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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 1972

Cassazione n. 25413/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/01/1972 avverso la sentenza del 25/08/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 25 agosto 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Modena il 22 settembre 2020 lo ha riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge (artt. 114 disp. att. cod. proc. pen. e 356 cod. proc. pen.) per avere la P.G. omesso di avvisare l'imputato della facoltà di farsi assistere da un Difensore di fiducia prima che costui potesse esercitare la facoltà di opporre un rifiuto all'accertamento del tasso alcolemico e tossicologico.

Ritiene sussistere al riguardo oscillazioni giurisprudenziali e chiede, pertanto, rimettersi la questione alle Sezioni unite.

Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato contravvenzionale per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari a cinque anni gatto: 21 giugno 2016 + 5 anni = 21 giugno 2021 + 64 giorni per il rinvio disposto in appello in base alla disposizione sull'emergenza pandemica + 70 giorni per il rinvio disposto in appello in base all'istanza presentata dalla Difesa per legittimo impedimento dell'imputato = 2 novembre 2021).

Il ricorso in esame, infatti, non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione; ciò con particolare riferimento alla segnalata disarmonia interpretativa in tema di garanzie difensive.

Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare la causa di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. che, tenuto conto della suindicata sospensione, è maturata successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata.

Risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez.

U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v.

Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera 'constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), diséende, di necessità, la pronunzia in dispositivo.

Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione.Va trasmessa copia della sentenza al Prefetto di Modena per quanto di eventuale competenza Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Revoca la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e dispone trasmettersi gli atti al Prefeti:o di Modena a cura dell'Ufficio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/01/1972 avverso la sentenza del 25/08/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 25 agosto 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Modena il 22 settembre 2020 lo ha riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge (artt. 114 disp. att. cod. proc. pen. e 356 cod. proc. pen.) per avere la P.G. omesso di avvisare l'imputato della facoltà di farsi assistere da un Difensore di fiducia prima che costui potesse esercitare la facoltà di opporre un rifiuto all'accertamento del tasso alcolemico e tossicologico. Ritiene sussistere al riguardo oscillazioni giurisprudenziali e chiede, pertanto, rimettersi la questione alle Sezioni unite. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato contravvenzionale per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari a cinque anni gatto: 21 giugno 2016 + 5 anni = 21 giugno 2021 + 64 giorni per il rinvio disposto in appello in base alla disposizione sull'emergenza pandemica + 70 giorni per il rinvio disposto in appello in base all'istanza presentata dalla Difesa per legittimo impedimento dell'imputato = 2 novembre 2021). Il ricorso in esame, infatti, non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione; ciò con particolare riferimento alla segnalata disarmonia interpretativa in tema di garanzie difensive. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare la causa di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. che, tenuto conto della suindicata sospensione, è maturata successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata. Risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera 'constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), diséende, di necessità, la pronunzia in dispositivo. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione.Va trasmessa copia della sentenza al Prefetto di Modena per quanto di eventuale competenza Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Revoca la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e dispone trasmettersi gli atti al Prefeti:o di Modena a cura dell'Ufficio
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