CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31553/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammisibile il ricorso;procedimento a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 9 settembre 2022, il Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 7 e mesi 4 di reclusione,avendolo ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 416-bis, commi 1, 3, 4,5, 6 e 8 cod. pen., nonché del delitto di cui all’art. 74, commi 1, 2, 3, e 4 d.P.R.n. 309 del 1990. La pena veniva così quantificata essendo stata riconosciutal’attenuante di cui all’art. 416-bis.1, comma 3 cod. pen., e le circostanzeAvverso la sentenza proponeva ricorso in appello l’odierno ricorrentelamentando che non fosse stata riconosciuta in aggiunta o, in alternativa (inquanto, comunque, più favorevole) l’attenuante di cui all’art. 74, comma 7 d.P.R.n. 309 del 1990 e censurando la decisione in relazione alla quantificazione dellapena base nonché dell’aumento per i reati fine.La Corte di appello di Napoli, con la sentenza del 9 dicembre 2025 oggiimpugnata, confermava la sentenza di primo grado, confermando i motivi dirigetto dell’attenuante speciale di cui all’art. 74 d.P.R. citato e quelli posti afondamento della quantificazione della pena.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando due motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att.cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1 Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. eccepisce la violazione efalsa applicazione dell’art. 74, comma 7 d.P.R. n. 309/1990.Evidenzia che la Corte territoriale ha erroneamente applicato lanorma nella valutazione della decisività della collaborazionefornita dal ricorrente; che ha reso una motivazione contraddittorialaddove, da un lato, ha ritenuto che le prove in ordine allacondotta di associazione destinata al narcotraffico fossero darinvenirsi soprattutto in fonti diverse dalle propalazioni delricorrente, e, dall’altro, ha affermato che le fonti di prova sono daindividuare soprattutto nelle dichiarazioni dei collaboratori digiustizia, tra i quali l’odierno ricorrente. Ha osservato che lecircostanze attenuanti speciali di cui all’art. 416-bis.1, comma 3cod. pen. e quella di cui all’art. 74, comma 7 d.P.R. n. 309 del1990 possono concorrere e che, ove si ritenga che non possanoconcorrere, deve applicarsi quella più favorevole al reo di cuiall’art. 74 d.p.r. citato.2.2 Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., lamenta che la Cortenon abbia tenuto conto, al fine di valutare la capacità a delinqueredel reo, della condotta collaborativa, concentrandosi più sullagravità dei reati che non sul cambiamento di rotta impresso alproprio percorso di vita dal ricorrente con la scelta di collaborare.Parimenti, osserva che eccessivo è l’aumento applicato a titolo dicontinuazione.Conclude, quindi, chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo dichiararsiinammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. Con riferimento al primo motivo di ricorso, si osserva chequesta Corte di legittimità, con plurime e costanti pronunce, haaffermato che «In tema di reati concernenti gli stupefacenti, per laconcessione dell'attenuante della collaborazione di cui all'articolo 74,comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è necessario che ilcontributo conoscitivo offerto dall'imputato sia utilmente diretto adinterrompere non tanto il traffico della singola partita di droga, bensìl'attività complessiva del sodalizio criminoso» (Sez. 2, n. 329070370572017, Rv. 270656-01). Nella parte motiva della sentenzacitata, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di meritoche aveva escluso l'attenuante con riferimento a dichiarazioni il cuicontenuto concerneva circostanze già acquisite agli atti attraversol'attività di intercettazione e di monitoraggio dei rapporti tra i varisoggetti coinvolti)» (Sez. 6, n. 7995 del 17/06/2014 - dep.23/02/2015, Demiri e altri, Rv. 26262401.Nel caso in esame, nella sentenza di primo grado, confermatadalla sentenza impugnata, il giudice ha osservato che, in relazione aldelitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, le fonti probatorieerano costituite dalla “narrazione auto ed etero-accusatoria di MimmoCapocelli”, la quale aveva trovato ampi ed estrinseci riscontri negliesiti dell’attività investigativa e, soprattutto, nelle intercettazionitelefoniche ed ambientali effettuate, per un lungo periodo di tempopresso la sua abitazione, e che avevano consentito di captare colloquiespliciti tra lo stesso e i suoi sodali relativamente alle attività illecitesvolte in forma stabile e organizzata (che venivano elencate).In relazione al riconoscimento dell’attenuante in oggetto ritenevache le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], in quanto relative a circostanzegià acquisite agli atti grazie all’apporto conoscitivo fornito da altricollaboranti nonché dalle captazioni telefoniche e ambientali edall’attività di monitoraggio dei soggetti coinvolti, non fossero tali daintegrare il presupposto per il riconoscimento dell’attenuante,costituito da un contributo conoscitivo utilmente diretto adinterrompere “l'attività complessiva del sodalizio criminoso”.La sentenza impugnata, nel richiamare i principi giurisprudenzialisul tema, ha confermato la decisione osservando che “Laricostruzione degli elementi del fatto contestato ex articolo 74 d.P.R.n.309 del 1990 è avvenuta in primis grazie alle dichiarazioni diCapocelli Mimmo, nonché attraverso le captazioni di numerosi colloqui,conversazioni telefoniche ed ambientali, che disvelavano le modalità difunzionamento dell'organizzazione e che venivano analiticamenteriportate nella sentenza impugnata(cfr. pagg. 97 e seg.)”