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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 aprile 2022

Cassazione n. 13071/2022

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t aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] quale unica legittima licenziataria dei diritti in questione.

La Corte di appello ha ritenuto che lo scritto che documentava l’accordo del 16 gennaio 2004 fosse documento inidoneo a comprovare che Medianetwork era licenziataria dei diritti di sfruttamento economico dei prodotti editoriali in contestazione, siccome proveniente da terzi e privo della sottoscrizione dei contraenti. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha reputato, al contrario, che l’atto ricognitivo fosse in grado di comprovare che, a partire dal 14 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] era licenziataria esclusiva dei diritti di sfruttamento economico dei prodotti «Heidi», anche se non risultava comprovata la titolarità della licenza in capo a quest’ultima società per il periodo anteriore.

3. ― Ricorre per cassazione M.C.R.; fa valere otto motivi di Sez.

I – RG 19124/2018 udienza pubblica 8.3.2022 3 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : F A L A B E L L A M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 19124/2018 Numero sezionale 743/2022 Numero di raccolta generale 13071/2022 Data pubblicazione 26/04/2022 impugnazione.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Sono state depositate memorie.

Il pubblico ministero ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Il primo motivo oppone l’inosservanza degli artt. 323, 324, 329 e 342 c.p.c., nonché dell’art. 2909 c.c..

Si deduce che il Tribunale aveva ritenuto priva di titolo la distribuzione del prodotto editoriale, da parte della ricorrente, non già per difetto di una licenza rilasciata da EM Entertainment a Medianetwork, ma in quanto la licenza stessa sarebbe scaduta il 28 febbraio del 2006.

L’esistenza del rapporto di licenza costituirebbe, secondo l’istante, oggetto di un accertamento passato in giudicato, onde non avrebbe potuto essere sconfessata dalla Corte di appello.

Il secondo mezzo oppone la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c..

Si lamenta che la Corte di appello abbia rigettato il gravame ritenendo preliminare e assorbente la validità del titolo in forza del quale M.C.R. aveva commercializzato i prodotti «Heidi».

Si deduce che «il rigetto dell’appello, in senso tecnico, è la reiezione di tutti i motivi nei quali l’atto è strutturato, sicché non è possibile respingere i motivi stessi senza esaminarli».

Col terzo motivo si lamenta l’inosservanza degli artt. 41 Cost. e 2043 c.c..

Si assume che la Corte di appello avrebbe dovuto verificare il titolo che assisteva le diffide giacché, in carenza di esso, le intimanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero potuto interferire con l’attività editoriale dell’istante.

Col quarto motivo viene lamentata la violazione degli artt. 2581, 2697 c.c., 115 c.p.c. e 110 l. n. 633/1941.

Si censura il giudizio espresso dalla Corte con riguardo al valore probatorio dello scritto che documentava l’accordo tra Medianetwork e EM Entertainment e si richiama il principio per cui la prova scritta non è necessaria quando la trasmissione dei diritti è invocata da chi si assume leso ad opera di un Sez.

I – RG 19124/2018 udienza pubblica 8.3.2022 4 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : F A L A B E L L A M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 f 1 5 c 9 5 a f c 7 f f 3 8 6 6 e 2 f d f 2 e 3 c a a b b c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 19124/2018 Numero sezionale 743/2022 Numero di raccolta generale 13071/2022 Data pubblicazione 26/04/2022 terzo, il quale, senza vantare diritto alcuno, abbia compiuto atti di sfruttamento della medesima opera.

Il quinto mezzo censura la sentenza impugnata per inosservanza degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e 110 l. n. 633/1941.

Si assume che la scrittura privata relativa all’accordo tra Medianetwork e EM Entertainment rivestirebbe, comunque, valore indiziario, stante la non contestazione del documento e la presenza di elementi che suffragherebbero l’attendibilità di questo.

Col sesto motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo.

