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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 35633/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha replicato alla requisitoria del Pubblico ministero e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 10/10/2022 della Corte di appello di L'Aquila, che ha riformato la sentenza in data 19/01/2022 del Tribunale di Teramo, qualificando il fatto ai sensi dell'attuale art. 648, comma quarto, cod.pen. e rideterminando la pena inflittagli.

Deduce:

1.1. Inosservanza di norma processuale in relazione agli artt. 178 lettera c), 179, 180, 185, 420-bis e 420 ter cod.proc.pen..

Il ricorrente assume che le norme ora menzionate sono state violate dalla Corte di appello nel rigettare l'eccezione di nullità esposta con il gravame avverso la sentenza di primo grado.

La denuncia di nullità è correlata allo stato di detenzione di Rovida nel corso del giudizio di primo grado, dal 15/09/2018 al 05/09/2019, con la precisazione che da quest'ultima data si trovava agli arresti domiciliari.

Lamenta che il tribunale, pur essendo a conoscenza di tale stato detentivo, non ha mai disposto la traduzione dell'imputato che, così, non è stato messo nelle condizioni di intervenire nel processo.

Fa presente che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] venivano avanzate le richieste di prova e all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva escusso il teste SAMMASINO Ezio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in ragione della tardività della denuncia di nullità.

In effetti, i giudici di appello hanno correttamente ritenuto che la nullità non fosse deducibile per la prima volta con l'atto di gravame, in applicazione del principio affermato da questa Corte di legittimità, per cui la illegittima dichiarazione di assenza dell'imputato integra una nullità generale a regime intermedio (art. 178, comma 1, lett. c] cod. proc. pen. riferita all'intervento dell'imputato) sanabile ai sensi degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen. («L'ordinanza dichiarativa della contumacia di imputato non comparso in udienza in quanto detenuto, il cui stato sia noto al tribunale, è affetta da nullità a regime intermedio che deve essere immediatamente eccepita dal difensore presente in udienza, ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen., pena la sanatoria della nullità, mentre è preclusa all'imputato la possibilità di sollevare personalmente tale eccezione in un momento successivo, poiché la parte su cui grava l'onere di eccepire la nullità di un atto al quale assiste è solo il difensore, atteso che il nostro ordinamento privilegia la difesa tecnica rispetto all'autodifesa, che non è mai consentita in via esclusiva.» Sez. 2, n. 26603 del 29/05/2019, Cirelli, Rv. 276576; Sez. 6, n. 17356 del 17/03/2021).

Nel caso in esame, i giudici distrettuali hanno evidenziato che la doglianza non venne formulata nel corso del giudizio dal difensore presente sia alla prima che alla seconda udienza, così dovendosi ritenere sanata la nullità oggi denunciata.

Da qui l'inammissibilità del ricorso.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 27 giugno 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. Letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha replicato alla requisitoria del Pubblico ministero e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 10/10/2022 della Corte di appello di L'Aquila, che ha riformato la sentenza in data 19/01/2022 del Tribunale di Teramo, qualificando il fatto ai sensi dell'attuale art. 648, comma quarto, cod.pen. e rideterminando la pena inflittagli. Deduce: 1.1. Inosservanza di norma processuale in relazione agli artt. 178 lettera c), 179, 180, 185, 420-bis e 420 ter cod.proc.pen.. Il ricorrente assume che le norme ora menzionate sono state violate dalla Corte di appello nel rigettare l'eccezione di nullità esposta con il gravame avverso la sentenza di primo grado. La denuncia di nullità è correlata allo stato di detenzione di Rovida nel corso del giudizio di primo grado, dal 15/09/2018 al 05/09/2019, con la precisazione che da quest'ultima data si trovava agli arresti domiciliari. Lamenta che il tribunale, pur essendo a conoscenza di tale stato detentivo, non ha mai disposto la traduzione dell'imputato che, così, non è stato messo nelle condizioni di intervenire nel processo. Fa presente che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] venivano avanzate le richieste di prova e all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva escusso il teste SAMMASINO Ezio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in ragione della tardività della denuncia di nullità. In effetti, i giudici di appello hanno correttamente ritenuto che la nullità non fosse deducibile per la prima volta con l'atto di gravame, in applicazione del principio affermato da questa Corte di legittimità, per cui la illegittima dichiarazione di assenza dell'imputato integra una nullità generale a regime intermedio (art. 178, comma 1, lett. c] cod. proc. pen. riferita all'intervento dell'imputato) sanabile ai sensi degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen. («L'ordinanza dichiarativa della contumacia di imputato non comparso in udienza in quanto detenuto, il cui stato sia noto al tribunale, è affetta da nullità a regime intermedio che deve essere immediatamente eccepita dal difensore presente in udienza, ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen., pena la sanatoria della nullità, mentre è preclusa all'imputato la possibilità di sollevare personalmente tale eccezione in un momento successivo, poiché la parte su cui grava l'onere di eccepire la nullità di un atto al quale assiste è solo il difensore, atteso che il nostro ordinamento privilegia la difesa tecnica rispetto all'autodifesa, che non è mai consentita in via esclusiva.» Sez. 2, n. 26603 del 29/05/2019, Cirelli, Rv. 276576; Sez. 6, n. 17356 del 17/03/2021). Nel caso in esame, i giudici distrettuali hanno evidenziato che la doglianza non venne formulata nel corso del giudizio dal difensore presente sia alla prima che alla seconda udienza, così dovendosi ritenere sanata la nullità oggi denunciata. Da qui l'inammissibilità del ricorso. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 202
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