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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 ottobre 2025

Cassazione n. 27582/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11943-2022 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1426/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/01/2022 R.G.N. 810/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] art.47 dpr 639/70 R.G.N.11943/2022 Cron.

Rep.

Ud08/10/2025 RILEVATOCHE In riforma della pronuncia di primo grado, con sentenza n.1426/21, la Corte d’appello di Milano accoglieva la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico mediante inclusione nella base imponibile , ai fini del computo dell’80% dell’ultima retribuzione, del trattamento di miglior favore determinato secondo il regime dell’AGO e non del [OSCURATO:PERSONA].

Per quanto qui rileva, la Corte d’appello riteneva inapplicabile la decadenza ex art.47, co.6 d.P.R. n.639/70 al trattamento in essere poiché maturato anteriormente alla data di entrata in vigore del d.l. n.98/11, ovvero il 6.7.2011 Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per un motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

RITENUTOCHE Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell'art.47 d.P.R. n.639/70, come novellato dall'art.38, co.1, lett. d) n. 1 d.l. n.98/11, convertito in l. n.111/11 per non avere la Corte ritenuto che la decadenza ex art.47 d.P.R. n.639/70 si applicasse anche ai trattamenti pensionistici maturati anteriormente alla data di entrata in vigore del d.l.n.98/11, ovvero il 6.7.2011.

Il motivo è fondato.

La Corte d’appello ha ritenuto che non operasse la decadenza triennale ex art.47 d.P.R. n.639/70, essendo il trattamento pensionistico in essere dal 1997, e quindi da data anteriore all’entrata in vigore del d.l. n.98/11, introduttivo della decadenzaex art.47 d.P.R. n.639/70.

Così reputando, la sentenza d’appello ha contraddetto l’orientamento di questa Corte (v. tra le tante, Cass.8589/25, Cass.31952/24, Cass.35134/24 , Cass.13865/21), cui va data continuità, in base al quale ladecadenza triennale ex art.47 d.P.R. si applica anche ai trattamenti maturati anteriormente all’entrata in vigore del d.l. n.98/11, con la precisazione che la decadenza decorre ex art.252 d.a. c.c. dalla data di entrata in vigore della norma istitutiva della decadenza, evitata dalla proposizione della domanda giudiziale e non dalla sola domanda amministrativa (Cass.28416/20, Cass.22820/21).

La decadenzapoi opera non in modo tombale, ma relativamente ai soli ratei antecedenti il triennio anteriore alla proposizione della domanda giudiziale (Cass.35134/24, Cass.24555/23).

La sentenza va in conclusione cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Milano,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11943-2022 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1426/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/01/2022 R.G.N. 810/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] art.47 dpr 639/70 R.G.N.11943/2022 Cron. Rep. Ud08/10/2025 RILEVATOCHE In riforma della pronuncia di primo grado, con sentenza n.1426/21, la Corte d’appello di Milano accoglieva la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico mediante inclusione nella base imponibile , ai fini del computo dell’80% dell’ultima retribuzione, del trattamento di miglior favore determinato secondo il regime dell’AGO e non del [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto qui rileva, la Corte d’appello riteneva inapplicabile la decadenza ex art.47, co.6 d.P.R. n.639/70 al trattamento in essere poiché maturato anteriormente alla data di entrata in vigore del d.l. n.98/11, ovvero il 6.7.2011 Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per un motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. RITENUTOCHE Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell'art.47 d.P.R. n.639/70, come novellato dall'art.38, co.1, lett. d) n. 1 d.l. n.98/11, convertito in l. n.111/11 per non avere la Corte ritenuto che la decadenza ex art.47 d.P.R. n.639/70 si applicasse anche ai trattamenti pensionistici maturati anteriormente alla data di entrata in vigore del d.l.n.98/11, ovvero il 6.7.2011. Il motivo è fondato. La Corte d’appello ha ritenuto che non operasse la decadenza triennale ex art.47 d.P.R. n.639/70, essendo il trattamento pensionistico in essere dal 1997, e quindi da data anteriore all’entrata in vigore del d.l. n.98/11, introduttivo della decadenzaex art.47 d.P.R. n.639/70. Così reputando, la sentenza d’appello ha contraddetto l’orientamento di questa Corte (v. tra le tante, Cass.8589/25, Cass.31952/24, Cass.35134/24 , Cass.13865/21), cui va data continuità, in base al quale ladecadenza triennale ex art.47 d.P.R. si applica anche ai trattamenti maturati anteriormente all’entrata in vigore del d.l. n.98/11, con la precisazione che la decadenza decorre ex art.252 d.a. c.c. dalla data di entrata in vigore della norma istitutiva della decadenza, evitata dalla proposizione della domanda giudiziale e non dalla sola domanda amministrativa (Cass.28416/20, Cass.22820/21). La decadenzapoi opera non in modo tombale, ma relativamente ai soli ratei antecedenti il triennio anteriore alla proposizione della domanda giudiziale (Cass.35134/24, Cass.24555/23). La sentenza va in conclusione cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Milano,