CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23563/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia cel 27/10/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; letta la memoria del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Perugia, a seguito della richiesta avanzata dalla Procura generale presso la Corte di appello di Bari, ha revocato la liberazione anticipata concessa a [OSCURATO:PERSONA] con i seguenti provvedimenti: ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari del 15 dicembre 1998 (per i semestri maturati dal 7 settembre 1992 al 6 settembre 1998), ordinanza del Tribunale di sorveglianza di l3ari del 19 settembre 2000 (per i semestri maturati dal 7 settembre 1998 al 7 settembre 2000), ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Novara del 15 febbraio 2005 (per i semestri maturati dal 7 settembre 2000 al 7 settembre 2004), ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Padova del 25 novembre 2008 (per i semestri maturati dal 26 agosto 2007 al 25 agosto 2008) ed ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Padova del 2 marzo 2009 (per i semestri maturati dal 26 agosto 2008 al 25 febbraio 2009). In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha osservato che, a causa della commissione di gravi reati da parte del Paris;i - nel corso della espiazione della pena - in periodi successivi alle concessioni della liberazione anticipata sopra indicate (tutte confluite nel provvedimento di cumulo della Procura generale presso la Corte di appello di Bari del 28 aprile 2021, attualmente in esecuzione), il beneficio previsto dall'art.54 Ord. pen. doveva essere revocato. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a due distinti atti, i cui motivi vengono riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'atto a firma degli avv.ti Raffaele Quarta e [OSCURATO:PERSONA] egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art.54, comma 3, Ord. pen. ed il relativo vizio di motivazione apparente. Il ricorrente osserva che, anche successivamente alla richiesta di revoca del Procuratore generale, gli era stata concessa la liberazione anticipata di talché il Magistrato di sorveglianza aveva ritenuto insussistenti le condizioni per la revoca; inoltre, deduce che l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Novara del 15 febbraio 2002 (così indicata nella prima pagina del provvedimento impugnato) era stata emessa in realtà il 15 febbraio 2005 e quindi dopo la commissione del reato di cui alla sentenza sub 9) del provvedimento di cumulo, con la conseguente non revocabilità del beneficio. 2.2. Con l'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc• pen., la violazione dell'art.54, comma 3, Ord. pen. ed il relativo vizio di motivazione; in particolare, osserva che il provvedimento di cumulo in espiazione riguarda dodici periodi di carcerazione senza, però, specificare se si tratta di custodia cautelare o di espiazione della pena. Pertanto, secondo il ricorrente, l'ordinanza impugnata andrebbe annullata non essendo stato precisato se le condanne per delitto non colposo avevano riguardato reati commessi nel corso della esecuzione della pena oppure durante la custodia cautelare. Inoltre, essendo in espiazione un provvedimento di cumulo, esso doveva essere sciolto per accertare quale fosse la condanna in espiazione al momento della commissione del nuovo delitto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, i cui motivi sono in parte infondati e in parte inammissibili, deve essere respinto. 2. Anzitutto, è opportuno ricordare che ; ai fini della revoca della liberazione anticipata per delitto non colposo commesso dal condannato nel corso dell'esecuzione del a pena, spetta al Tribunale di sorveglianza la valutazione dell'incidenza del reato sull'opera di rieducazione intrapresa, nonché il grado di recupero fino a quel momento manifestato e la verifica di ascrivibilità del fatto criminoso al fallimento dell'opera rieducativa o a un'occasionale manifestazione di devianza (Sez. 1, Sentenza n. 45342 del 10/09/2019, Rv. 277789 - 01). Orbene, il Tribunale di sorveglianza di Perugia, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha osservato che la commissione di delitti nel corso della detenzione, da parte del Parisi, per i quali sono intervenute sentenze irrevocabili di condanna (emesse dalla Corte di appello di Bari il 28 novembre 2005, 18 giugno 2018 e 21 ottobre 2019) riguardanti gravi fatti di criminalità organizzata, per i quali era stata riconosciuta la continuazione, erano indice della inalterata posizione di vertice assunta dall'odierno ricorrente all'interno del gruppo criminale di appartenenza e risultavano, quindi, incompatibili con il mantenimento del beneficio previsto dall'art. 54 Ord. pen. Ne consegue che risultano inammissibili le censure con le quali il ricorrente contesta la gravità - ai fini della revoca della liberazione anticipata - dei reati commessi poiché con esse, in realtà, si vorrebbe pervenire ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito. 3. Inoltre l'avvenuta concessione - successivamente ai reati per i quali è stata chiesta la revoca della liberazione anticipata - del beneficio ex art.54 Ord. pen. non preclude la revoca medesima. Infatti, l'oggetto dei due procedimenti è differente, considerato che nella concessione si valuta l'avvenuta partecipazione all'opera di rieducazione nei semestri presi in considerazione, mentre nella revoca viene valutata la rilevanza del reato commesso per escludere la reale partecipazione all'opera di rieducazione nei periodi precedentemente considerati. 3.1. Quanto poi alla censura relativa alla mancata indicazione se i reati, per i quali è stata disposta la revoca in oggetto, erano stati commessi nel corso della espiazione della pena o della custodia cautelare, si osserva che essa è inammissibile per difetto del requisito di specificità non avendo il ricorrente nemmeno dedotto di avere commesso tali reati mentre si trovava in custodia cautelare. Inoltre, risulta inconferente la giurisprudenza richiamata dal Parisi in materia di scioglimento parziale del cumulo poiché essa riguarda il differente aspetto della determinazione della pena da espiare nella ipotesi di commissione di un nuovo reato nel corso dell'espiazione. In ogni caso, eventuali errori commessi dall'organo dell'esecuzione rispetto al cumulo in esecuzione avrebbero dovuto essere oggetto di incidente di esecuzione, che non risulta essere stato proposto dal condannato. 3.2. Parimenti irrilevante è la lamentata erronea indicazione della data di emissione della ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Novara i poiché il provvedimento impugnato nella parte motiva (pag.2) l'ha indicata correttamente e, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha dato rilievo ai gravi reati (anche di natura permanente come quello ex art.416-bis cod. pen.) commessi dal Parisi - anche durante la detenzione - successivamente alla sopra citata ordinanza di concessione della liberazione anticipata. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso