CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 38399/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Catanzaro con ordinanza del 28 gennaio - 2 febbraio 2023 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] è stato ristretto in custodia cautelare in carcere dal 13 aprile 2011 all'il aprile 2014 in relazione alle accuse di fabbricazione, detenzione e porto illegali di ordigni esplosivi e di ricettazione degli stessi (capo n. 1 dell'editto) e di danneggiamento aggravato continuato (capo n. 3) - attentati dinamitardi contro l'ufficio (3 gennaio 2010) e contro l'abitazione (il 26 agosto 2010) del Procuratore Generale della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] - accuse da cui è stato assolto dal Tribunale di Catanzaro, per non avere commesso il fatto, con sentenza del 17 dicembre 2015, passata in giudicato il 7 maggio 2016. 3. Le ragioni del rigetto da parte della Corte territoriale sono, essenzialmente, le seguenti (pp. 3-4 del provvedimento impugnato): il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], coinvolto nelle stesse accuse e condannato all'esito dell'abbreviato in ragione della propria confessione, ha in un primo momento accusato [OSCURATO:PERSONA] di avere partecipato agli attentati ma poi, a dibattimento, ha ritrattato le accuse; le indagini di carattere tecnico hanno fatto emergere stabili rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], coimputato nello stesso processo e condannato per i reati in questione quale esecutore materiale degli attentati, ossia: contatti telefonici, emergenti dai tabulati, nei giorni 1, 2 e 3 gennaio 2010 (il primo attentato è del 3 gennaio 2010), un contatto telefonico la notte del 26 agosto 2010 (secondo attentato il 26 agosto 2010) e due conversazioni intercettate, una del 3 gennaio 2010, in cui Cortese promette a Puntorieri di non coinvolgerlo, ed un'altra del 18 ottobre 2010, quando Cortese, di rientro dalla Romania, chiede all'amico Puntorieri di andarlo a prendere alla Stazione perché ha deciso di costituirsi; la solidarietà e fiducia tra i due, tanto che Cortese indirizza Puntorieri dal fratello, per l'evenienza che abbia bisogno di un aiuto economico; infine, il motorino utilizzato da Cortese il 3 gennaio 2010 per eseguire l'attentato in precedenza era intestato alla madre di Puntorieri. Con tali condotte - conclude la Corte di appello - [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato contiguità all'ambiente delinquenziale e, quindi, ha ingenerato nell'[OSCURATO:PERSONA] un'apparenza di colpevolezza rilevante sotto il profilo del dolo o della colpa grave concausativi dell'errore nella privazione della libertà. 4. Ciò posto, ricorre per la cassazione dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo, complessivo, motivo con cui denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 314, comma 2, cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, che sarebbe manifestamente illogica in riferimento ai presupposti del diritto alla equa riparazione per ingiusta detenzione. Premesso un richiamo ai principi generali in tema di equa riparazione, ripercorsa la motivazione reiettiva, si sottopone la stessa a censura, additandola a viziata da un vero e proprio "ingorgo logico". In particolare, si assume: che nessun rilievo potrebbe attribuirsi alla chiamata in correità, ritrattata, del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], non potendo al riguardo ipotizzarsi alcun comportamento doloso o colposo di Puntorieri; che i contatti telefonici, risultanti dai tabulati, dei giorni 1, 2 e 3 gennaio 2010, contatti di cui si ignora il contenuto, non essendo state ancora attivate le intercettazioni, sono solo tre e costituiscono elementi del tutto neutri, essendo i due pacificamente amici e sentendosi spesso, come emerge dai tabulati e non essendovi alcun collegamento con l'attentato; e si tratta di valutazione fatta propria dal Tribunale di Catanzaro nella sentenza assolutoria (alla p. 17); ancora, non solo che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], come si è già detto, ha ritrattato, ma anche che un altro collaboratore, Villani, ha escluso categoricamente il coinvolgimento di Puntorieri nella vicenda, come si legge alle pp. 17-18 della sentenza assolutoria; che la telefonata con cui il 18 ottobre 2010 Cortese ha chiesto a Puntorieri di andarlo a prendere alla stazione perché ha deciso di consegnarsi agli inquirenti comprova la pacifica amicizia tra i due, è elemento neutro al fine di un ipotetico concorso di Puntorieri, come si legge alla p. 17 della sentenza assolutoria, e non lascia emergere alcuna colpa del ricorrente, il quale non si adopera per protrarre la latitanza ma, anzi, per porre fine alla stessa e consentire all'amico di costituirsi; e che l'opposta lettura sarebbe gravemente illogica; quanto al contatto telefonico del 26 agosto 2010 (data del secondo attentato), che non solo se ne ignora il contenuto ma che, come si legge alla p. 21 della sentenza di assoluzione, trascurata dai decidenti, la persona che dopo la telefonata si incontra con Cortese non è identificata da [OSCURATO:PERSONA], pur presente all'incontro, dunque, non può dirsi che sia Puntorieri; infine, si contesta decisamente da parte della Difesa che in data 3 gennaio 2010 Cortese possa avere promesso a Puntorieri di non coinvolgerlo nella vicenda, come si legge invece alla p. 3 del provvedimento impugnato, poiché in quella data non erano attive intercettazioni e tale passaggio, non presente in atti, sarebbe indicativo, ad avviso del ricorrente, della superficialità della Corte di appello nell'esame delle carte; invece, un passaggio analogo si coglierebbe nella telefonata intercettata del 18 ottobre 2010, ore 16.39, allorquando Cortese, dopo avere chiesto all'amico, come si è visto, di andarlo a prendere alla stazione poichè ha deciso di presentarsi alla polizia giudiziaria, dice la frase, diretta a Puntorieri, "Tu non esisti", con cui, a ben vedere, manifesta gratitudine all'amico e rassicurazione che dell'aiuto promesso non avrebbe fatto alcun cenno; donde l'assenza di colpa in capo al ricorrente, destinatario della frase dell'amico; infine, che il riferimento alla pregressa proprietà del motorino è gravemente fallace, in quanto l'avere in precedenza venduto il mezzo all'amico, essendo inconsapevole dell'uso che avrebbe potuto fare, non può essere valutato in termini di condotta colposa grave. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 5. Il Procuratore Generale della S.C, nella requisitoria scritta del 19 maggio 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 6. L'Avvocatura dello Stato nella memoria del 22 maggio 2022 ha chiesto il rigetto del ricorso; con vittoria di spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato e va rigettato, per le seguenti ragioni. 2. La parte essenziale del già riferito ragionamento della Corte di merito sta nella valorizzazione, che non risulta né illogica né incongrua, dei seguenti elementi di fatto: gli stabili rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], coimputato nello stesso processo e condannato per i reati in questione quale esecutore materiale degli attentati, con particolare riferimento ai contatti telefonici, emergenti dai tabulati, avvenuti nei giorni 1, 2 e 3 gennaio 2010 (essendo il primo attentato del 3 gennaio 2010) e a quello intercorso la notte del 26 agosto 2010 (quando è avvenuto il secondo attentato); il contenuto di un dialogo intercettato (avvenuto il 3 gennaio 2010, come scrivono i decidenti, ovvero il 18 ottobre 2010, come sostiene il ricorrente) nel corso del quale Cortese promette a Puntorieri di non coinvolgerlo; l'avere Cortese indirizzato Puntorieri, nel quale ripone piena fiducia, dal fratello, per l'evenienza che abbia bisogno di un aiuto economico. La circostanza, specialmente sottolineata dalla Difesa, di essere i due pacificamente amici di lunga data, infatti, risulta recessiva nel caso di specie a fronte del rilievo che Cortese è stato condannato per r fatti per cui si è proceduto anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto la rassicurazione circa il non coinvolgimento ("Tu non esisti"), è stata, non irragionevolmente, ritenuta dai Giudici di merito circostanza idonea ad essere interpretata come indizio di complicità nel complessivo contesto di una frequentazione, in quel determinato contesto, ambigua con un soggetto (che sarebbe stato poi) condannato nel medesimo procedimento, così da essere posta in una relazione di concausalità, insieme all'errore dell'Autorità giudiziaria, con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498: «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purchè il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato. (Fattispecie in tema di rapina, in cui la Corte ha annullato con rinvio l'impugnata ordinanza che aveva omesso di esplicitare le ragioni per le quali le frequentazioni del ricorrente con alcuni dei rapinatori avessero concorso nel determinare la detenzione)»). Ciò con riferimento al momento genetico della cautela, non ponendo il ricorso il tema del protrarsi della custodia. 3.Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art.616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali ed alla refusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusi