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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 luglio 1973

Cassazione n. 24483/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/07/1973 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 29918/2023 RG.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso la sentenza in epigrafe lamentando vizio motivazionale e violazione di legge in punto di mancata applicazione dell'art. 131bis cod. pen., con particolare riferi- mento al diverso trattamento sul punto riservato alla coimputata e alla ritenuta sussistenza dell'abitualità, e chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in pa- lese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legitti- mità.

Ed invero il profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. è manifestamente infondato.

La non punibilità per la particolare tenuità del fatto è condizionata dalla norma (articolo 1, lettera m,

I. 67/2014 e 131 bis, commi 1 e 3, cod. pen.) alla non abitualità del comportamento penalmente illecito.

Tale previsione, è stata ritenuta conforme a Costituzione dalla Corte costituzionale (ord. 279/2017), dato che an- che in presenza di fatti analoghi (di particolare tenuità oggettiva), le ineguali con- dizioni soggettive giustificano il diverso trattamento penale.

Il fatto particolar- mente lieve di cui all'art. 131 bis, cod. pen. è comunque un fatto offensivo che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire, tuttavia, l'aver condi- zionato la punibilità anche attraverso un dato soggettivo, costituito dalla non abi- tualità del comportamento penalmente illecito, comporta una valutazione anche del comportamento successivo al reato, al fine dell'esclusione dell'abitualità.

La sentenza impugnata ha valorizzato negativamente per l'odierna ricorrente le precedenti condanne per altri tre furti, nel solco della ricordata giurisprudenza (Sez. 3, n. 4123 del 11/07/2017 dep. 2018, Zoccarato, Rv. 272039 - 01, in mo- tivazione) secondo cui la nozione di comportamento abituale - che ricorre quando l'autore ha commesso almeno altri due illeciti oltre quello preso in esame - non può essere assimilata a quella della recidiva, che opera in un ambito diverso ed è fondata su un distinto apprezzamento, con la conseguenza che assumono rilievo anche reati commessi successivamente a quello per cui si procede (così Sez. 6, n. 26867 del 28/03/2017, Scíammacca, Rv. 270637- 01 che ha confermato la sen- tenza di merito che ha ravvisato la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di evasione commesso dall'imputato, nonostante che allo stesso fosse stata contestata la recidiva).

3. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso.

N. 29918/2023 RG.

La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez.

Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.

Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez.

Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, rv. 256463).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/07/1973 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 29918/2023 RG. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso la sentenza in epigrafe lamentando vizio motivazionale e violazione di legge in punto di mancata applicazione dell'art. 131bis cod. pen., con particolare riferi- mento al diverso trattamento sul punto riservato alla coimputata e alla ritenuta sussistenza dell'abitualità, e chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in pa- lese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legitti- mità. Ed invero il profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. è manifestamente infondato. La non punibilità per la particolare tenuità del fatto è condizionata dalla norma (articolo 1, lettera m, I. 67/2014 e 131 bis, commi 1 e 3, cod. pen.) alla non abitualità del comportamento penalmente illecito. Tale previsione, è stata ritenuta conforme a Costituzione dalla Corte costituzionale (ord. 279/2017), dato che an- che in presenza di fatti analoghi (di particolare tenuità oggettiva), le ineguali con- dizioni soggettive giustificano il diverso trattamento penale. Il fatto particolar- mente lieve di cui all'art. 131 bis, cod. pen. è comunque un fatto offensivo che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire, tuttavia, l'aver condi- zionato la punibilità anche attraverso un dato soggettivo, costituito dalla non abi- tualità del comportamento penalmente illecito, comporta una valutazione anche del comportamento successivo al reato, al fine dell'esclusione dell'abitualità. La sentenza impugnata ha valorizzato negativamente per l'odierna ricorrente le precedenti condanne per altri tre furti, nel solco della ricordata giurisprudenza (Sez. 3, n. 4123 del 11/07/2017 dep. 2018, Zoccarato, Rv. 272039 - 01, in mo- tivazione) secondo cui la nozione di comportamento abituale - che ricorre quando l'autore ha commesso almeno altri due illeciti oltre quello preso in esame - non può essere assimilata a quella della recidiva, che opera in un ambito diverso ed è fondata su un distinto apprezzamento, con la conseguenza che assumono rilievo anche reati commessi successivamente a quello per cui si procede (così Sez. 6, n. 26867 del 28/03/2017, Scíammacca, Rv. 270637- 01 che ha confermato la sen- tenza di merito che ha ravvisato la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di evasione commesso dall'imputato, nonostante che allo stesso fosse stata contestata la recidiva). 3. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. N. 29918/2023 RG. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, rv. 256463). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas
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