Si rileva che la Corte di appello avrebbe dovuto valutare l’ammissibilità e la rilevanza dei mezzi di prova che erano stati dedotti nel giudizio di primo grado ed erano stati reiterati fino alle conclusioni di appello.

Col settimo motivo si oppone la violazione degli artt. 2581, 2697 c.c. e dell’art. 110 l. n. 633/1941.

Viene dedotto che il cosiddetto atto ricognitivo (il quale faceva menzione dell’accordo concluso il 2 giugno 2004 tra [OSCURATO:PERSONA] e EM Entertainment) consisterebbe in una mera dichiarazione che non poteva assurgere a prova scritta del trasferimento dei diritti di utilizzazione dell’opera: e ciò in quanto la prova scritta del contratto di trasferimento doveva consistere nella documentazione del negozio con cui i diritti erano stati ceduti.

L’ottavo motivo lamenta l’omesso esame di fatto decisivo.

Rileva la ricorrente che la Corte di appello non avrebbe spiegato le ragioni per le quali il nominato atto ricognitivo proverebbe la titolarità della licenza di [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 14 novembre 2007.

2. ― Il ricorso è infondato.

2.1. ― Il primo motivo deve essere respinto.

Si legge nella sentenza impugnata (punto 5) che le appellate avevano contestato l’idoneità del deal memo a fondare le pretese di M.C.R. nei loro confronti: se ne desume che il tema dell’efficacia del detto accordo era controversa e che, in conseguenza, la Corte di merito era tenuta ad accertarne il valore.

Può aggiungersi che, come Sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 19124/2018 Numero sezionale 743/2022 Numero di raccolta generale 13071/2022 Data pubblicazione 26/04/2022 evidenziato dalle due controcorrenti, lo stesso Tribunale si è espresso dubitativamente sulla validità del titolo di licenza in questione; secondo il Giudice di primo grado, «[a]nche ammesso» che la commercializzazione dei prodotti editoriali da parte di M.T.C.

«fosse stata lecita sino al 28.2.2006», dopo tale data una nuova immissione sul mercato degli stessi non era comunque «più assistita da un valido titolo»: locuzione ― questa ― che , nel suo insieme, lascia volutamente impregiudicata la questione circa l’esistenza, in capo all’odierna ricorrente, del diritto di commercializzare i prodotti nel periodo anteriore.

2.2. ― I motivi dal terzo all’ot tavo investono, da diverse angolazioni, il conflitto tra il titolo vantato dalla ricorrente e quello posto a fondamento delle pretese delle odierne controricorrenti.

La ricorrente deduce, in sostanza, di aver potuto commercializzare i prodotti editoriali per cui è causa; a tale riguardo fa valere i diritti di sfruttamento che, con riferimento alle opere dell’ingegno protette, sarebbero stati acquistati da Medianetwork.

Con riferimento al valore probatorio del documento che dovrebbe dar conto della cessione dei diritti in questione (il deal memo) trova applicazione l’art. 110 l. aut. (l. n. 633/1941).

Viene infatti in questione un conflitto tra diversi titoli di proprietà intellettuale (quelli vantati dalla ricorrente sulla base dell’acquisto dei diritti di utilizzazione di Medianetwork e quello fatto valere dalle controricorrenti, segnatamente da [OSCURATO:PERSONA]).

Infatti, il cit. art. 110, nel prevedere che la trasmissione dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno deve essere provata per iscritto, si riferisce proprio all'ipotesi in cui il trasferimento viene invocato dal cessionario nei confronti di chi si vanti titolare del medesimo diritto a lui ceduto (Cass. 7 marzo 2003, n. 3390; cfr. pure Cass. 13 dicembre 1999, n. 13937; Cass. 11 febbraio 1994, n. 1392).

La Corte di merito ha escluso che l’accordo concluso da Sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 19124/2018 Numero sezionale 743/2022 Numero di raccolta generale 13071/2022 Data pubblicazione 26/04/2022 Medianetwork fosse stato positivamente provato: e ciò avendo riguardo, tra l’altro, alla circostanza per cui lo scritto prodotto in giudizio, che avrebbe dovuto documentarlo, non recava alcuna sottoscrizione.

