dunque, già trovava applicazione il nuovo regimeimpugnatorio di inappellabilità per il pubblico ministero delle sentenze diproscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e ilricorso per cassazione costituiva l’unico rimedio esperibile dal rappresentante dellapubblica accusa contro la sentenza impugnata.

Il rinvio conseguenteall’annullamento, pertanto, va disposto non al giudice competente per l’appello,come previsto dall’art. 569, comma 4, cod. proc. pen. (per i casi di ricorsoimmediato per cassazione), ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diPalermo.Così deciso, il 2 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ssia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 14/11/2025 del Tribunale di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa il 14 novembre 2025, il Tribunale di Palermo hadichiarato il non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordineal reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 e n. 7, cod. pen., per difetto diquerela.Secondo l’ipotesi accusatoria, l’imputata, al fine di trarne un ingiusto profitto,si sarebbe illegittimamente impossessata di un rilevante quantitativo energiaelettrica sottraendolo all'Enel. Con le aggravanti di avere commesso il fatto conviolenza sulle cose e su cose destinate a pubblico servizio.Il Tribunale ha rilevato che la persona offesa non aveva presentato querela eha escluso l’aggravante dell’avere commesso il fatto su cose destinate a pubblicoservizio (la cui sussistenza è necessaria al fine di rendere il reato procedibiled’ufficio), in quanto «la constata manomissione» era intervenuta non quandol’energia elettrica transitava ancora nella rete pubblica, ma quando si trovava già«nella disponibilità dell’utente». Il Tribunale, in sostanza, ha ritenuto determinanteil fatto che la manomissione fosse stata realizzata in un punto della rete che sitrovava già all’interno della proprietà privata.2. Avverso la sentenza della Corte di appello, il Procuratore generale pressola Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione.Con un unico motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della leggepenale, in relazione all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.Sostiene che il Tribunale avrebbe errato nell’escludere l'aggravante, attesoche «la destinazione del bene al pubblico servizio non attiene né allo strumento dimisurazione né alle modalità tecniche con cui il bene viene sottratto, ma riguardail bene immateriale, rappresentato dall'energia elettrica». Il reato, pertanto,dovrebbe essere considerato procedibile d'ufficio.3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullarecon rinvio la sentenza impugnata.4. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputata, ha presentato memoria, con laquale ha chiesto di rigettare il ricorso ovvero, in via subordinata, di annullare conrinvio la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve accolto.1.1. L’unico motivo di ricorso è fondato.Va premesso che, anche dopo la modifica dell’art. 624, comma 3, cod. pen.,intervenuta per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150,il delitto di furto risulta procedibile d’ufficio, se ricorre taluna delle circostanzepreviste dall'art. 625, n. 7, cod. pen. (con l’unica eccezione costituita dall’avercommesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede). Il reato, quindi, è procedibiledi ufficio anche quando il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimentipubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o destinate a pubblicoservizio o a pubblica utilità.Tanto premesso, va rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «intema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625,comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allacciamentoabusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non giàl'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì ladestinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta,destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta»(Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, Mondino, Rv. 282543; Sez. 4, n. 48529 del07/11/2023, Marcì, Rv. 285422).Ebbene, nel caso in esame, il Tribunale ha erroneamente ritenuto nonsussistente l’aggravante (che era stata anche formalmente contestata), in quantonon assumeva rilievo la circostanza che la manomissione fosse stata realizzata inun punto della rete che si trovava all’interno della proprietà privata, ma ladestinazione dell’energia al pubblico servizio.1.2. Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata conrinvio.Va rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 14 novembre2025 e, dunque, dopo l’entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, cheha modificato l'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., stabilendo che «il pubblicoministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cuiall'articolo 550, commi 1 e 2».Questa Corte ha già affermato che, in assenza di una disciplina transitoria, ilprincipio del "tempus regit actum", come specificato da Sezioni Unite Lista,«comporta l'operatività del regime impugnatorio previsto all'atto della pronunziadella sentenza, essendo quello il momento in cui sorge il diritto all'impugnazione»(Sez. 5, n. 6984 del 05/02/2025, P., Rv. 287528).Nel caso in esame, dunque, già trovava applicazione il nuovo regimeimpugnatorio di inappellabilità per il pubblico ministero delle sentenze diproscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e ilricorso per cassazione costituiva l’unico rimedio esperibile dal rappresentante dellapubblica accusa contro la sentenza impugnata. Il rinvio conseguenteall’annullamento, pertanto, va disposto non al giudice competente per l’appello,come previsto dall’art. 569, comma 4, cod. proc. pen. (per i casi di ricorsoimmediato per cassazione), ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diPalermo.Così deciso, il 2 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]
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