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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 luglio 2024

Cassazione n. 22579/2024

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o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 14781del ruolo generale dell’anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona dei legali rappresentanti p ro t empore , rappresentata e difes a , giusta procura speciale in calce al ricorso , dall’Avv. to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat a presso lo studio legale Raimondo, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 20; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate in persona del Direttore pro tempore , e Agenzia delle entrate- Riscossione - ADER, in persona del Presidente pro tempore, domiciliate in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lerappresenta e difende; Oggetto: Tributi intimazione di pagamento- notifica ex art. 140 c.p.c. presupposta cartella di pagamento-adempimenti - controricorrent i - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabrian. 1118/01/2021, depositata in data 15 aprile 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2024 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , propone ricorso, affidato a un motiv o , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria aveva accoltol’appello proposto d a ll’Agenzia delle entrate , in persona del Direttore pro tempore, nei confronti della detta società e dell’Agenzia delle entrate - Riscossione avverso la sentenza n. 1172/05/2020 della [OSCURATO:PERSONA] diCatanzaro che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’intimazione di pagamento emessa sulla base di presupposta cartella di pagamento ai fini Ires e Irap per l’anno 2009.

2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTRha ritenuto - in base alla documentazione prodotta in sede di gravame- perfezionata la notifica della presupposta cartella di pagamento - indirizzata regolarmente presso la sede della società in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell’art. 140 c.p .c. mediante il deposito dell’atto presso la Casa comunale, l’affissione dell’avviso di deposito alla porta del domicilio del destinatario in data 20.9.2013 e l’invio della raccomandata informativa in data 23.9.2013. 3.Resistonocon controricorso l’Agenzia delle entrate e ADER. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente, con riguardo alla rinuncia al mandato depositata dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] per la società ricorrente, va osservato che “Per effetto del principio della cosiddetta "perpetuatio" dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 c.p.c.), nessuna efficacia può dispiegare, nell'ambito del giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da uno svolgimento per impulso d'ufficio), la sopravvenuta rinuncia che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte prima dell'udienza di discussione già fissata” (Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 26429 del 08/11/2017; Sez. 5, Ordinanza n. 7920 del 2023). 2.Con l’unicomotivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. per avere la CTR ritenuto valida la notifica della presupposta cartella di pagamento sebbene il processo notificatorio fosse nullo essendo state la raccomandata principale e la Comunicazione di avvenuto deposito ( CAD ) inviate ad un indirizzo inesistente ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], CZ, in luogo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CZ) e mancando laprova dell’invio e della ricezione della raccomandata informativa (CAD).Da qui, ad avviso della società contribuente, stante la nullità della notifica della presupposta cartella, l’intervenuta notifica dell’intimazione di pagamentoin data 26.1.2018 oltre i termini di decadenza ex art. 25 del d.P.R. n. 602/73. 3.Va, preliminarmente , rigettata l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Agenzia delle entrate con riferimento al motivo di ricorso in esame in base alla considerazione che la società contribuente tenderebbe ad ottenere la rivalutazione del merito; in realtà, la ricorrente non ha contestato la ricostruzione in fatto operata in sentenza, ma la violazione delle norme in tema di perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c. della presupposta cartella di pagamento. 4.Peraltro, va disattesa anche l’eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, in quanto il ricorso contiene tutti gli elementi necessari per porre questa Corte in grado di avere piena cognizione della controversia, essendo esaurientemente esposti nel ricorso i fatti di causa e chiaramente individuate nello stesso le questioni di diritto poste dalle parti. 5.In disparte l’improprio richiamo in rubrica al n. 4 in luogo del n. 3 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c., ilmotivo è fondato nei limiti di seguito indicati.6.Va premesso che «In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.

Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa» (v. ex plurimus, da ultimo, Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008). 6.Nella sentenza impugnata, la CTR – avuto riguardo alla documentazione prodotta in grado di appello –ha ritenuto la notifica della presupposta cartella di pagamento - indirizzata regolarmente presso la sede della società in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] –perfezionata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. mediante il deposito dell’atto presso la Casa comunale, l’affissione dell’avviso di deposito alla porta del domicilio del destinatario in data 20.9.2013 e l’invio della raccomandata informativa in data 23.9.2013. 7.Gli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. sono tre, e in particolare: a) il deposito della copia dell'atto in busta sigillata nella casa comunale, stante l'irreperibilità del destinatario; b) l'affissione alla porta dell'avviso di deposito; c) l'invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito.

Va ricordato che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, in tema di notificazione ex art. 140 c.p.c. si è tenuto distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell'atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l'attività che incombe su chi richiede l'adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto (Cass. 11 maggio 2012, n. 7324); ne consegue che la notifica, a mezzo posta, dell'avviso informativo al contribuente si perfeziona non con il semplice invio a cura dell'agente postale della raccomandata che dà avviso dell'infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall'inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall'effettivo ritiro del plico in giacenza (Cass., sez. 5°, n. 27666 del 2019).

