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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38369/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo dell'8 febbraio 2024 di conferma della sentenza del Tribunale di Palermo di condanna in ordine al reato di cui all'art. 7 comma 15 bis CdS commesso in Palermo il 28 marzo 2019.

Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, è manifestamente infondato e comunque volto a sottoporre alla corte un inammissibile sindacato sulla efficacia dimostrativa del compendio probatorio.

La Corte ha dato atto, in maniera logica e coerente, che l'istruttoria aveva chiarito come il ricorrente avesse dato indicazione su dove posteggiare l'auto e come pertanto stesse esercitando l'attività di parcheggiatore abusivo dopo essere già incorso in analoga violazione nel 2018: a nulla rileva il fatto che, al momento dell'osservazione della polizia giudiziaria, gli automobilisti interessati fossero uno o più.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese' processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo dell'8 febbraio 2024 di conferma della sentenza del Tribunale di Palermo di condanna in ordine al reato di cui all'art. 7 comma 15 bis CdS commesso in Palermo il 28 marzo 2019. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, è manifestamente infondato e comunque volto a sottoporre alla corte un inammissibile sindacato sulla efficacia dimostrativa del compendio probatorio. La Corte ha dato atto, in maniera logica e coerente, che l'istruttoria aveva chiarito come il ricorrente avesse dato indicazione su dove posteggiare l'auto e come pertanto stesse esercitando l'attività di parcheggiatore abusivo dopo essere già incorso in analoga violazione nel 2018: a nulla rileva il fatto che, al momento dell'osservazione della polizia giudiziaria, gli automobilisti interessati fossero uno o più. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese' processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 38369/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris