CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 1986
Cassazione n. 29276/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20.05.1986 avverso la sentenza del 31 marzo 2021 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente all'erronea applicazione degli artt. 133, 163 e 164 cod. pen., e al vizio di motivazione, in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, non sia deducibile con ricorso per cassazione, non risultando tale motivo essere stato dedotto con i motivi di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2022 Il Consigliere sore [OSCURATO:PERSONA]