Questa Corte ha affermato che "ove la notifica (nella specie della cartella di pagamento) sia avvenuta nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c., prima della sentenza della Corte Cost. n. 3 del 2010, ai fini della regolarità della stessa è comunque necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalità previste dalla indicata disposizione, stante l'efficacia retroattiva delle pronunce additive della Corte Costituzionale" (Cass., sez. 6-5, n. 10519/2019; Cass. n. 33525 del 2019).

Ne consegue che, ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale (Cass. n. 33525 del 2019); in particolare, occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo; difatti, l'avviso di ricevimento, a parere della Corte, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr. Cass., S.U., ord. interlocutoria n. 458 del 2005; Cass., sez. lav., n. 2683 del 2019).

Tanto premesso, è stato altresì chiarito (Cass. n. 19522 del 30/09/2016, Cass. n. 27479 del 30/12/2016) che l'omissione di uno degli adempimenti di cui al predetto articolo 140 c.p.c. rende la notifica nulla e non inesistente in coerenza con la stretta limitazione delle ipotesi di inesistenza della notifica individuatadalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 14916 del 20/07/2016 (Cass. Sez.

L, Ord. n. 12704 del 2023; Sez.5, Sentenza n. 2552 del 2024 ).

Ancora, in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale ( c.d. notifica postale diretta) , qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può esseredata dal notificante -in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.

C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Cass.

SU n. 10012/2021; da ultimo, nello stesso senso, Cass. sez. 5Sez. 5, Ordinanza n. 8823 del 2024 ). 8.Nella sentenza impugnata, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi nel ritenerela notifica della cartella presupposta – effettuata, come accertato con un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 140 c.p.c.,in caso di irreperibilità relativa presso l’indirizzo della sede della società (in [OSCURATO:PERSONA] località Ruggero)- perfezionatasi , in base ai documenti prodotti in sede di gravame“mediante il deposito dell’atto presso la Casa comunale, l’affissione dell’avviso di deposito alla porta del domicilio del destinatario in data 20.9.2013 e l’invio della raccomandata informativa in data 23.9.2013” senza verificare l’avvenuta produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa che dava atto dell'avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale. 9.In conclusione, va accolto il ricorsonei termini sopra indicati, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione; P.Q.

M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso nei termini indicati in motivazione , cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 14781del ruolo generale dell’anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona dei legali rappresentanti p ro t empore , rappresentata e difes a , giusta procura speciale in calce al ricorso , dall’Avv. to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat a presso lo studio legale Raimondo, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 20; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate in persona del Direttore pro tempore , e Agenzia delle entrate- Riscossione - ADER, in persona del Presidente pro tempore, domiciliate in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lerappresenta e difende; Oggetto: Tributi intimazione di pagamento- notifica ex art. 140 c.p.c. presupposta cartella di pagamento-adempimenti - controricorrent i - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabrian. 1118/01/2021, depositata in data 15 aprile 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2024 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , propone ricorso, affidato a un motiv o , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria aveva accoltol’appello proposto d a ll’Agenzia delle entrate , in persona del Direttore pro tempore, nei confronti della detta società e dell’Agenzia delle entrate - Riscossione avverso la sentenza n. 1172/05/2020 della [OSCURATO:PERSONA] diCatanzaro che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’intimazione di pagamento emessa sulla base di presupposta cartella di pagamento ai fini Ires e Irap per l’anno 2009. 2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTRha ritenuto - in base alla documentazione prodotta in sede di gravame- perfezionata la notifica della presupposta cartella di pagamento - indirizzata regolarmente presso la sede della società in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell’art. 140 c.p .c. mediante il deposito dell’atto presso la Casa comunale, l’affissione dell’avviso di deposito alla porta del domicilio del destinatario in data 20.9.2013 e l’invio della raccomandata informativa in data 23.9.2013. 3.Resistonocon controricorso l’Agenzia delle entrate e ADER. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente, con riguardo alla rinuncia al mandato depositata dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] per la società ricorrente, va osservato che “Per effetto del principio della cosiddetta "perpetuatio" dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 c.p.c.), nessuna efficacia può dispiegare, nell'ambito del giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da uno svolgimento per impulso d'ufficio), la sopravvenuta rinuncia che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte prima dell'udienza di discussione già fissata” (Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 26429 del 08/11/2017; Sez. 5, Ordinanza n. 7920 del 2023). 2.Con l’unicomotivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. per avere la CTR ritenuto valida la notifica della presupposta cartella di pagamento sebbene il processo notificatorio fosse nullo essendo state la raccomandata principale e la Comunicazione di avvenuto deposito ( CAD ) inviate ad un indirizzo inesistente ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], CZ, in luogo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CZ) e mancando laprova dell’invio e della ricezione della raccomandata informativa (CAD).Da qui, ad avviso della società contribuente, stante la nullità della notifica della presupposta cartella, l’intervenuta notifica dell’intimazione di pagamentoin data 26.1.2018 oltre i termini di decadenza ex art. 25 del d.P.R. n. 602/73. 3.Va, preliminarmente , rigettata l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Agenzia delle entrate con riferimento al motivo di ricorso in esame in base alla considerazione che la società contribuente tenderebbe ad ottenere la rivalutazione del merito; in realtà, la ricorrente non ha contestato la ricostruzione in fatto operata in sentenza, ma la violazione delle norme in tema di perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c. della presupposta cartella di pagamento. 4.Peraltro, va disattesa anche l’eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, in quanto il ricorso contiene tutti gli elementi necessari per porre questa Corte in grado di avere piena cognizione della controversia, essendo esaurientemente esposti nel ricorso i fatti di causa e chiaramente individuate nello stesso le questioni di diritto poste dalle parti. 5.In disparte l’improprio richiamo in rubrica al n. 4 in luogo del n. 3 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c., ilmotivo è fondato nei limiti di seguito indicati.6.Va premesso che «In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa» (v. ex plurimus, da ultimo, Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008). 6.Nella sentenza impugnata, la CTR – avuto riguardo alla documentazione prodotta in grado di appello –ha ritenuto la notifica della presupposta cartella di pagamento - indirizzata regolarmente presso la sede della società in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] –perfezionata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. mediante il deposito dell’atto presso la Casa comunale, l’affissione dell’avviso di deposito alla porta del domicilio del destinatario in data 20.9.2013 e l’invio della raccomandata informativa in data 23.9.2013. 7.Gli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. sono tre, e in particolare: a) il deposito della copia dell'atto in busta sigillata nella casa comunale, stante l'irreperibilità del destinatario; b) l'affissione alla porta dell'avviso di deposito; c) l'invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito. Va ricordato che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, in tema di notificazione ex art. 140 c.p.c. si è tenuto distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell'atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l'attività che incombe su chi richiede l'adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto (Cass. 11 maggio 2012, n. 7324); ne consegue che la notifica, a mezzo posta, dell'avviso informativo al contribuente si perfeziona non con il semplice invio a cura dell'agente postale della raccomandata che dà avviso dell'infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall'inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall'effettivo ritiro del plico in giacenza (Cass., sez. 5°, n. 27666 del 2019). Questa Corte ha affermato che "ove la notifica (nella specie della cartella di pagamento) sia avvenuta nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c., prima della sentenza della Corte Cost. n. 3 del 2010, ai fini della regolarità della stessa è comunque necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalità previste dalla indicata disposizione, stante l'efficacia retroattiva delle pronunce additive della Corte Costituzionale" (Cass., sez. 6-5, n. 10519/2019; Cass. n. 33525 del 2019). Ne consegue che, ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale (Cass. n. 33525 del 2019); in particolare, occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo; difatti, l'avviso di ricevimento, a parere della Corte, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr. Cass., S.U., ord. interlocutoria n. 458 del 2005; Cass., sez. lav., n. 2683 del 2019). Tanto premesso, è stato altresì chiarito (Cass. n. 19522 del 30/09/2016, Cass. n. 27479 del 30/12/2016) che l'omissione di uno degli adempimenti di cui al predetto articolo 140 c.p.c. rende la notifica nulla e non inesistente in coerenza con la stretta limitazione delle ipotesi di inesistenza della notifica individuatadalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 14916 del 20/07/2016 (Cass. Sez. L, Ord. n. 12704 del 2023; Sez.5, Sentenza n. 2552 del 2024 ). Ancora, in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale ( c.d. notifica postale diretta) , qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può esseredata dal notificante -in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Cass. SU n. 10012/2021; da ultimo, nello stesso senso, Cass. sez. 5Sez. 5, Ordinanza n. 8823 del 2024 ). 8.Nella sentenza impugnata, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi nel ritenerela notifica della cartella presupposta – effettuata, come accertato con un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 140 c.p.c.,in caso di irreperibilità relativa presso l’indirizzo della sede della società (in [OSCURATO:PERSONA] località Ruggero)- perfezionatasi , in base ai documenti prodotti in sede di gravame“mediante il deposito dell’atto presso la Casa comunale, l’affissione dell’avviso di deposito alla porta del domicilio del destinatario in data 20.9.2013 e l’invio della raccomandata informativa in data 23.9.2013” senza verificare l’avvenuta produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa che dava atto dell'avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale. 9.In conclusione, va accolto il ricorsonei termini sopra indicati, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione; P.Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso nei termini indicati in motivazione , cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di
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