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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 giugno 2021

Cassazione n. 36386/2021

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 8355-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ríCOrrClIte - contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA]' i RICERCA 80185250588, UFFICIO SCOLAS11C0 REGIONAI1, [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 3573/2017 della CORTE D'APPELLO di RONIA, depositata il 15/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione nei riguardi della sentenza con la quale la Corte d'Appello di Roma aveva riformato la pronuncia del Tribunale di Tivoli che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca (di seguito MIUR) a corrispondere al lavoratore la differenza tra la retribuzione determinata tenendo conto dell'anzianità lavorativa maturata presso la Provincia di Roma, prima di essere trasferito nei ruoli dell'[OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 8 L. 124/1999;

2. il Rossi lamenta con tre motivi che il giudizio di appello sia stato celebrato senza che l'atto di gravame gli fosse stata notificato;

3. il MIUR e l'[OSCURATO:PERSONA] per il Lazio sono rimasti intimati;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art.380 bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]

1. il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 148, 156, 170 e 171 c.p.c. e con esso si assume l'inesistenza della notificazione dell'atto di appello in quanto la stessa sarebbe stata solamente tentata presso lo studio del difensore costituito in primo grado per il ricorrente, senza che si sia avuto perfezionamento di essa, a causa del trasferimento del destinatario, annotato anche nella relata di notifica;

2. il secondo motivo afferma, su analoghi presupposti, la violazione degli artt. 24 Cost,. nonché 101, 291, 435 e 307 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. e sostiene che dall'inesistenza della notificazione come denunciata si era determinata insanabile violazione del contraddittorio, sicché il giudizio di secondo grado andava dichiarato nullo in quanto improcedibile, con passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;

3. il terzo motivo censura, richiamando l'art. 360 n. 5 c.p.c., l'avere la motivazione della sentenza impugnata affermato che l'appellato aveva insistito per l'accertamento del proprio diritto al mantenimento a fini Ric. 2020 n. 08355 sez.

ML - ud. 10-06-2021 -2- giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza e ciò su presupposto fattuale non vero, non essendosi il Rossi costituito nel giudizio di appello e con omessa verifica della regolarità della notificazione;

4. i tre motivi, da trattare congiuntamente data la loro stretta connessione, sono fondati;

5. in punto di fatto, di cui questa S.C. è giudice diretto, trattandosi di vicende processuali, la cui deduzione è sostenuta da una puntuale narrativa corredata dalla produzione dei corrispondenti documenti, risulta che nei verbali del giudizio di secondo grado, non risulta mai indicata l'avvenuta costituzione del Rossi (v. verbali udd. 15.6.2016, 21.6.2017 e 28.6.2017), né la presenza di un difensore nell'interesse del medesimo, così come, anche nel dispositivo dell'udienza di discussione, mentre si dà atto che il MIUR era rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, nulla è detto in proposito quanto all'allora appellato;

6. stante anche la palese inesistenza della notificazione dell'appello - di cui si dirà in prosieguo - è evidente l'erroneità dell'affermazione contenuta in sentenza secondo cui l'appellato avrebbe insistito per l'accertamento del diritto rivendicato in causa;

7. la notificazione dell'appello è inesistente, in quanto la relata Unep prodotta dal Rossi attesta la mancata notificazione («non potuto notificare») perché l'avvocato risultava trasferito in altra sede, sempre in Roma «come riferito dal portiere dello stabile»;

8. la fase di consegna non si è dunque compiuta e ciò secondo i noti parametri forniti da Cass., S.U., 14916/2016, comporta l'inesistenza della notificazione;

9. a propria volta l'inesistenza della notificazione fa presumere la non conoscenza del processo (Cass. 2817/2009; Cass. 20672/2015) e permette la proposizione dell'impugnazione, per effetto dell'art. 327, co. 2, anche dopo lo spirare del termine di cui all'art. 327, co.1;

10. è pertanto indubbio che il giudizio di appello si sia celebrato con modalità invalide e che da ciò derivi la nullità della sentenza da esso conseguita;

11. costituisce peraltro principio consolidato quello per cui «nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima Ric. 2020 n. 08355 sez.

MI - ud. 10-06-2021 -3- aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio» (Cass. 14 marzo 2018, n. 6159; poi, Cass. 7 giugno 2018, n. 14839; in precedenza, Cass. 30 luglio 2008, n. 20604);

10. ne deriva che l'appello, stante l'inesistenza della notificazione degli atti introduttivi, era ed è da considerare improcedibile, il che, ai sensi dell'art. 382, co. 3, c.p.c. comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata;

11. quanto alle spese, da regolare secondo soccombenza, va da sé che il consolidarsi della pronuncia di primo grado riguarda anche quanto ivi stabilito sul punto, mentre nessun rimborso è da disporsi per il grado di appello, proprio perché l'odierno ricorrente non vi ha partecipato;

12. il rimborso relativo alle spese del giudizio di cassazione è disposto nei termini di cui al dispositivo; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna il Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 10.6.2021.

