CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11525/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG.30412/25 Ritenuto che i due motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Ancona che ha rivalutato l'accertamento della responsabilità ed il trattamento sanzionatorio, fornendo una motivazione del tutto adeguata ed esaustiva dando conto delle obiezioni contenute nei motivi di appello, reiterati in questa sede senza neppure evidenziare alcuna illogicità del percorso argomentativo della sentenza di merito; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11525- 26 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3838/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 30412/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG.30412/25 Ritenuto che i due motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Ancona che ha rivalutato l'accertamento della responsabilità ed il trattamento sanzionatorio, fornendo una motivazione del tutto adeguata ed esaustiva dando conto delle obiezioni contenute nei motivi di appello, reiterati in questa sede senza neppure evidenziare alcuna illogicità del percorso argomentativo della sentenza di merito; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.MP.Q.M