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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2025

Cassazione n. 34910/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, volto a dedurre l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 648 cod. pen. prima della pronuncia della sentenza impugnata, è manifestamente infondato atteso che, come è stato correttamente rilevato dalla Corte d'appello di Lecce, poiché il [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] non aveva appellato la sentenza di primo grado con riguardo all'affermazione di responsabilità per il suddetto reato di ricettazione (di cui al capo "e" dell'imputazione), tale affermazione di responsabilità era ormai passata in giudicato, con la conseguenza che il medesimo reato non poteva in alcun modo essere dichiarato prescritto e che del tutto correttamente la Corte d'appello di Lecce ha dichiarato l'esecutività della sentenza di primo grado in ordine al reato di ricettazione di cui al capo c) dell'imputazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, volto a dedurre l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 648 cod. pen. prima della pronuncia della sentenza impugnata, è manifestamente infondato atteso che, come è stato correttamente rilevato dalla Corte d'appello di Lecce, poiché il [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] non aveva appellato la sentenza di primo grado con riguardo all'affermazione di responsabilità per il suddetto reato di ricettazione (di cui al capo "e" dell'imputazione), tale affermazione di responsabilità era ormai passata in giudicato, con la conseguenza che il medesimo reato non poteva in alcun modo essere dichiarato prescritto e che del tutto correttamente la Corte d'appello di Lecce ha dichiarato l'esecutività della sentenza di primo grado in ordine al reato di ricettazione di cui al capo c) dell'imputazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 34910/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris