CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 01084/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ERLOCUTORIA sul ricorso 25767/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, Viale delle Milizie n.140, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], Assessorato delle [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], Comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ministero dell'Interno, [OSCURATO:PERSONA], Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Palermo, [OSCURATO:PERSONA], Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA]; ftz. Cr í_AL it nOiZAL cl:\D Q>t< IN (1-K r A Ì/2-1 tn:22=1 - ri2tr °tÀ [OSCURATO:PERSONA]( R..11 Ckf\S j.AL r-k ece,G,ttN,',i2 - avverso la sentenza n. 1076/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, pubblicata il 10/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO CHE1. — [OSCURATO:PERSONA] ricorre per tre mezzi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e degli altri soggetti indicati in epigrafe, contro la sentenza del 10 luglio 2020 con cui la Corte d'appello di Palermo, provvedendo in riforma della sentenza resa tra le parti dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda volta alla dichiarazione di incandidabilità del Giunta, proclamato sindaco del comune di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'articolo 10, lettera d) del decreto legislativo numero 235 del 2012, regolando le spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale. 2. — [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. Gli altri intimati non spiegano difese. CONSIDEFtATO CHE 3. — Il primo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 4 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla base di una circostanza, le dimissioni del Giunta dalla carica di sindaco, che la Corte d'appello aveva d'ufficio introdotto in causa, senza che essa fosse stata menzionata da alcuno. Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 100 e 112 c.p.c. in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 4, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver dichiarato la cessazione della materia del contendere nonostante le parti avessero concluso ciascuna per l'accoglimento delle proprie domande ed eccezioni. Il terzo mezzo denuncia violazione dell'articolo 10, lettera d) del decreto legislativo numero 235 del 2012 (che prevede l'incandidabilità di «coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c); e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo»), in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto, ai fini della pronuncia sulla soccombenza virtuale, che il Giunta avesse effettivamente riportato una condanna penale riconducibile alla previsione normativa menzionata. [OSCURATO:PERSONA] 4. — Il ricorso va rinviato alla pubblica udienza. Ritiene il collegio meritevoli di approfondimento i seguenti profili: -) entro quali limiti l'intervenuta cessazione della materia del contendere possa essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, a fronte di fatti che non risultino documentati ex actis; -) se l'intervenuta cessazione della materia del contendere possa essere eventualmente desunta dal notorio (come si sostiene nel controricorso) e se la Corte di cassazione possa qualificare come notorio un fatto che il giudice di merito non abbia qualificato come tale. [OSCURATO:PERSONA] rimette gli atti al Presidente della prima sezione per l'eventuale rinvio alla pubblic