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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2023

Cassazione n. 10486/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 20307/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla mancata sospensione con- dizionale della pena.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

3. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del loro diniego di concessione della sospensione condizionale della pena, che la Corte territoriale ritiene di negare, trattandosi peraltro della seconda (dopo quella di cui ha goduto per un precedente del 1994 per resistenza a pubblico ufficiale) in ragione dell'as- senza di concreti segnali di resipiscenza e dell'elevato tasso alcolico riscontrato, che portano ad una prognosi a lui sfavorevole circa una futura astensione dal de- litto.

In proposito, va ricordato che, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo limi- tarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (cfr. Sez. 3, n. 30562 del 19/3/2014, Avveduto ed altri, Rv. 260136; conf.

Sez. 2, n. 19298 del 15/4/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263534; Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009 dep. 2010, Miranda, Rv. 246184, in un caso in cui la Corte ha ritenuto esaustiva la motivazione della esclusione del beneficio fondata sul riferimento ai precedenti penali dell'imputato).

La recente Sez. 2, n. 2742 del 15/12/2020 dep. 2021 ha condivisibilmente evidenziato che la valutazione prognostica richiesta dall'art. 164 cod. pen. ri- chiama la necessaria considerazione complessiva delle circostanze indicate nell'art. 133 c.p., sia in relazione alla gravità del reato -modalità dell'azione, gra- vità del danno o del pericolo cagionato, intensità del dolo -, sia con riguardo alla capacità a delinquere -motivi a delinquere e carattere del reo, precedenti penali, condotta del reo antecedente, contemporanea o susseguente al reato, condizioni di vita - (nel caso di specie, era stato valorizzato il solo requisito della mancanza di un reddito e della gravità della condotta quale apoditticamente considerata, ma non era dato comprendere dall'argomentazione adottata dai giudici di merito per N. 20307/2022 R.G. quale motivo dovesse necessariamente presumersi che il reo, soggetto incensu- rato, avrebbe reiterato il reato nonostante la condanna subita, e non avrebbe de- ciso, piuttosto, di cambiare condotta di vita per impedire l'esecuzione della pena)".

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 15 febbraio 2023 Il C igli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 20307/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla mancata sospensione con- dizionale della pena. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 3. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del loro diniego di concessione della sospensione condizionale della pena, che la Corte territoriale ritiene di negare, trattandosi peraltro della seconda (dopo quella di cui ha goduto per un precedente del 1994 per resistenza a pubblico ufficiale) in ragione dell'as- senza di concreti segnali di resipiscenza e dell'elevato tasso alcolico riscontrato, che portano ad una prognosi a lui sfavorevole circa una futura astensione dal de- litto. In proposito, va ricordato che, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo limi- tarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (cfr. Sez. 3, n. 30562 del 19/3/2014, Avveduto ed altri, Rv. 260136; conf. Sez. 2, n. 19298 del 15/4/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263534; Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009 dep. 2010, Miranda, Rv. 246184, in un caso in cui la Corte ha ritenuto esaustiva la motivazione della esclusione del beneficio fondata sul riferimento ai precedenti penali dell'imputato). La recente Sez. 2, n. 2742 del 15/12/2020 dep. 2021 ha condivisibilmente evidenziato che la valutazione prognostica richiesta dall'art. 164 cod. pen. ri- chiama la necessaria considerazione complessiva delle circostanze indicate nell'art. 133 c.p., sia in relazione alla gravità del reato -modalità dell'azione, gra- vità del danno o del pericolo cagionato, intensità del dolo -, sia con riguardo alla capacità a delinquere -motivi a delinquere e carattere del reo, precedenti penali, condotta del reo antecedente, contemporanea o susseguente al reato, condizioni di vita - (nel caso di specie, era stato valorizzato il solo requisito della mancanza di un reddito e della gravità della condotta quale apoditticamente considerata, ma non era dato comprendere dall'argomentazione adottata dai giudici di merito per N. 20307/2022 R.G. quale motivo dovesse necessariamente presumersi che il reo, soggetto incensu- rato, avrebbe reiterato il reato nonostante la condanna subita, e non avrebbe de- ciso, piuttosto, di cambiare condotta di vita per impedire l'esecuzione della pena)". 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 febbraio 2023 Il C igli
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