. [OSCURATO:PERSONA] che le menzionate fonti di prova fornivano elementirelativi ai soggetti coinvolti, alle somme di denaro da ricevere, allemodalità di ritiro della sostanza, all’organizzazione dei turni di servizio,alla gestione delle diverse piazze di spaccio e che, conferma ulteriore,si era tratta dagli esiti delle perquisizioni domiciliari presso l’abitazionedi Capocelli, che avevano consentito di rinvenire appunti manoscrittirelativi alla contabilità del gruppo. Osservava che, a fronte della moledel compendio probatorio, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], concentrateprincipalmente sulla descrizione della attività estorsiva e di spaccio edella gestione dei proventi delle attività delittuose, non erano idonee a“interrompere l’attività illecita”, né ad assicurare le fonti di prova delreato (già raccolte), né a sottrarre risorse all’organizzazione, comerichiesto dalla norma.Si tratta di motivazione adeguata, priva di profili di illogicità,aderente all’interpretazione della norma fornita da questa Corte, conla quale il ricorrente non si confronta, non avendo dedotto elementinon presi in considerazione nella sentenza impugnata, idonei adiversamente orientare il giudizio.Neanche è ravvisabile alcuna contraddittorietà nella motivazionecon riferimento al riconoscimento della attenuante di cui all’art. 416-bis.1, comma 3 cod. pen., la quale è fondata su presupposti diversi,che il giudice di primo grado ha ritenuto di poter riconoscere, avendovalutata come decisiva la collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] che, in assenza didichiarazione testimoniali delle persone offese, aveva consentito disvelare l’esistenza di dettagli non noti agli investigatori. D’altro canto,il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione dei principiespressi da questa Corte di legittimità, la quale ha affermato che «Aifini del riconoscimento dell'attenuante speciale della dissociazione dicui all'art. 8 d.l. 31 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio1991, n. 203, (trasfuso nell'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen.,in senso non assoluto, ma relativo, tenendo conto del fatto che, inricostruzioni articolate e complesse, basate spesso sul necessarioincrocio tra più dati narrativi, nessun elemento di prova è di per sédecisivo, vanificandosi altrimenti il principio di non autosufficienzadelle dichiarazioni rese dal correo ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod.proc. pen. [...]» (Sez. 2, n. 31775 del 28/04/2023, Rv. 285001-01).La Corte territoriale, coerentemente, precisava che le dichiarazioni delricorrente erano state decisive ai fini dell’attenuante di cui all’art. 416-bis.1, comma 3 cod. pen., mentre non lo erano ai fini di quellainvocata in quanto “Le propalazioni dell’ [OSCURATO:PERSONA] si concentravanosulla descrizione dell'attività estorsiva e di spaccio e della gestione deiproventi dell'attività di spaccio che confluivano nelle mani diD'Ambrosio”.3. Con riferimento al secondo motivo di ricorso relativo allaquantificazione della pena base e dell ’aumento a titolo dicontinuazione, si osserva che la censura è del tutto generica,limitandosi ad invocare una diversa quantificazione sul presupposto diuna inadeguata valutazione degli elementi che concorrono adeterminare la pena ex art. 133 cod. pen. Sul punto, la sentenzaimpugnata ha osservato che la pena base, calcolata già con riduzioneper l’attenuante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., è stata determinatain misura assai prossima al minimo edittale, il che, tenuto conto dellagravità del fatto quale desumibile dalle aggravanti riconosciute, è daritenere congrua; ha applicato la riduzione per le circostanzedeterminato l’aumento a titolo di continuazione per il capo a) (art.416-bis cod. pen.) in misura contenuta.Ebbene, la pena inflitta risulta adeguatamente motivata e nonspecificamente contestata (nella sentenza di primo grado, richiamatasul punto da quella di appello, si chiarisce il motivo dellaquantificazione dell’aumento a titolo di continuazione in relazione alruolo di organizzatore assunto dal ricorrente nonché della durata dellacondotta associativa, circostanze non contestate) e insussistenti sipalesano i vizi della sentenza denunciati.4. Alla luce dei motivi esposti, il ricorso deve essere rigettatocon condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]