Il Presidente dott.s' a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2 4 NOV 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 8355-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ríCOrrClIte - contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA]' i RICERCA 80185250588, UFFICIO SCOLAS11C0 REGIONAI1, [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 3573/2017 della CORTE D'APPELLO di RONIA, depositata il 15/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione nei riguardi della sentenza con la quale la Corte d'Appello di Roma aveva riformato la pronuncia del Tribunale di Tivoli che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca (di seguito MIUR) a corrispondere al lavoratore la differenza tra la retribuzione determinata tenendo conto dell'anzianità lavorativa maturata presso la Provincia di Roma, prima di essere trasferito nei ruoli dell'[OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 8 L. 124/1999; 2. il Rossi lamenta con tre motivi che il giudizio di appello sia stato celebrato senza che l'atto di gravame gli fosse stata notificato; 3. il MIUR e l'[OSCURATO:PERSONA] per il Lazio sono rimasti intimati; 4. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art.380 bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 148, 156, 170 e 171 c.p.c. e con esso si assume l'inesistenza della notificazione dell'atto di appello in quanto la stessa sarebbe stata solamente tentata presso lo studio del difensore costituito in primo grado per il ricorrente, senza che si sia avuto perfezionamento di essa, a causa del trasferimento del destinatario, annotato anche nella relata di notifica; 2. il secondo motivo afferma, su analoghi presupposti, la violazione degli artt. 24 Cost,. nonché 101, 291, 435 e 307 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. e sostiene che dall'inesistenza della notificazione come denunciata si era determinata insanabile violazione del contraddittorio, sicché il giudizio di secondo grado andava dichiarato nullo in quanto improcedibile, con passaggio in giudicato della sentenza di primo grado; 3. il terzo motivo censura, richiamando l'art. 360 n. 5 c.p.c., l'avere la motivazione della sentenza impugnata affermato che l'appellato aveva insistito per l'accertamento del proprio diritto al mantenimento a fini Ric. 2020 n. 08355 sez. ML - ud. 10-06-2021 -2- giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza e ciò su presupposto fattuale non vero, non essendosi il Rossi costituito nel giudizio di appello e con omessa verifica della regolarità della notificazione; 4. i tre motivi, da trattare congiuntamente data la loro stretta connessione, sono fondati; 5. in punto di fatto, di cui questa S.C. è giudice diretto, trattandosi di vicende processuali, la cui deduzione è sostenuta da una puntuale narrativa corredata dalla produzione dei corrispondenti documenti, risulta che nei verbali del giudizio di secondo grado, non risulta mai indicata l'avvenuta costituzione del Rossi (v. verbali udd. 15.6.2016, 21.6.2017 e 28.6.2017), né la presenza di un difensore nell'interesse del medesimo, così come, anche nel dispositivo dell'udienza di discussione, mentre si dà atto che il MIUR era rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, nulla è detto in proposito quanto all'allora appellato; 6. stante anche la palese inesistenza della notificazione dell'appello - di cui si dirà in prosieguo - è evidente l'erroneità dell'affermazione contenuta in sentenza secondo cui l'appellato avrebbe insistito per l'accertamento del diritto rivendicato in causa; 7. la notificazione dell'appello è inesistente, in quanto la relata Unep prodotta dal Rossi attesta la mancata notificazione («non potuto notificare») perché l'avvocato risultava trasferito in altra sede, sempre in Roma «come riferito dal portiere dello stabile»; 8. la fase di consegna non si è dunque compiuta e ciò secondo i noti parametri forniti da Cass., S.U., 14916/2016, comporta l'inesistenza della notificazione; 9. a propria volta l'inesistenza della notificazione fa presumere la non conoscenza del processo (Cass. 2817/2009; Cass. 20672/2015) e permette la proposizione dell'impugnazione, per effetto dell'art. 327, co. 2, anche dopo lo spirare del termine di cui all'art. 327, co.1; 10. è pertanto indubbio che il giudizio di appello si sia celebrato con modalità invalide e che da ciò derivi la nullità della sentenza da esso conseguita; 11. costituisce peraltro principio consolidato quello per cui «nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima Ric. 2020 n. 08355 sez. MI - ud. 10-06-2021 -3- aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio» (Cass. 14 marzo 2018, n. 6159; poi, Cass. 7 giugno 2018, n. 14839; in precedenza, Cass. 30 luglio 2008, n. 20604); 10. ne deriva che l'appello, stante l'inesistenza della notificazione degli atti introduttivi, era ed è da considerare improcedibile, il che, ai sensi dell'art. 382, co. 3, c.p.c. comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata; 11. quanto alle spese, da regolare secondo soccombenza, va da sé che il consolidarsi della pronuncia di primo grado riguarda anche quanto ivi stabilito sul punto, mentre nessun rimborso è da disporsi per il grado di appello, proprio perché l'odierno ricorrente non vi ha partecipato; 12. il rimborso relativo alle spese del giudizio di cassazione è disposto nei termini di cui al dispositivo; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna il Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 10.6.2021. Il Presidente dott.s' a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2 4 NOV 2021
Decreto Cassazione n. 36386/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris