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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2009

Cassazione n. 32626/2026

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e d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];osservato chei motivi di ricorso attinenti all’affermazione di responsabilità,alla sussistenza dei raggiri ed alla natura di (mero) inadempimento civilisticodella mancata consegna del bene compravenduto, sono intrisi di genericità, inquanto privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. d), in relazione all'art.591 lett. c) cod. proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione delledoglianze presentate alla Corte d’appello; in tale ipotesi i motivi sono ripetitivi,aspecifici e, in definitiva, soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere latipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.(Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014,Lavorato, Rv. 259425 - 01); la Corte d’appello, in ogni caso, rispondecongruamente su tali aspetti nella penultima pagina della decisione;considerato, in relazione al motivo residuo (sulla aggravante della minoratadifesa, riconosciuta in sentenza) che il motivo era generico e manifestamenteinfondato fin dal grado di appello, poiché la circostanza è conseguente, nel casoconcreto, non già dalla identificabilità dell’imputato (come ritenuto dalla difesa),quanto dalla impossibilità, per la persona offesa, di verificare – al momentodell’acquisto - la sussistenza dell’oggetto della compravendita, come evidenziatonella stessa sentenza di appello, che quindi risponde puntualmente al rilievo cheera stato formulato con il terzo motivo d’appello;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];osservato chei motivi di ricorso attinenti all’affermazione di responsabilità,alla sussistenza dei raggiri ed alla natura di (mero) inadempimento civilisticodella mancata consegna del bene compravenduto, sono intrisi di genericità, inquanto privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. d), in relazione all'art.591 lett. c) cod. proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione delledoglianze presentate alla Corte d’appello; in tale ipotesi i motivi sono ripetitivi,aspecifici e, in definitiva, soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere latipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.(Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014,Lavorato, Rv. 259425 - 01); la Corte d’appello, in ogni caso, rispondecongruamente su tali aspetti nella penultima pagina della decisione;considerato, in relazione al motivo residuo (sulla aggravante della minoratadifesa, riconosciuta in sentenza) che il motivo era generico e manifestamenteinfondato fin dal grado di appello, poiché la circostanza è conseguente, nel casoconcreto, non già dalla identificabilità dell’imputato (come ritenuto dalla difesa),quanto dalla impossibilità, per la persona offesa, di verificare – al momentodell’acquisto - la sussistenza dell’oggetto della compravendita, come evidenziatonella stessa sentenza di appello, che quindi risponde puntualmente al rilievo cheera stato formulato con il terzo motivo d’appello;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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