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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 aprile 1970

Cassazione n. 36747/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/04/1970 avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per il reato di furto, riducendo la pena inflittagli. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che il ricorso è stato presentato in epoca antecedente rispetto al deposito della motivazione della sentenza impugnata ed è quindi inammissibile per difetto del requisito della specificità non potendo logicamente lo stesso essersi confrontato con le argomentazioni a base della pronuncia impugnata, ancora sconosciute all'imputato (Sez. 6, n. 9952 del 27/02/1990, Maiolo, Rv. 184828) e che, invero, l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacat.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/04/1970 avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per il reato di furto, riducendo la pena inflittagli. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che il ricorso è stato presentato in epoca antecedente rispetto al deposito della motivazione della sentenza impugnata ed è quindi inammissibile per difetto del requisito della specificità non potendo logicamente lo stesso essersi confrontato con le argomentazioni a base della pronuncia impugnata, ancora sconosciute all'imputato (Sez. 6, n. 9952 del 27/02/1990, Maiolo, Rv. 184828) e che, invero, l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacat. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 36747/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris