CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04067/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] "GHOUINA" (CUI 05GZOPI) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] "SBARDILA" O "SBERDILA" (CUI 050ZFEI) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 065WOQL) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] "HARBA" O "MILOUD" (CUI 05WJN33) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05HHU3L) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2024 del GIP TRIBUNALE di NOVARAdate-awise-alla~ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letti i ricorsi proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili per essere stati proposti avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze inerenti ad asseriti difetti di motivazione sul giudizio di responsabilità e sulla qualificazione dei fatti ( tutti i ricorsi diversi da quello proposto nell'interesse di Marzouk) e in relazione al mancato riconoscimento delle generiche ( ricorso nell'nteresse di Marzouk). Ritenuto che la l'inammissibilità dei ricorsi, va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. ( così da rendere indifferente sia la rinunzia al ricorso resa nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sia la rinunzia al mandato difensivo resa dal difensore di quest'ultimo) e che alla stessa consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. t Così deciso