In linea di diritto, il rilievo appare condivisibile, dal momento che la prova scritta della trasmissione dei diritti di utilizzazione dell’opera, imposta dall’art. 110 cit., non può essere affidata a una scrittura di incerta provenienza; né vale opporre che le firme fossero presenti (pag. 10 del ricorso), in quanto il punto investe, all’evidenza, un accertamento di fatto, non sindacabile nella presente sede.

Il mancato accoglimento della domanda di revocazione della sentenza di appello sul punto dell’errore in cui sarebbe incorsa la Corte distrettuale quanto alla sottoscrizione del deal memo non può che confermare, poi, l’inesistenza di un documento, debitamente sottoscritto, atto a comprovare l’acquisto del diritto di privativa da parte di M.C.R..

Il quarto e il quinto motivo vanno dunque respinti.

Per quel che concerne i diritti di esclusiva delle odierne controricorrenti, la ricorrente assume, come si è detto, che l’atto ricognitivo prodotto in giudizio sarebbe inidoneo a comprovare la cessione dei diritti in capo a [OSCURATO:PERSONA].

Il terzo, il settimo e l’ottavo motivo di ricorso sono però carenti di autosufficienza, in quanto non riproducono, se non per uno stralcio, il contenuto dello scritto che contiene il detto atto ricognitivo e non ne precisano la localizzazione all’interno dei fascicoli di causa (Cass. Sez.

U. 27 dicembre 2019, n. 34469).

In ogni caso, e a ben vedere, M.C.R. ha agito in giudizio facendo valere i diritti di sfruttamento dell’opera spettanti alla propria dante causa Medianetwork: essendo mancata la prova della titolarità dei nominati diritti in capo a detta società, la ricorrente non può evidentemente dolersi della diffida ricevuta: la sua domanda, in quanto basata sull’allegazione di un titolo che non è stato provato, solo per Sez.

I – RG 19124/2018 udienza pubblica 8.3.2022 7 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Dopo di che, va disatteso il sesto motivo.

Con esso, infatti, la ricorrente si duole della mancata ammissione di istanze istruttorie che non indica siano state riproposte con il proprio atto di appello e che, del resto, la sentenza impugnata (pag. 2) non include tra le conclusioni rassegnate da M.C.R. in sede di gravame.

Le nominate istanze risultano, peraltro, palesemente prive di decisività, in quanto inidonee a dar conto di un acquisto dei diritti di sfruttamento delle opere da parte della ricorrente o di Medianetwork: acquisto che soggiace, naturalmente, alla regola posta dall’art. 110 l. aut..

Va ricordato, in proposito, che l’omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito (Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415).

Quanto, poi, al secondo motivo, esso è infondato.

Le deduzioni svolte dalla ricorrente nel proprio atto di appello sono risultate inidonee a superare il dato dell’accertata insussistenza del diritto, in capo alla ricorrente, di commercializzare le opere protette; rettamente, pertanto, la Corte di merito le ha reputate assorbite.

La ricorrente fa questione di omessa pronuncia: ma tale vizio, configurabile allorché manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, deve essere escluso, pur in assenza di una specifica argomentazione, in relazione ad una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza (Cass. 16 gennaio 2016, n. 1360; più di recente: Cass. 2 luglio 2021, n. 18832; Sez.

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3. ― Il ricorso va dunque respinto.

4. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 8 marzo 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
t aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] quale unica legittima licenziataria dei diritti in questione. La Corte di appello ha ritenuto che lo scritto che documentava l’accordo del 16 gennaio 2004 fosse documento inidoneo a comprovare che Medianetwork era licenziataria dei diritti di sfruttamento economico dei prodotti editoriali in contestazione, siccome proveniente da terzi e privo della sottoscrizione dei contraenti. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha reputato, al contrario, che l’atto ricognitivo fosse in grado di comprovare che, a partire dal 14 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] era licenziataria esclusiva dei diritti di sfruttamento economico dei prodotti «Heidi», anche se non risultava comprovata la titolarità della licenza in capo a quest’ultima società per il periodo anteriore. 3. ― Ricorre per cassazione M.C.R.; fa valere otto motivi di Sez. I – RG 19124/2018 udienza pubblica 8.3.2022 3 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . 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Si deduce che il Tribunale aveva ritenuto priva di titolo la distribuzione del prodotto editoriale, da parte della ricorrente, non già per difetto di una licenza rilasciata da EM Entertainment a Medianetwork, ma in quanto la licenza stessa sarebbe scaduta il 28 febbraio del 2006. L’esistenza del rapporto di licenza costituirebbe, secondo l’istante, oggetto di un accertamento passato in giudicato, onde non avrebbe potuto essere sconfessata dalla Corte di appello. Il secondo mezzo oppone la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c.. Si lamenta che la Corte di appello abbia rigettato il gravame ritenendo preliminare e assorbente la validità del titolo in forza del quale M.C.R. aveva commercializzato i prodotti «Heidi». Si deduce che «il rigetto dell’appello, in senso tecnico, è la reiezione di tutti i motivi nei quali l’atto è strutturato, sicché non è possibile respingere i motivi stessi senza esaminarli». Col terzo motivo si lamenta l’inosservanza degli artt. 41 Cost. e 2043 c.c.. Si assume che la Corte di appello avrebbe dovuto verificare il titolo che assisteva le diffide giacché, in carenza di esso, le intimanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero potuto interferire con l’attività editoriale dell’istante. Col quarto motivo viene lamentata la violazione degli artt. 2581, 2697 c.c., 115 c.p.c. e 110 l. n. 633/1941. Si censura il giudizio espresso dalla Corte con riguardo al valore probatorio dello scritto che documentava l’accordo tra Medianetwork e EM Entertainment e si richiama il principio per cui la prova scritta non è necessaria quando la trasmissione dei diritti è invocata da chi si assume leso ad opera di un Sez. I – RG 19124/2018 udienza pubblica 8.3.2022 4 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : F A L A B E L L A M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 f 1 5 c 9 5 a f c 7 f f 3 8 6 6 e 2 f d f 2 e 3 c a a b b c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 19124/2018 Numero sezionale 743/2022 Numero di raccolta generale 13071/2022 Data pubblicazione 26/04/2022 terzo, il quale, senza vantare diritto alcuno, abbia compiuto atti di sfruttamento della medesima opera. Il quinto mezzo censura la sentenza impugnata per inosservanza degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e 110 l. n. 633/1941. Si assume che la scrittura privata relativa all’accordo tra Medianetwork e EM Entertainment rivestirebbe, comunque, valore indiziario, stante la non contestazione del documento e la presenza di elementi che suffragherebbero l’attendibilità di questo. Col sesto motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo. Si rileva che la Corte di appello avrebbe dovuto valutare l’ammissibilità e la rilevanza dei mezzi di prova che erano stati dedotti nel giudizio di primo grado ed erano stati reiterati fino alle conclusioni di appello. Col settimo motivo si oppone la violazione degli artt. 2581, 2697 c.c. e dell’art. 110 l. n. 633/1941. Viene dedotto che il cosiddetto atto ricognitivo (il quale faceva menzione dell’accordo concluso il 2 giugno 2004 tra [OSCURATO:PERSONA] e EM Entertainment) consisterebbe in una mera dichiarazione che non poteva assurgere a prova scritta del trasferimento dei diritti di utilizzazione dell’opera: e ciò in quanto la prova scritta del contratto di trasferimento doveva consistere nella documentazione del negozio con cui i diritti erano stati ceduti. L’ottavo motivo lamenta l’omesso esame di fatto decisivo. Rileva la ricorrente che la Corte di appello non avrebbe spiegato le ragioni per le quali il nominato atto ricognitivo proverebbe la titolarità della licenza di [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 14 novembre 2007. 2. ― Il ricorso è infondato. 2.1. ― Il primo motivo deve essere respinto. Si legge nella sentenza impugnata (punto 5) che le appellate avevano contestato l’idoneità del deal memo a fondare le pretese di M.C.R. nei loro confronti: se ne desume che il tema dell’efficacia del detto accordo era controversa e che, in conseguenza, la Corte di merito era tenuta ad accertarne il valore. Può aggiungersi che, come Sez. I – RG 19124/2018 udienza pubblica 8.3.2022 5 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : F A L A B E L L A M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 f 1 5 c 9 5 a f c 7 f f 3 8 6 6 e 2 f d f 2 e 3 c a a b b c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 19124/2018 Numero sezionale 743/2022 Numero di raccolta generale 13071/2022 Data pubblicazione 26/04/2022 evidenziato dalle due controcorrenti, lo stesso Tribunale si è espresso dubitativamente sulla validità del titolo di licenza in questione; secondo il Giudice di primo grado, «[a]nche ammesso» che la commercializzazione dei prodotti editoriali da parte di M.T.C. «fosse stata lecita sino al 28.2.2006», dopo tale data una nuova immissione sul mercato degli stessi non era comunque «più assistita da un valido titolo»: locuzione ― questa ― che , nel suo insieme, lascia volutamente impregiudicata la questione circa l’esistenza, in capo all’odierna ricorrente, del diritto di commercializzare i prodotti nel periodo anteriore. 2.2. ― I motivi dal terzo all’ot tavo investono, da diverse angolazioni, il conflitto tra il titolo vantato dalla ricorrente e quello posto a fondamento delle pretese delle odierne controricorrenti. La ricorrente deduce, in sostanza, di aver potuto commercializzare i prodotti editoriali per cui è causa; a tale riguardo fa valere i diritti di sfruttamento che, con riferimento alle opere dell’ingegno protette, sarebbero stati acquistati da Medianetwork. Con riferimento al valore probatorio del documento che dovrebbe dar conto della cessione dei diritti in questione (il deal memo) trova applicazione l’art. 110 l. aut. (l. n. 633/1941). Viene infatti in questione un conflitto tra diversi titoli di proprietà intellettuale (quelli vantati dalla ricorrente sulla base dell’acquisto dei diritti di utilizzazione di Medianetwork e quello fatto valere dalle controricorrenti, segnatamente da [OSCURATO:PERSONA]). Infatti, il cit. art. 110, nel prevedere che la trasmissione dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno deve essere provata per iscritto, si riferisce proprio all'ipotesi in cui il trasferimento viene invocato dal cessionario nei confronti di chi si vanti titolare del medesimo diritto a lui ceduto (Cass. 7 marzo 2003, n. 3390; cfr. pure Cass. 13 dicembre 1999, n. 13937; Cass. 11 febbraio 1994, n. 1392). La Corte di merito ha escluso che l’accordo concluso da Sez. I – RG 19124/2018 udienza pubblica 8.3.2022 6 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : F A L A B E L L A M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 f 1 5 c 9 5 a f c 7 f f 3 8 6 6 e 2 f d f 2 e 3 c a a b b c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 19124/2018 Numero sezionale 743/2022 Numero di raccolta generale 13071/2022 Data pubblicazione 26/04/2022 Medianetwork fosse stato positivamente provato: e ciò avendo riguardo, tra l’altro, alla circostanza per cui lo scritto prodotto in giudizio, che avrebbe dovuto documentarlo, non recava alcuna sottoscrizione. In linea di diritto, il rilievo appare condivisibile, dal momento che la prova scritta della trasmissione dei diritti di utilizzazione dell’opera, imposta dall’art. 110 cit., non può essere affidata a una scrittura di incerta provenienza; né vale opporre che le firme fossero presenti (pag. 10 del ricorso), in quanto il punto investe, all’evidenza, un accertamento di fatto, non sindacabile nella presente sede. Il mancato accoglimento della domanda di revocazione della sentenza di appello sul punto dell’errore in cui sarebbe incorsa la Corte distrettuale quanto alla sottoscrizione del deal memo non può che confermare, poi, l’inesistenza di un documento, debitamente sottoscritto, atto a comprovare l’acquisto del diritto di privativa da parte di M.C.R.. Il quarto e il quinto motivo vanno dunque respinti. Per quel che concerne i diritti di esclusiva delle odierne controricorrenti, la ricorrente assume, come si è detto, che l’atto ricognitivo prodotto in giudizio sarebbe inidoneo a comprovare la cessione dei diritti in capo a [OSCURATO:PERSONA]. Il terzo, il settimo e l’ottavo motivo di ricorso sono però carenti di autosufficienza, in quanto non riproducono, se non per uno stralcio, il contenuto dello scritto che contiene il detto atto ricognitivo e non ne precisano la localizzazione all’interno dei fascicoli di causa (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34469). In ogni caso, e a ben vedere, M.C.R. ha agito in giudizio facendo valere i diritti di sfruttamento dell’opera spettanti alla propria dante causa Medianetwork: essendo mancata la prova della titolarità dei nominati diritti in capo a detta società, la ricorrente non può evidentemente dolersi della diffida ricevuta: la sua domanda, in quanto basata sull’allegazione di un titolo che non è stato provato, solo per Sez. I – RG 19124/2018 udienza pubblica 8.3.2022 7 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : F A L A B E L L A M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 f 1 5 c 9 5 a f c 7 f f 3 8 6 6 e 2 f d f 2 e 3 c a a b b c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 19124/2018 Numero sezionale 743/2022 Numero di raccolta generale 13071/2022 Data pubblicazione 26/04/2022 questo andava rigettata. Dopo di che, va disatteso il sesto motivo. Con esso, infatti, la ricorrente si duole della mancata ammissione di istanze istruttorie che non indica siano state riproposte con il proprio atto di appello e che, del resto, la sentenza impugnata (pag. 2) non include tra le conclusioni rassegnate da M.C.R. in sede di gravame. Le nominate istanze risultano, peraltro, palesemente prive di decisività, in quanto inidonee a dar conto di un acquisto dei diritti di sfruttamento delle opere da parte della ricorrente o di Medianetwork: acquisto che soggiace, naturalmente, alla regola posta dall’art. 110 l. aut.. Va ricordato, in proposito, che l’omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito (Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415). Quanto, poi, al secondo motivo, esso è infondato. Le deduzioni svolte dalla ricorrente nel proprio atto di appello sono risultate inidonee a superare il dato dell’accertata insussistenza del diritto, in capo alla ricorrente, di commercializzare le opere protette; rettamente, pertanto, la Corte di merito le ha reputate assorbite. La ricorrente fa questione di omessa pronuncia: ma tale vizio, configurabile allorché manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, deve essere escluso, pur in assenza di una specifica argomentazione, in relazione ad una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza (Cass. 16 gennaio 2016, n. 1360; più di recente: Cass. 2 luglio 2021, n. 18832; Sez. I – RG 19124/2018 udienza pubblica 8.3.2022 8 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : F A L A B E L L A M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 f 1 5 c 9 5 a f c 7 f f 3 8 6 6 e 2 f d f 2 e 3 c a a b b c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 19124/2018 Numero sezionale 743/2022 Numero di raccolta generale 13071/2022 Data pubblicazione 26/04/2022 Cass. 3 febbraio 2020, n. 2334). 3. ― Il ricorso va dunque respinto. 4. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 8 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. I – RG 19124/2018 udienza pubblica 8.3.2022 9 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : F A L A B E L L A M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E
Sentenza Cassazione n. 13071/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris